Articolo di Giuseppe D'Orta
7 aprile 2008 0:00
salve a tutti riposto un articolo di giuseppe d'orta del forum aduc è un aggiacciante risposta
Riceviamo sempre piu' spesso domande da parte di lavoratori che hanno aderito a forme di previdenza integrativa, fondi pensione e polizze FIP, riguardo la sicurezza dei versamenti del tfr e dei contributi da parte del datore di lavoro. Molti, soprattutto, ci domandano cosa succede se l'azienda non effettua i versamenti previsti.
Con la Circolare 23 del 22 febbraio 2008, l'Inps ha chiarito che sara' lo stesso istituto ad intervenire, rifondendo ai fondi pensione le somme non versate dal datore di lavoro colpito da fallimento o assoggettato ad altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non e' prevista la corresponsione delle somme direttamente al lavoratore.
Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il fondo interviene previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto. Il fondo di garanzia opera per la copertura del contributo del datore di lavoro, del contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto in busta paga ma non versato effettivamente al fondo pensione e della quota di tfr destinata al fondo pensione che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.
La circolare rende operativo il Decreto Legislativo 80/1992 che aveva a sua volta recepito la direttiva 80/987/CE del 1980, istituendo presso l'Inps un apposito fondo di garanzia che viene alimentato dalle stesse aziende tramite un contributo pari al 10% delle somme destinate alla previdenza integrativa. La garanzia riguarda i lavoratori subordinati che, all'atto della presentazione della domanda, risultino iscritti a una delle forme pensionistiche complementari iscritte all'albo Covip oppure a una forma pensionistica complementare individuale.
In caso di morte del lavoratore prima del diritto alla pensione integrativa, la domanda puo' essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico obbligatorio, alla pensione di reversibilita' e a condizione che gli stessi siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo pensione. In caso di morte di un ex lavoratore gia' titolare di pensione integrativa, la domanda puo' essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo, nel sistema pensionistico pubblico obbligatorio alla pensione di reversibilita' e a condizione che il fondo pensione preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l'erogazione di rendita ai superstiti (cosa non prevista ordinariamente) e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari delle prestazioni. Il lavoratore, o l'erede e' tenuto a presentare domanda per l'intervento del fondo di garanzia alla sede Inps competente.
Un caso concreto
10 dicembre 2010 14:48 - nereo6144
Nel 2005 facevo parte di una Azienda di 1300 dipendenti, la prima nel settore informatico a capitale interamente italiano. Abbiamo scoperto che da molti mesi l'Azienda tratteneva i Fondi COMETA ma non li versava (tecnicamente le Quote del Fondo risultavano prenotate ma non c'erano i versamenti abbinati). L'Azienda ci ha tranquillizzati dicendo che si trattava di momentanei ritardi dovuti a difficoltà di cassa. Nel 2006 si è poi scoperto un ammanco di cassa che ha portato ad una procedura di Amministrazione Straordinaria e la successiva vendita del ramo d'Azienda. Si è allora aperta (dall'11/04/2006) una vertenza legale per il recupero dei vari crediti dei Dipendenti. Grazie al fondo di garanzia dell'INPS ho potuto recuperare il TFR, ma sono dal 2006 in attesa di recuperare gli altri crediti, tra cui 3096 euro del Fondo Cometa che ho versato ma che non sono mai arrivati al Fondo stesso.
Il Fondo Cometa se ne lava le mani, e la causa è patrocinata dall'Ufficio Vertenze della CISL di Padova, che ha chiesto "l'insinuazione al passivo" ed ottenuto l'iscrizione del Fondo Cometa come "credito privilegiato". Ciononostante sono dal 2006 in attesa che vengano definiti i "riparti" (ripeto le definizioni che mi vengono dette senza conoscerne il significato legale).
Quindi:
- Ho sconsigliato e sconsiglio vivamente a tutti i giovani, i miei figli per primi, di aderire al Fondo Cometa o a qualsiasi Fondo Pensionistico, perchè non c'è garanzia che quanto versato vada a buon fine.
- Non ho avuto alcun sentore che esistesse una Circolare 23 del 22 febbraio 2008 che tutelasse in qualche modo situazioni simili alla mia, e
trovo alquanto strano che lo Studio Legale che attraverso la CISL mi patrocina non conosca tale Circolare e non riesca ad ottenerne i benfici.