Buonasera a tutti gli utenti storici e non del forum, come primo messaggio, per contribuire alla discussione, pubblico una notizia apparsa sul sito internet dell'organismo agenti e mediatori,organismo alla quale sono iscritto per svolgere la mia professione; la menzionata notizie è inerente le varie cripto valute e/o i vari token di cui spesso sentiamo parlare, mi domando se anche il coemm dovrà adempiere all'obbligo di iscrizione disposto dal decreto del MEF del 13 gennaio 2022.
Chi già opera in Italia, anche online, potrà continuare a farlo ma dovrà iscriversi entro 60 giorni. Se non rispetterà il termine sarà considerato abusivo.
www.organismo-am.it
OAM: ATTIVO DAL 16 MAGGIO PROSSIMO IL REGISTRO PER GLI OPERATORI IN VALUTA VIRTUALE
Chi già opera in Italia, anche online, potrà continuare a farlo ma dovrà iscriversi entro 60 giorni. Se non rispetterà il termine sarà considerato abusivo.
Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM. Lo comunica l’Organismo Agenti e Mediatori, specificando che coloro che già svolgono l’attività, anche
online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.
CHI DOVRÀ ISCRIVERSI E QUALI SONO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.
COME PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE E QUALI DATI INDICARE
Alla pagina
web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con
password, scelta dall’utente stesso, all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi
web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo
una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
L’OAM ha 15 giorni di tempo, dal momento della ricezione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE SULL’OPERATIVITÀ DEI PROPRI CLIENTI
Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.
PUBBLICITÀ DEL REGISTRO
Nella Sezione speciale del Registro curata dall’OAM accessibile al pubblico saranno annotati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; indicazione della tipologia di servizio prestato; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo
web tramite il quale il servizio è svolto.
Ai seguenti
link è possibile scaricare le Guide utente (operative) e il
vademecum per gli operatori in valute virtuali:
- REGISTRAZIONE AL PORTALE OAM, per la sola creazione di una area privata sul portale OAM;
- COMUNICAZIONE DI OPERATIVITÀ SUL TERRITORIO ITALIANO, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
- VADEMECUM per gli operatori in valute virtuali.
dal 18 maggio 2022 sarà infatti attivo questo strumento per regolamentare il funzionamento di un settore innovativo, ma fino ad ora rimasto
fiscomania.com
Registro degli Operatori in Criptovalute: come funziona
Si torna a parlare delle
criptovalute, le nuove
monete digitali su cui molti investitori hanno riposto l’attenzione. In particolare, arrivano alcune importanti novità in merito al
Registro degli Operatori in Criptovalute: dal 18 maggio 2022 sarà infatti attivo questo strumento per regolamentare il funzionamento di un settore innovativo, ma fino ad ora rimasto “nascosto”. Secondo le ultime normative in materia infatti, verrà introdotta con il
Registro degli Operatori in Criptovalute una
normativa per garantire trasparenza aggiuntiva sui movimenti di questa moneta virtuale, che coinvolgerà anche gli investitori. A doversi iscrivere obbligatoriamente al Registro saranno i
prestatori di servizi relativi alle monete virtuali, entro 60 giorni, per poter operare in Italia.
In caso di mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge o di diniego all’iscrizione da parte dello stesso Organismo, l’
eventuale esercizio dell’attività da parte dei prestatori è considerato abusivo, con conseguenze amministrative e penali. Coloro che opereranno nel settore dopo l’istituzione del Registro dovranno provvedere all’
iscrizione nella Sezione speciale del Registro e attendere la pronuncia dell’OAM, dopo 15 giorni per verificare la regolarità della comunicazione e della documentazione e concedere o meno l’iscrizione.
Questi nuovi obblighi hanno conseguenze dirette anche sugli investitori, ovvero su chi ha individuato nelle criptovalute una fonte di guadagno. Per questi soggetti la normativa italiana prevede di
comparare le monete virtuali a moneta estera, con l’applicazione delle relative regolamentazioni che riguardano sia il punto di vista reddituale che gli obblighi verso il fisco. Vediamo in questo articolo come funziona il Registro degli Operatori in Criptovalute, e cosa cambierà ma maggio 2022.
Indice degli Argomenti
Registro degli Operatori in Criptovalute: di cosa si tratta
La prima forma di regolamentazione che viene introdotta per garantire delle norme specifiche per le criptovalute è il
Registro degli Operatori in Criptovalute, per quanto riguarda l’Italia. Si tratta di un registro pubblico dell’
OAM (
Organismo gestione agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) messo in campo dalle ultime decisioni del MEF.
L’introduzione di questo registro implica una
maggiore trasparenza del mercato delle criptovalute, e secondo le ultime decisioni sarà attivo dal
18 maggio 2022. La conseguenza principale riguarda l’obbligo, per tutti i prestatori di servizi dedicati alla moneta virtuale, di
iscriversi in una sezione apposita del Registro, e per chi non lo fa potranno scattare anche importanti
sanzioni.
Questo significa che gli operatori dovranno fornire tramite il Registro, tutte le indicazioni che riguardano la
lista dei clienti e di tutte le operazioni svolte da essi, per renderle trasparenti agli enti governativi.
Dalla data ufficiale in cui verrà aperto il Registro, per cui si attende ancora una conferma definitiva, gli operatori avranno
60 giorni di tempo per iscriversi, per non incorrere nelle sanzioni e nel rischio di attività abusiva, riportando la propria attività svolta in Italia.
Una regolamentazione di questo tipo era attesa già da tempo, per introdurre delle norme precise per un mercato recente, che fino ad ora era rimasto piuttosto nascosto. Uno degli obiettivi del MEF è quello di
condurre la battaglia contro il riciclaggio, anche rendendo disponibili i dati del Registro all’amministrazione finanziaria.
Anche sul versante fiscale questa nuova regolamentazione introduce un maggiore controllo, per cui le
criptovalute vengono paragonate a valute estere. Anche per gli investitori, ovvero per chi trae un profitto dalle criptovalute, arriveranno importanti novità già da maggio 2022.
Investitori in criptovalute: cosa cambia con il Registro
Con il nuovo Registro degli Operatori di Criptovalute si rende necessario intervenire anche per
regolamentare l’attività degli investitori di questo nuovo mercato digitale. In particolare, uno degli argomenti di maggiore interesse, ma anche di maggiore dubbio, quando si tratta di criptovalute e investitori, è la tassazione.
L’Agenzia delle Entrate compara le criptovalute a valute estere, per cui vengono applicate le stesse regole per l’imposizione fiscale. Tuttavia, come riporta in un articolo di “
Il Sole 24 Ore“, secondo le nuove regole sono
imponibili le plusvalenze a termine, per cui
l’imposta sostitutiva attualmente è del 26%, ma solo se la
cifra detenuta dal contribuente supera 51.645,96 euro, per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi.
A trattare l’argomento, è intervenuta anche una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la
numero 788/2021, che specifica, in merito all’individuazione del reddito prodotto dalle criptovalute:
“In ordine al primo quesito l’Istante ritiene che la mera detenzione di valute virtuali in un digital wallet, per un lungo periodo di tempo e senza che le stesse siano cedute o convertite in euro, non dia luogo al realizzo di redditi.”
Si può quindi parlare di
reddito nel momento in cui le criptovalute vengono cedute a titolo oneroso, in relazione alla plusvalenza emersa. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio del
quadro RW, in dichiarazione dei redditi, è dovuto se riguarda investimenti tramite
exchanger esteri, e per detenzione diretta di
electronic wallet con chiave privata, ovvero mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute.
Secondo le ultime novità in merito al Registro degli Operatori in Criptovalute, anche chi opera dall’estero in Italia dovrà comunicare la propria sede in Italia, e rispettare le ultime normative in materia di valute virtuali.
Chi dovrà iscriversi al Registro degli Operatori in Criptovalute
Secondo il
decreto del MEF del 13 gennaio 2022, e in base alle
direttive per l’Antiriciclaggio, a
doversi iscrivere al nuovo Registro saranno diversi soggetti, interessati al mondo delle criptovalute. Si tratta nello specifico di:
- Soggetti che erogano servizi per lo scambio delle criptovalute;
- Spggetti che erogano servizi per la conversione della moneta legale in altre rappresentazioni digitali di valore;
- Soggetti che offrono servizi di emissione di valute digitali;
- Soggetti che offrono servizi di trasferimento e compensazione in valute digitali;
- Soggetti che erogano servizi per acquisizione, negoziazione e intermediazione dello scambio tra criptovalute;
- Soggetti che offrono servizi di custodia di valute digitali.
A seguire
l’obbligo di iscrizione saranno sia le persone fisiche che i soggetti giuridici. Gli operatori saranno obbligati a fornire tutti i dati specifici che riguardano: i soggetti coinvolti, la sede legale, codice fiscale, cittadinanza, residenza anagrafica, indirizzo PEC, indicazione sul tipo di servizio offerto, il tipo di svolgimento e il portale internet su cui viene svolto.
Nel caso di soggetti giuridici, si dovranno poi anche indicare: l’eventuale denominazione sociale, la Partita IVA, sede legale e amministrativa, i dati del legale rappresentante, in caso di attività regolarmente svolta.
Per quanto riguarda invece i clienti di questi operatori, gli stessi operatori dovranno comunicare obbligatoriamente attraverso il Registro la
lista dei soggetti che operano nel mercato delle monete virtuali, le informazioni anagrafiche, l’eventuale Partita IVA, il saldo totale del valore delle valute, le operazioni svolte, eventuali trasferimenti. L’obbligo della comunicazione deve essere rispettato ogni trimestre.
Criptovalute e dichiarazione dei redditi
Per chi opera la compravendita delle criptovalute, può essere utile conoscere il funzionamento della dichiarazione dei redditi in relazione al profitto prodotto intorno alle monete virtuali, per cui consigliamo la
lettura di questo articolo.
Come visto prima, è necessario
procedere con la dichiarazione dei redditi inserendo i dati relativi ai guadagni da questi movimenti solo se sussiste la
finalità di investimento, ovvero se le valute sono state cedute ricavando un profitto.
La regola per procedere con la dichiarazione dei redditi per le criptovalute è quella relativa al
superamento di 51.645,69 euro di giacenza massima, per almeno 7 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la plusvalenza, va indicata nel quadro RT del modello Redditi, mentre va compilato il quadro RW per il monitoraggio fiscale estero.