Io la intendo in questo modo l'idea del consorzio fidi,depurata dalle varie frasi assolutamente vuote.
Un solo consorzio fidi a livello nazionale che trovi partecipi i vari clemm persona giuridica quali partecipanti ai requisiti di capitale.
I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti,specifico che mi riferisco ai cd confidi minori
Requisiti per l'iscrizione
I requisiti per l'iscrizione (art. 4 del
Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009) sono:
- natura giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
- oggetto sociale che prevede esclusivamente lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie collettive nei confronti delle piccole e medie imprese associate;
- fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a 100.000 euro, fermo restando per le S.p.A. consortili l'ammontare minimo previsto dal Codice Civile;
- quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a 250 euro, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
- compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a 250.000 euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.
I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi.
Si evidenzia che l'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività è vietato ai soggetti diversi dai confidi (
art.13, comma 5, della Legge 24 novembre 2003, n. 326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
L'iscrizione nella sezione dell’elenco deve essere effettuata prima dell'esercizio dell'attività.
Banca d'Italia - Confidi ex art. 155, comma 4, TUB
Se poi parliamo di quid e delle 1500 non ci trovo nessuna attinenza