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La prescrizione del canone Rai
La richiesta di arretrati, però, non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, e questo perché la prescrizione del canone è decennale, per come chiarito anche dalla Cassazione [1]. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso per quanto riguarda la più lunga prescrizione di dieci anni.
Per quanto attiene, dunque, al mancato pagamento dei canoni relativi agli anni precedenti, se un abbonato non ha mai corrisposto il canone, pur in presenza di precisi solleciti ricevuti in tal senso da parte degli organismi di accertamento, oltre alla relativa sanzione gli può essere intimato il pagamento fino a dieci annualità, secondo il termine di prescrizione ordinario.
Dunque, tutti gli abbonati (siano essi privati o aziende) che non hanno provveduto al versamento del canone saranno tenuti al pagamento dello stesso maggiorato degli interessi al tasso legale [2] nonché delle spese della riscossione coattiva qualora tale procedura fosse già stata avviata.
Su accertamento della Guardia di Finanza può inoltre essere comminata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro [3].
Un solo canone Rai per residenza
Il pagamento dell’abbonamento Rai è obbligatorio per il solo fatto di essere possessori di un apparecchio Tv. Il titolare dell’abbonamento, però, ha la facoltà di possedere uno o più televisori sia nella dimora principale che in quella secondaria. Dunque, per il pagamento dell’imposta non rileva il numero di dimore appartenenti al soggetto tenuto al pagamento, ma l’appartenenza ad un medesimo nucleo familiare piuttosto che ad un altro. In pratica, il pagamento del canone include tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza od in altre abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
Nell’individuazione dei soggetti privati tenuti al pagamento del canone Rai si guarda al criterio della residenza, oltre che a quello della detenzione. Pertanto, se due coniugi hanno residenze diverse, ciascuno di essi sarà tenuto a pagare un autonomo abbonamento per gli apparecchi ivi detenuti. Ad ogni modo il pagamento del canone tv da parte di ciascun coniuge per l’abitazione di residenza consentirà ad essi di detenere uno o più apparecchi televisivi anche nella propria dimora abituale e secondaria.
L’abbonamento a televisioni digitali e satellitari
Sbaglia chi intende disdire il canone Rai in quanto abbonato a televisioni digitali se a tale atto non corrisponde anche la rinuncia all’apparecchio televisivo. Infatti l’obbligo del pagamento del canone nasce per effetto della mera detenzione dell’apparecchio Tv. Il canone è qualificabile come imposta e, pertanto, non esiste nesso necessario tra la prestazione del servizio nazionale e l’obbligo di pagamento. In caso in cui l’utente dia la disdetta pur continuando a usufruire di apparecchi Tv, il medesimo rischia l’accertamento da parte del ministero delle Finanze, nonché un controllo da parte della Rai stessa.
Evasione del canone Rai con la bolletta della luce, rischio di pagamento delle annualità arretrate fino a 10 anni di prescrizione, le sanzioni: come mettersi in regola
Con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2016, del pagamento del canone Rai insieme alla bolletta della luce e le contestuali dichiarazioni del Governo che ciò non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti, si è diffuso il timore che questa potrebbe anche essere l’occasione per pretendere la riscossione degli anni arretrati. Infatti il pagamento della bolletta della luce, con la maggiorazione per il canone, sarà una sorta di “autodenuncia” e di ammissione del debito. La nuova legge, infatti, opera una “presunzione automatica” di possesso della tv per quanti hanno anche un contratto di abbonamento all’energia elettrica. Tale presunzione, che scatta già solo per previsione normativa, potrà essere vinta (in modo da non pagare il canone Rai)mediante prova contraria fornita dall’utente o attraverso una sua autocertificazione da presentare all’Agenzia delle Entrate (per la formula, leggi: “Canone Rai: la dichiarazione per non pagare”). Insomma, il solito gioco del fisco italiano che “presume” la debenza dell’imposta e poi scarica sul contribuente l’onere di dimostrare il contrario.
La prescrizione del canone Rai
La richiesta di arretrati, però, non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, e questo perché la prescrizione del canone è decennale, per come chiarito anche dalla Cassazione [1]. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all’anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso per quanto riguarda la più lunga prescrizione di dieci anni.
Per quanto attiene, dunque, al mancato pagamento dei canoni relativi agli anni precedenti, se un abbonato non ha mai corrisposto il canone, pur in presenza di precisi solleciti ricevuti in tal senso da parte degli organismi di accertamento, oltre alla relativa sanzione gli può essere intimato il pagamento fino a dieci annualità, secondo il termine di prescrizione ordinario.
Dunque, tutti gli abbonati (siano essi privati o aziende) che non hanno provveduto al versamento del canone saranno tenuti al pagamento dello stesso maggiorato degli interessi al tasso legale [2] nonché delle spese della riscossione coattiva qualora tale procedura fosse già stata avviata.
Su accertamento della Guardia di Finanza può inoltre essere comminata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro [3].
Un solo canone Rai per residenza
Il pagamento dell’abbonamento Rai è obbligatorio per il solo fatto di essere possessori di un apparecchio Tv. Il titolare dell’abbonamento, però, ha la facoltà di possedere uno o più televisori sia nella dimora principale che in quella secondaria. Dunque, per il pagamento dell’imposta non rileva il numero di dimore appartenenti al soggetto tenuto al pagamento, ma l’appartenenza ad un medesimo nucleo familiare piuttosto che ad un altro. In pratica, il pagamento del canone include tutti gli apparecchi posseduti o detenuti, nella propria residenza od in altre abitazioni secondarie, dal titolare o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
Nell’individuazione dei soggetti privati tenuti al pagamento del canone Rai si guarda al criterio della residenza, oltre che a quello della detenzione. Pertanto, se due coniugi hanno residenze diverse, ciascuno di essi sarà tenuto a pagare un autonomo abbonamento per gli apparecchi ivi detenuti. Ad ogni modo il pagamento del canone tv da parte di ciascun coniuge per l’abitazione di residenza consentirà ad essi di detenere uno o più apparecchi televisivi anche nella propria dimora abituale e secondaria.
L’abbonamento a televisioni digitali e satellitari
Sbaglia chi intende disdire il canone Rai in quanto abbonato a televisioni digitali se a tale atto non corrisponde anche la rinuncia all’apparecchio televisivo. Infatti l’obbligo del pagamento del canone nasce per effetto della mera detenzione dell’apparecchio Tv. Il canone è qualificabile come imposta e, pertanto, non esiste nesso necessario tra la prestazione del servizio nazionale e l’obbligo di pagamento. In caso in cui l’utente dia la disdetta pur continuando a usufruire di apparecchi Tv, il medesimo rischia l’accertamento da parte del ministero delle Finanze, nonché un controllo da parte della Rai stessa.