Banche, modifica condizioni e chiusura conti senza penali (1 Viewer)

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Banche, modifica condizioni e chiusura conti senza penali: chiarimenti del ministro Bersani

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente fornito dei chiarimenti riguardo le disposizioni dell'art.10 del decreto Bersani di Luglio 2006 (d.l.223/06 convertito nella legge 248/2006) che ha modificato l'art. 118 del TUB (testo unico bancario, d.lgs.385/93) sul tema "modifica unilaterale delle condizioni contrattuali".

I chiarimenti, contenuti in una nota del 21/2/2007 (allegata a questo articolo) inviata a tutte le banche tramite l'Abi, mettono la parola "fine" alle numerose interpretazioni restrittive (della stessa Abi, tra l'altro), e costituiscono un utile riferimento per tutti i clienti e i correntisti che vogliono far valere i propri diritti.

Novità introdotte dall'art.10 del decreto Bersani (già attive dal 12/8/2006)
- La banca può modificare unilateralmente le condizioni del contratto solo qualora sussista un giustificato motivo;
- La comunicazione delle variazioni deve avvenire per iscritto con un preavviso di minimo 30 giorni e deve riportare in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
- Entro 60 giorni dalla ricezione di tale comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni suddette sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
- Le variazioni dei tassi possono essere fatte a seguito di modifiche decise dalla BCE (Banca centrale europea) in modo facoltativo (non automatico). Nel caso decida di variare i tassi, la Banca dovrà comunque agire sia su quello attivo che su quello passivo.
- Il cliente ha sempre facoltà di chiudere il conto senza penali e spese di chiusura, IN TUTTE le ipotesi di recesso del contratto (anche quelle diverse dal recesso a fronte di modifiche unilaterali).

Chiarimenti del Ministero:
Riguardo le modifiche delle condizioni
viene precisato che debbono essere previste e disciplinate dal contratto e non possono comportare l'introduzione di clausole nuove.
E' specificato, inoltre, che se la clausola contrattuale prevede che il tasso sia indicizzato, ovvero legato all'andamento di determinati parametri (es. Euribor) le sue variazioni -ovvero quelle del parametro di riferimento- NON rientrano nelle modifiche previste dall'art.118.

Riguardo il concetto di "giustificato motivo"
viene chiarito che esso deve comprendere eventi che abbiano un effetto “comprovabile” sul rapporto bancario. Vi rientrano, per esempio, il cambiamento del grado di affidabilità del cliente in termini di rischio oppure aumenti di costi operativi della banca provocati da variazioni di condizioni economiche generali (es. inflazione, modifica ai tassi di interesse, etc.). Il cliente deve essere informato del giustificato motivo che ha prodotto la variazione in modo chiaro e preciso, in modo da poterlo verificare.

Riguardo le variazioni di tasso a seguito di decisioni di politica monetaria
viene ribadito che devono riguardare sia il tasso passivo che quello attivo, che non sono automatiche ma facoltative -quindi a completa discrezione della banca- e che devono essere applicate nel rispetto delle disposizioni dell'art.10 del Bersani (con 30gg di preavviso, vedi sopra).
La regola che vuole che siano modificati contestualmente sia il tasso attivo che il passivo, inoltre, deve riguardare tutti i tassi relativi alle medesime tipologie di contratto (lo stesso tipo di conto corrente, per esempio) utilizzati da più clienti ovvero tutti i tassi praticati all'interno dell'insieme dei contratti intrattenuti con lo stesso cliente (esempio conto corrente e apertura di credito).
Per quanto riguarda le decisioni di politica monetaria, vi rientrano tutte le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria. Tipico esempio sono le variazioni dei tassi da parte della Banca Centrale Europea per i rapporti in Euro.

Tutte le novità inerenti le modalità di comunicazione delle variazioni e le regole sui tassi si applicano ai contratti di durata stipulati:- con una banca;
- con un intermediario finanziario iscritto nell'elenco tenuto dall' UIC, l'"Ufficio Italiano Cambi";
- con i soggetti che esercitano il credito al consumo (banche, intermediari finanziari, soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nella sola forma di dilazione del pagamento del prezzo, si veda art.121 comma 2 del TUB);
- con gli "istituti di moneta elettronica" (gli IMEL, i nuovi soggetti creditizi che possono esercitare esclusivamente attivita' di emissione di moneta elettronica, vedi art.114 quater del TUB);
- con le poste per le sole attività di bancoposta (raccolta del risparmio, emissione e gestione carte prepagate e altri mezzi di pagamento, intermediazione in cambi, collocamento di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari, si veda l'art.2 del d.p.r. 144/2001).

Sono esclusi i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di consulenza finanziaria (si veda l'art.23 comma 4 del d.lgs.58/98 ) .

Riguardo al recesso senza penalità
viene precisato che la disposizione deve intendersi valida per TUTTI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO O AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA COME:
• il conto corrente;
• il deposito titoli in amministrazione (conto titoli);
• il deposito (esclusi quelli"“a durata" come per esempio i depositi vincolati e i certificati di deposito);
• l'apertura di credito;
• il bancomat;
• la carta di credito.

Sono esclusi i contratti di mutuo, dove la durata è un elemento essenziale e per i quali tra l'altro è già intervenuto -sulle penalita' di estinzione- il decreto Bersani bis (d.l.7/2007).

Viene chiarito che il divieto di applicare le spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente citate dal contratto come "costi di chiusura", sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es.trasferimento dei titoli presso un altro istituto).
E' ammessa solamente la richiesta di rimborso di spese vive sostenute dalla banca per disattivare servizi aggiuntivi affidati a terzi a condizione che siano documentate e previste nel documento di sintesi sulla trasparenza dei costi bancari.

di Rita Sabelli
 

chicco67

Nuovo forumer
finalmente! un sito come "io conto", finora utilissimo, perde per fortuna la sua utilità.
forse queste lenzuolate non risolvono i problemi chiave dell'italia, ma mi sembrano tutt'altro che secondarie.
chicco
 

ecasa

Forumer attivo
Re: Banche, modifica condizioni e chiusura conti senza penal

giuseppe.d'orta ha scritto:
Banche, modifica condizioni e chiusura conti senza penali: chiarimenti del ministro Bersani
...........
Novità introdotte dall'art.10 del decreto Bersani (già attive dal 12/8/2006)
- La banca può modificare unilateralmente le condizioni del contratto solo qualora sussista un giustificato motivo;
- La comunicazione delle variazioni deve avvenire per iscritto con un preavviso di minimo 30 giorni e deve riportare in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
..................
di Rita Sabelli

Se una banca se ne frega del preavviso minimo di 30 giorni , come Intesa che da quest'orecchio non "intende" e spedisce la comunicazione 15-20 giorni DOPO la decorrenza delle modifiche che si fa?

A chi denunciare ?
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
A quel punto le variazioni a sfavore del cliente non hanno valore perchè non comunicate entro i termini di legge.
Banca d'Italia per la mancanza, richiesta di rimborso per le spese eventualmente già applicate dalla banca.
 

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