giuseppe.d'orta
Forumer storico
Schema di decreto legislativo sulla previdenza complementare: analisi e commenti
di Paolo Venturini
Come è noto, è stato rilasciato dal Ministero del Lavoro lo schema del Testo Unico sulla Previdenza. Pur trattandosi di uno schema, e come tale suscettibile di variazioni anche importanti, pare doveroso esprimere alcune considerazioni al riguardo.
Passiamo ad elencare in primis quelli che ci appaiono come aspetti migliorativi, o quanto meno interessanti, che questo schema di D. Lgs. introduce, rispetto alla normativa precedente:
1) La tassazione sulle prestazioni si riduce e viene inoltre equiparata l'erogazione in forma di capitale a quella di rendita. L’aliquota generale passa al 15%, con possibilità di riduzione di uno 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite max. di riduzione del 6% (e conseguente aliquota finale minima del 9%). Considerando il tipo di tassazione precedentemente in vigore (media Irpef ultimi 5 anni per le prestazioni in capitale ed aliquota marginale per le rendite), il miglioramento ci pare più che discreto.
2) Viene finalmente eliminata la doppia tassazione sulle prestazioni in forma capitale di consistenza superiore ad 1/3 del montante.
3) Viene eliminato il limite di deducibilità del 12% sul reddito complessivo, con rimanenza di un unico paletto dell’importo max. di Euro 5.164,57.
4) Introduzione di un insieme di regole che tendono ad agevolare la portabilità della posizione all’interno del sistema pensionistico integrativo, come, ad esempio:
a. possibilità di trasferire la posizione presso altra forma pensionistica trascorsi 2 anni dall’adesione
b. possibilità di destinare l’eventuale contributo del datore di lavoro a qualsiasi forma pensionistica, e non solo ai fondi negoziali
c. eliminazione obbligatoria dell’eccesso di caricamenti gravanti sui primi versamenti, come normalmente avviene sino ad oggi per i FIP
d. introduzione del termine max. di 2 mesi per le operazioni di trasferimento tra i vari prodotti
5) Introduzione di un Fondo di Garanzia contro il rischio derivante da omesso od insufficiente versamento del datore di lavoro.
6) Introduzione di un Fondo di Garanzia per facilitare l’accesso al credito delle aziende.
7) Deducibilità per le aziende dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (6% per quelle con meno di 50 addetti) dell’ammontare del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare.
8 ) Recupero della deducibilità fiscale per i lavoratori di 1^ occupazione successiva all’entrata in vigore del decreto (01.01.06), che nei primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, non abbiano usufruito del max. consentito (25.822,85 Euro, pari al max. annuale di 5.164,57 per i 5 anni): ciò potrà avvenire nei 20 anni successivi (per un importo annuale max. di Euro 2.582,29).
9) Possibilità di anticipare la data di erogazione delle prestazioni fino ad un max. di 5 anni, in caso di inoccupazione durante il periodo di vita lavorativa, per un periodo complessivo maggiore ai 48 mesi.
Passiamo ora a trattare delle c.d. note dolenti:
1) La possibilità di percepire la pensione in forma capitale è stata diminuita al limite max. del 70%, in caso di rendita derivante dal relativo montante, inferiore al 50% dell’assegno sociale, con in più la perdita dell’automatismo dell’operazione, che potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore (cio’ pare sinceramente assurdo).
2) Viene introdotta una complicazione notevole riguardo alla possibilità di ricevere anticipazioni durante la fase di accumulo, con suddivisione in 3 scaglioni:
a. fino a max. il 75% per gravi motivi di salute
b. fino a max. il 50% per la prima casa
c. fino a max. il 30% (con ritenuta a titolo d’imposta del 23%), per ulteriori esigenze (non specificate)
3) Il riscatto in caso di cessazione dell’attività diviene non più automatico e totale, ma legato al periodo di inattività, con erogazione max. fino al 50% per un periodo tra i 12 ed i 48 mesi, e totale per un periodo maggiore.
4) Nulla viene disposto riguardo alla necessità di introdurre per ogni genere di prodotto, linee di investimento con garanzia di rendimento minimo.
5) L’aliquota di tassazione dei rendimenti annuali delle gestioni finanziarie rimane all’11%.
6) Si prevede di depositare le risorse dei fondi affidate in gestione presso una banca (c.d. depositaria), che deve essere semplicemente "distinta" dal gestore, senza nulla stabilire sul significato della parola usata.
7) Il Responsabile della Forma Pensionistica o l’Organismo di Sorveglianza (per i FPA), appaiono ancora una volta come figure che possono agevolmente trascurare (o peggio), il rispetto delle azioni che evitino il generarsi di conflitti di interesse.
8 ) Per l’anno 2005, ai fini del rafforzamento della vigilanza e dell’adeguato sviluppo della necessaria informazione ai soggetti interessati, vengono stanziati 17 milioni di Euro, circa 1/3 di ciò che spende in pubblicità annuale, uno qualsiasi dei principali soggetti che andranno a proporre la vendita dei prodotti di pevidenza complementare.
Desidero infine concludere questo articolo con una considerazione riguardante la COVIP (Commissione per la Vigilanza sui Fondi Pensione): lo schema prevede in pratica di affidargli tutti gli aspetti principali concernenti il settore, ma tralascia un particolare non da poco, non prevedendo in alcun modo come la Commissione possa sanzionare i soggetti inadempienti, in maniera diretta ed efficace. Ma visto che tale errata impostazione riguarda da vicino più o meno tutte le autorità di controllo del nostro Paese, anche in questo caso non ci possiamo meravigliare più di tanto.
di Paolo Venturini
Come è noto, è stato rilasciato dal Ministero del Lavoro lo schema del Testo Unico sulla Previdenza. Pur trattandosi di uno schema, e come tale suscettibile di variazioni anche importanti, pare doveroso esprimere alcune considerazioni al riguardo.
Passiamo ad elencare in primis quelli che ci appaiono come aspetti migliorativi, o quanto meno interessanti, che questo schema di D. Lgs. introduce, rispetto alla normativa precedente:
1) La tassazione sulle prestazioni si riduce e viene inoltre equiparata l'erogazione in forma di capitale a quella di rendita. L’aliquota generale passa al 15%, con possibilità di riduzione di uno 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite max. di riduzione del 6% (e conseguente aliquota finale minima del 9%). Considerando il tipo di tassazione precedentemente in vigore (media Irpef ultimi 5 anni per le prestazioni in capitale ed aliquota marginale per le rendite), il miglioramento ci pare più che discreto.
2) Viene finalmente eliminata la doppia tassazione sulle prestazioni in forma capitale di consistenza superiore ad 1/3 del montante.
3) Viene eliminato il limite di deducibilità del 12% sul reddito complessivo, con rimanenza di un unico paletto dell’importo max. di Euro 5.164,57.
4) Introduzione di un insieme di regole che tendono ad agevolare la portabilità della posizione all’interno del sistema pensionistico integrativo, come, ad esempio:
a. possibilità di trasferire la posizione presso altra forma pensionistica trascorsi 2 anni dall’adesione
b. possibilità di destinare l’eventuale contributo del datore di lavoro a qualsiasi forma pensionistica, e non solo ai fondi negoziali
c. eliminazione obbligatoria dell’eccesso di caricamenti gravanti sui primi versamenti, come normalmente avviene sino ad oggi per i FIP
d. introduzione del termine max. di 2 mesi per le operazioni di trasferimento tra i vari prodotti
5) Introduzione di un Fondo di Garanzia contro il rischio derivante da omesso od insufficiente versamento del datore di lavoro.
6) Introduzione di un Fondo di Garanzia per facilitare l’accesso al credito delle aziende.
7) Deducibilità per le aziende dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (6% per quelle con meno di 50 addetti) dell’ammontare del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare.
8 ) Recupero della deducibilità fiscale per i lavoratori di 1^ occupazione successiva all’entrata in vigore del decreto (01.01.06), che nei primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, non abbiano usufruito del max. consentito (25.822,85 Euro, pari al max. annuale di 5.164,57 per i 5 anni): ciò potrà avvenire nei 20 anni successivi (per un importo annuale max. di Euro 2.582,29).
9) Possibilità di anticipare la data di erogazione delle prestazioni fino ad un max. di 5 anni, in caso di inoccupazione durante il periodo di vita lavorativa, per un periodo complessivo maggiore ai 48 mesi.
Passiamo ora a trattare delle c.d. note dolenti:
1) La possibilità di percepire la pensione in forma capitale è stata diminuita al limite max. del 70%, in caso di rendita derivante dal relativo montante, inferiore al 50% dell’assegno sociale, con in più la perdita dell’automatismo dell’operazione, che potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore (cio’ pare sinceramente assurdo).
2) Viene introdotta una complicazione notevole riguardo alla possibilità di ricevere anticipazioni durante la fase di accumulo, con suddivisione in 3 scaglioni:
a. fino a max. il 75% per gravi motivi di salute
b. fino a max. il 50% per la prima casa
c. fino a max. il 30% (con ritenuta a titolo d’imposta del 23%), per ulteriori esigenze (non specificate)
3) Il riscatto in caso di cessazione dell’attività diviene non più automatico e totale, ma legato al periodo di inattività, con erogazione max. fino al 50% per un periodo tra i 12 ed i 48 mesi, e totale per un periodo maggiore.
4) Nulla viene disposto riguardo alla necessità di introdurre per ogni genere di prodotto, linee di investimento con garanzia di rendimento minimo.
5) L’aliquota di tassazione dei rendimenti annuali delle gestioni finanziarie rimane all’11%.
6) Si prevede di depositare le risorse dei fondi affidate in gestione presso una banca (c.d. depositaria), che deve essere semplicemente "distinta" dal gestore, senza nulla stabilire sul significato della parola usata.
7) Il Responsabile della Forma Pensionistica o l’Organismo di Sorveglianza (per i FPA), appaiono ancora una volta come figure che possono agevolmente trascurare (o peggio), il rispetto delle azioni che evitino il generarsi di conflitti di interesse.
8 ) Per l’anno 2005, ai fini del rafforzamento della vigilanza e dell’adeguato sviluppo della necessaria informazione ai soggetti interessati, vengono stanziati 17 milioni di Euro, circa 1/3 di ciò che spende in pubblicità annuale, uno qualsiasi dei principali soggetti che andranno a proporre la vendita dei prodotti di pevidenza complementare.
Desidero infine concludere questo articolo con una considerazione riguardante la COVIP (Commissione per la Vigilanza sui Fondi Pensione): lo schema prevede in pratica di affidargli tutti gli aspetti principali concernenti il settore, ma tralascia un particolare non da poco, non prevedendo in alcun modo come la Commissione possa sanzionare i soggetti inadempienti, in maniera diretta ed efficace. Ma visto che tale errata impostazione riguarda da vicino più o meno tutte le autorità di controllo del nostro Paese, anche in questo caso non ci possiamo meravigliare più di tanto.