Cedolare secca sugli affitti al 19% e al 21%... Novità e tabella a pag. 1

Cedolare secca: le aliquote ora sono due

Cedolare secca: le aliquote ora sono due

15 APRILE 2011


Dall’8 aprile, la cedolare secca sugli affitti è in vigore. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo schema di decreto attuativo del federalismo fiscale, contenente le norme riguardanti l’autonomia impositiva dei Comuni. Il decreto prevede l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni abitative. Una nuova imposta che il proprietario di immobili locati può scegliere in alternativa a quelle attuali con decorrenza dallo scorso 8 aprile.
La nuova imposta sostituirà l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto di locazione. La cedolare ha un’aliquota del 21 per cento per i contratti con durata 4+4 cosiddetti transitori, e del 19 per cento per i contratti a canone agevolato. Per mettersi in regola si potrà utilizzare la procedura telematica semplificata che l’Agenzia delle Entrate ha creato appositamente per la cedolare.
Per il momento si può presentare il modello cartaceo recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Sono coinvolti i nuovi contratti registrati a partire dal giorno 8 aprile e ci si può mettere in regola sino al 6 giugno. Mentre per quelli già in corso alla data del 7 aprile che vorranno aderire in corso d’esecuzione alla nuova normativa, basterà indicare l’opzione nella prossima dichiarazione dei redditi in scadenza a giugno. Va ricordato che l’opzione per accedere alla cedolare fissa è facoltativa e assolutamente volontaria. Una volta effettuata l’opzione per il nuovo tipo di imposta, la tassazione si applicherà per tutta la durata del contratto e non va più confermata.
C’è sempre e comunque, anche in corso di esecuzione, la possibilità di fare marcia indietro, qualora ci si renda conto di una maggiore convenienza della vecchia Irpef. La decisione infatti si può revocare entro il termine del versamento annuale della vecchia imposta, ovvero 30 giorni dalla data di stipula. Anche per la cedolare secca, come per l’Irpef è ammesso il pagamento rateale degli acconti che non possono essere inferiori all’85 per cento del dovuto.
Chi può utilizzare il sistema telematico (Siria) predisposto dall’Agenzia delle Entrate? Il nuovo sistema di registrazione del contratto può essere utilizzato, ma ci sono dei vincoli: innanzitutto possono utilizzarlo sia i locatori che i conduttori, ma a patto che non siano più di tre e che tutti i locatori siano consenzienti alla cedolare; si deve poi trattare di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze; gli immobili devono essere stati censiti con attribuzione di rendita. Il contratto, infine, deve riguardare esclusivamente il rapporto di locazione. Per la Fiaip (Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) si tratta di una vittoria che arriva dopo tanti anni di battaglie parlamentari comuni a fianco della Confedilizia. “Si tratta di un’importantissima conquista per la Fiaip – dichiara Paolo Righi, presidente nazionale di Fiaip – che ha promosso in più sedi istituzionali il provvedimento che abbassa la pressione fiscale sugli immobili, permettendo così di sbloccare il mercato immobiliare e favorendo al contempo inquilini e proprietari”.
“Il provvedimento, che è una vera e propria semplificazione fiscale, darà nuove opportunità di crescita al mercato immobiliare, e un vantaggio sulle imposte a chi ne vorrà approfittare. Riteniamo – continua Righi – che con questo provvedimento i proprietari che beneficeranno dello sgravio saranno incentivati a mettere sul mercato nuovi immobili, mentre gli inquilini allo stesso tempo avranno più scelta tra le offerte immobiliari”.
Gli agenti immobiliari rimangono quindi soddisfatti dalla novità fiscale giunta al capolinea con l’aliquota secca al 19 per cento, così come richiesto da Fiaip e Confedilizia, ma si riservano comunque di valutarne gli effetti della manovra nel corso di quest’anno.
“Aver reso non obbligatoria la natura del provvedimento potrebbe costituire – dichiara Mario Condò de Satriano, Presidente provinciale di Fiaip Napoli – un’occasione straordinaria per il rilancio degli investimenti immobiliari e far emergere i contratti in nero anche nel settore turistico, dove non sussiste l’obbligo di registrazione dei contratti per i brevi periodi”, e aggiunge: “E’ un segnale positivo che il provvedimento sia facoltativo per i proprietari, e limitato agli immobili ad uso abitativo, così come è corretta la previsione di un inasprimento delle sanzioni previsto per coloro che evadono il fisco”.
Sull’argomento Condò incalza, e riferendosi alla neo imposta, parla di agevolazione per i contribuenti onesti: “L’arrivo della cedolare sarà accompagnata da un forte giro di vite contro il sommerso. Proprio per far fronte al problema dell’evasione fiscale, le sanzioni in caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi, del canone di affitto, sono state raddoppiate: si dovrà al fisco il 400 per cento dell’imposta non versata. In caso di mancata registrazione del contratto, la cedolare secca per gli affitti del 2011 prevede (nel caso in cui il contratto sia registrato dall’inquilino), che il canone sia ridefinito in una misura pari al triplo della rendita catastale: in genere un terzo del valore di mercato”. “Sono convinto che la nuova manovra fiscale sulle locazioni introdotta dal governo consentirà una ripresa del mercato immobiliare in stallo da oltre tre anni – spiega il leader di Fiaip – certo non basta, ci aspettiamo ancora maggiore impegno e sensibilità da parte delle istituzioni per rilanciare l’intero comparto edilizio ed immobiliare che da solo, in Italia, rappresenta il 17 per cento del Pil”.
 
21 aprile 2011

Anche alla foresteria si applica la cedolare secca - di Marco Zandonà *



Le case a uso foresteria rientrano nella cedolare secca? E le case affittate a una società che a sua volta le affitta a terzi? Sono alcuni dei dubbi ricorrenti nelle domande dei lettori che hanno partecipato al Forum online del Sole 24 Ore. Innanzitutto, bisogna rilevare che nessun requisito soggettivo è previsto dalla norma per il locatario.
Ciò vuol dire che l'inquilino potrebbe essere, oltre a una persona fisica, anche una impresa o una società, senza che questo impedisca al proprietario di scegliere la cedolare. Questo purché la società utilizzi effettivamente a fini abitativi l'unità, anche indirettamente (per esempio, concedendola in uso ai propri dipendenti). Viceversa, la locazione a una società che non utilizzi direttamente l'abitazione, ma che, a sua volta, la conceda in locazione (o sublocazione) a uso residenziale a soggetti terzi dovrebbe essere esclusa dalla cedolare: infatti, la società locataria non utilizza, direttamente o indirettamente, il fabbricato come abitazione. Su questo aspetto, comunque, occorre attendere una presa di posizione ufficiale delle Entrate.
Sotto il profilo del locatore, invece, sono espressamente esclusi dalla cedolare gli esercenti attività d'impresa, arte o professione: bocciate quindi le abitazioni possedute da soggetti Irpef nell'ambito dell'esercizio di queste attività (imprenditori individuali o società di persone) e le le locazioni effettuate da società di capitali e dagli altri soggetti Ires.

La cedolare pare invece applicabile alle locazioni effettuate da società semplici: in tal caso, infatti, pur non essendo una persona fisica, la società ne ha le medesime caratteristiche (soggetto Irpef), non svolge attività commerciale e il reddito è giuridicamente qualificato come «reddito da fabbricati» imputato direttamente ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società.
Fa propendere per questa conclusione anche il "precedente" della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia: per le circolari 57/E e 121/E del 1998, il bonus è applicabile alle case (anche locate) possedute da società di persone , purché non siano né beni merce, né immobili strumentali. E questo è tipicamente ciò che accade con le società semplici.
* Direttore Fiscalità ediliza - Ance

21 aprile 2011

Fonte:
http://www.ilsole24ore.com/art/norm...ia-spetta-cedolare-095832.shtml?uuid=Aa23SmQD
 
Ultima modifica:
tanto tanto fumo!!!!:(:(:(:down:

l'allegato ti pare fumo?
guarda che è tratto dalla rivista indirizzata ai commercialisti.

ci trovo invece vari spunti interessanti soprattutto in riferimento al comodato.

Una questione che nello scritto non viene trattata ma che assume una rilevanza davvero significativa è la seguente:

il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere ricompreso nel reddito totale che viene utilizzato per quantificare talune detrazioni (ad esempio: quella per familiari a carico, ecc)?

La questione non mi sembra ancora chiara in merito....
 
l'allegato ti pare fumo?
guarda che è tratto dalla rivista indirizzata ai commercialisti.

ci trovo invece vari spunti interessanti soprattutto in riferimento al comodato.

Una questione che nello scritto non viene trattata ma che assume una rilevanza davvero significativa è la seguente:

il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere ricompreso nel reddito totale che viene utilizzato per quantificare talune detrazioni (ad esempio: quella per familiari a carico, ecc)?

La questione non mi sembra ancora chiara in merito....


no no ric:D:D:D:D la cedolare dico.... niente aumenti istat, niente validita per le attivita commerciali, niente per le societa che gestiscono immobili...... serve solo per alcuni vah:up::up::up::up:
 
no no ric:D:D:D:D la cedolare dico.... niente aumenti istat, niente validita per le attivita commerciali, niente per le societa che gestiscono immobili...... serve solo per alcuni vah:up::up::up::up:

Eh si....pare che non sia stata modulata bene questa cedolare.

L'incertezza su alcuni aspetti (al momento principalmente quella relativa all'incidenza sulle detrazioni dipendenti dal reddito complessivo) mi ha portato a decidere di attendere 1 anno prima di eventualmente scegliere per tale regime.

:)
 
Eh si....pare che non sia stata modulata bene questa cedolare.

L'incertezza su alcuni aspetti (al momento principalmente quella relativa all'incidenza sulle detrazioni dipendenti dal reddito complessivo) mi ha portato a decidere di attendere 1 anno prima di eventualmente scegliere per tale regime.

:)

ho fatto la stessa cosa :)
 

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