clemm coemm

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comunque sia dove cerco cerco questo microcredito si deve restituire......con rate agevolate ma va restituito...io non trovo leggi che dicano che sotto 25000 euro non si restituisca........correggetemi se avete qualcosa che mi dimostri il contrario per favore...perchè verba volant....ma carta canta............
:band:
 
comunque sia dove cerco cerco questo microcredito si deve restituire......con rate agevolate ma va restituito...io non trovo leggi che dicano che sotto 25000 euro non si restituisca........correggetemi se avete qualcosa che mi dimostri il contrario per favore...perchè verba volant....ma carta canta............
sono anni Contessa che diciamo che nessuno regala i soldi.... e se mai ci fosse stato un micro credito...un quid o in qualsiasi modo si voglia chiamare va restituito e punto... le banche o le finanziarie non hanno mai regalato nulla....solo ai clemmini piace regalare fior di euro senza sapere dove vanno....:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
 
Secondo me sono manfrine per non dare a vedere che sono complici...la frecciatina serve a sfatare ogni ipotesi di sospetto a maggior ragione dovessero emergere delle "evidenze".
Ma se neanche alla presidente piace rischiare, che motivo avrebbero gli aderenti di farlo creando i consorzi?

infatti, ora tu che hai un clemm e Sarlo ti ha appena sottolineato e dichiarato che il coemm è dissociato dai clemm......anche se devono seguirne regole regoline e regolette con aggiunta di dogmi vari..:benedizione:..quindi tu capitano ti prendi il tuo clemm e vai davanti al notaio:maestro: a firmare un qualcosa che firmi solo tuuu e non il coemm...anche se i soldi poi vai a rendere di conto a papà gambalunga.....come dice Sissa? ma va là va là :tie:
 
UN PO TARDINO PER TOGLIERSI LA RAPPRESENTANZA LEGALE :)

Associazioni non riconosciute: profili di responsabilità - Euroconference News


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comunque sia dove cerco cerco questo microcredito si deve restituire......con rate agevolate ma va restituito...io non trovo leggi che dicano che sotto 25000 euro non si restituisca........correggetemi se avete qualcosa che mi dimostri il contrario per favore...perchè verba volant....ma carta canta............
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Anche questo microcredito proposto dal coemm è da restituire e, da quanto scritto, dovrebbe funzionare così: la banca dopo attenta valutazione finanzia l'utente, il consorzio coemm garantisce coi propri fondi (??) la restituzione del prestito non facendo beneficenza ma chiedendo al beneficiario di iscriversi ai corsi a pagamento, andare alle conferenze, pagare il salotto, realizzare nuovi clemm ecc. per un ammontare di 1500 crediti mensili, cioè anzichè restituire alla banca restituiscono al coemm. Tanto è vero che c'è scritto che in caso l'ammontare dei crediti formativi non fosse sufficiente si potrà incorrere nella revoca del prestito (??). Con una frase del genere mi viene da pensare che la somma del prestito vorranno intascarla loro ed elargire al beneficiario quanto gli spetta in base ai suoi CF mensili. La restituzione si paga, quindi, a corsi, conferenze ecc. che sono euro, non valore umano
 
A parte il pessimo gusto di andare a fare una conferenza della fuffa in coda a un funerale, noto che ha smesso di dire certe cazzate quando si è accorto che c'erano i figli di Gabriella, ha detto di credere al fatto che l'ultimo istante di vita ci si perdona di tutto rendendolo positivo (bella ammissione del suo pensiero), ha spiegato bene che la restituzione dei 1500 avviene tramite il pagamento di conferenze e altro (conviene andare in banca che la restituzione la faccio senza andare in giro e costa anche meno) e continua a ribadire che il token è una criptomoneta il che è assolutamente falso. Ditegli che i 100 token regalo li danno anche a chi non è del coemm e lo fanno molti altri per lanciare questo tipo di piattaforma.
Io questo video spero tanto raggiunga chi di dovere.

Salve ragazzi e ragazze come va' sempre al solito punto di non partenza??,lascio perdere i contenuti perche' contenuti non ci sono ma come mai il santone e ' passato dai teatri ai tendaggi ,cosa succede??
 




Responsabilità patrimoniale e personale del presidente, del consiglio direttivo e dei soci di un’associazione

Secondo l'articolo 38 del Codice Civile "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".


Ciò significa che i creditori dell'associazione possono far valere i loro diritti sul fondo comune, cioè il patrimonio associativo, che costituisce una garanzia patrimoniale generica sulle obbligazioni contratte dall'associazione. Inoltre, per tali debiti rispondono anche personalmente (cioè ciascuno con il proprio patrimonio personale) e solidalmente (cioè ciascuno è tenuto a saldare l'intero importo del debito) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

E' necessario subito precisare che, solitamente, le persone che possono agire in nome e per conto dell'associazione sono il presidente o il consiglio direttivo. Si rileva però che la responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori dell'associazione non è direttamente collegata alla semplice titolarità della rappresentanza dell'ente, ma all'attività contrattuale o negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, attività da cui scaturiscono degli obblighi a carico dello stesso ente.



È inoltre necessario precisare che contraggono la personale responsabilità patrimoniale, non le persone che hanno partecipato alla formazione della volontà dell'associazione, ma quelle che hanno dichiarato tale volontà nei confronti di terzi, perché sono essi che hanno effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione. A nulla rileva che queste persone siano state investite di determinate cariche sociali o siano semplici associati che hanno rappresentato l'associazione per il compimento di un determinato atto. Quindi, degli obblighi assunti nei confronti dei terzi da un associato che agito in nome e per conto dell'associazione, anche se formalmente sfornito dei relativi poteri di rappresentanza, rispondono sia il fondo comune dell'ente, sia il soggetto in questione. In ogni caso, non impegna l'associazione il terzo che abbia contratto degli obblighi per conto dell'ente associativo senza avere alcun potere rappresentativo od incarico, o senza che il suo comportamento sia stato ratificato dai rappresentanti dell'ente, anche per fatti concludenti.

La responsabilità prevista dall'articolo 38 del Codice Civile riguarda esclusivamente gli amministratori o i soggetti durante il cui mandato sono stati contratti gli obblighi o i debiti per conto dell'associazione. La responsabilità non riguarda invece gli amministratori che assumono successivamente la rappresentanza dell'associazione, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali non comporta la trasmissione del debito da un rappresentante all'altro.

È comunque da escludere qualsiasi responsabilità personale per i debiti associativi, a carico dei singoli soci che non rivestono alcuna carica sociale e che non hanno rappresentato l'ente nell'ambito dell'attività contrattuale o negoziale da cui è scaturito il debito.

Responsabilità patrimoniale e personale del presidente, del consiglio direttivo e dei soci di un’associazione
 

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