cosa ne pensate
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 21 maggio 2013 n. 2719 ha deciso che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni va effettuato sull’ammontare netto e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale.
La rivalutazione e gli interessi, precisa il Consiglio di Stato, sono solo un ‘effetto del ritardo’ e non possono essere inglobati ab origine nel credito.
Nel caso di inadempimento del credito di lavoro, non è configurabile un ‘credito di valore’, ancorchè indicizzabile, e i meccanismi di attualizzazione del credito riguardano solo il denaro da pagare al lavoratore, e che effettivamente ne incrementi il patrimonio, e non anche il denaro che non sarebbe mai entrato nella sua disponibilità e corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d’imposta sulla base di un rapporto di delegazione ex lege.