Abbiamo deciso di costituire una S.r.l. e di dotarla di un capitale sociale di 20mila euro, ma al momento ci basterebbe solo la metà di questa somma: possiamo riservaci di versare l’altra metà in futuro?
La risposta al quesito formulato dal lettore è certamente positiva e per spiegarla dobbiamo introdurre la differenza tra
capitale versato e
capitale sottoscritto. Ma procediamo con ordine.
Per evitare che il denaro conferito dai soci rimanga inutilmente fermo sul conto della società, la legge offre la possibilità di versare, al momento della costituzione, solo una parte del capitale e di sottoscrivere la parte rimanente.
Capitale versato è chiamato quello che viene effettivamente conferito dai soci e, quindi, depositato in
banca sul conto della società;
Capitale sottoscritto è chiamata invece quella parte del capitale che i soci non versano, ma che si impegnano a versare quando gli amministratori ne faranno richiesta.
Quanta parte del capitale sociale deve essere versata subito nel caso di Srl?
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, va versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
L’
intero versamento deve essere eseguito solo:
– dai soci che conferiscono beni in natura o crediti;
– dal socio unico della società unipersonale;
– in caso di Srl semplificata.
Differenza tra capitale versato e capitale sottoscritto