Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

Ciao, grazie per la risposta.
La cosa mi fa un po' senso e a memoria non ricordo casi simili. Me ne farò una ragione.
Piuttosto, escludi categoricamente che sul minimo del 23/02 possa esersi concluso il t+3 partito dal minimo del 29/10?
Avremmo fatto un ciclo a 3 tempi ed avremmo pareggiato i conti con il precedente t+3.
I miei segnali daily (tecnica unica), oltre al minimo del 28/01, mi segnalavano anche il 23/02.
Ci sarebbe anche in questo caso l'anomalia di un t+2 che sarebbe durato solo 18 gg e quindi non sarebbe un t+2 ma un semplice t+1. A volte nel passato, dopo il minimo del t+2 regolare, abbiamo assistito alla conclusione del t+3 con un solo ciclo t+1. In questo caso le mie tecniche non mi segnalerebbero il max del 15/02 come massimo dell'intero t+3 e la cosa mi lascia molti dubbi.
E' un'ipotesi plausibile secondo te?
Tenkiu.

Byee

Il minimo del 28/1 ha tutte le caratteristiche del minimo di un T+3, chiuderlo il 23/2 sarebbe una anomalia per come la vedo io ma come ci hanno dimostrato questa settimana mai dire mai, lo terrò in considerazione nei miei ragionamenti, già da settimana prossima si dovrebbe capire qualcosa di più.
 
Per rispondere al sondaggio credo che se allungheranno fino a fine mese potremmo anche sforare i 24500 ma in queste condizioni non dovrebbe essere strutturale, dovremo prima chiudere il T+5 inverso e sulla spinta del 2° a seconda di dove partirà rivalutare le possibilità di rottura strutturale.
Che è proprio quello che penso io...
 
E questi sono i Btp, annuale in configurazione di ciclo fortemente rialzista....

Schermata 2021-03-13 alle 16.42.34.png
Schermata 2021-03-13 alle 16.42.51.png
 
Ciao Fattore.
Approfitto.
Draghi ha utilizzato un decreto legge invece del DCPM.
Perché?
L'unica spiegazione che mi sono dato è che il dcpm è più atto amministrativo, e non ha la forza di una legge.
Può essere questo il motivo?
Grazie.
 
Ciao Fattore.
Approfitto.
Draghi ha utilizzato un decreto legge invece del DCPM.
Perché?
L'unica spiegazione che mi sono dato è che il dcpm è più atto amministrativo, e non ha la forza di una legge.
Può essere questo il motivo?
Grazie.

Qui spiegano molto bene il perchè ... ed ha influito sicuramente la sentenza del Tribunale di Reggio-Emilio che ha stabilito l’illegittimità del Dpcm, che “non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria”.
 
Qui spiegano molto bene il perchè ... ed ha influito sicuramente la sentenza del Tribunale di Reggio-Emilio che ha stabilito l’illegittimità del Dpcm, che “non può imporre l’obbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di un’emergenza sanitaria”.
Ciao Fattore.
Approfitto.
Draghi ha utilizzato un decreto legge invece del DCPM.
Perché?
L'unica spiegazione che mi sono dato è che il dcpm è più atto amministrativo, e non ha la forza di una legge.
Può essere questo il motivo?
Grazie.
Art. 13 Cost.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.


Art. 16 Cost.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Art. 23 Cost.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Credo che il giudice del Tribunale di Reggio Emilia abbia sbagliato (anzi, ha sicuramente sbagliato).
Occorre distinguere la libertà personale dalla libertà individuale (Juristen bose Christen, diceva Lutero).

La libertà personale è tutelata dall'art. 13 Cost. che la dichiara inviolabile.
La libertà personale può essere limitata solo dalla legge (riserva assoluta di legge) e con atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).
Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia, da quel che si legge, ha fatto riferimento all'art. 13 Cost. e alla libertà personale: preso atto che i Dpcm sono atti amministrativi e che un atto amministrativo non può incidere sulla libertà personale, il giudice ha disapplicato l'atto amministrativo de quo (cioè il Dpcm) e lo ha considerato tamquam non esset (come se non esistesse).

Questo però è un errore logico e sistematico, perché nell'obbligo di permanenza domiciliare in caso di epidemia non entra in gioco la libertà personale, bensì la libertà individuale (alla quale faceva riferimento l'art. 26 dello Statuto albertino).
La libertà individuale è protetta dall'art. 23 Cost.

Le limitazioni della libertà personale ex art. 13 Cost. consistono in coazioni fisiche (devi stare in casa perché sei agli arresti domiciliari: se esci di casa, la polizia può fermarti, può ammanettarti, può portarti in carcere).
Le limitazioni della libertà individuale ex art. 23 Cost., invece, consistono in obblighi e divieti: se si esce di casa durante il lockdown, si viene "multati" e "denunciati", ma non si è oggetto di atti di coazione fisica da parte della pubblica autorità.

La distinzione sistematica tra libertà personale e libertà individuale è chiara: il coprifuoco e il lockdown sono imposizioni di obblighi che limitano la libertà individuale, ma non vi è alcuna limitazione della libertà personale (chiunque, se paga la sanzione, può violare gli obblighi senza che l'autorità pubblica possa "mettergli le mani addosso").

L'art. 13 Cost. prevede una riserva assoluta di legge.
L'art. 23 Cost. prevede una riserva relativa di legge (la cd. "base legislativa): la legge, cioè, deve dettare la disciplina generale della materia, mentre gli atti amministrativi possono entrare nei dettagli (per legge s'intende sia la legge formale che gli atti aventi forza di legge, cioè i decreti-legge e i decreti legislativi).
In questo senso, tutti i Dpcm emanati dopo il decreto-legge del 26 marzo 2020 sono legittimi e la decisione del giudice del Tribunale di Reggio Emilia, ancorché definitiva, deve ritenersi erronea per aver egli confuso la libertà individuale con la libertà personale.

Problemi costituzionali poneva il decreto-legge del 23 febbraio 2020 (il primo decreto-legge emanato dal Governo Conte), perché è vero che c'era un atto avente forza di legge a limitare la libertà individuale, però tale atto non dettava una disciplina generale della materia, ma rinviava direttamente ai Dpcm, in un certo senso "delegificando" la normazione: per questo motivo tale decreto-legge violava la riserva relativa di legge prevista dalla Costituzione.

Perché Draghi utilizza il decreto-legge piuttosto che il Dpcm?
Si tratta di una scelta politica condivisibile.
Il decreto-legge prevede maggiori controlli: non è un atto del Presidente del Consiglio, bensì del Governo; c'è il controllo di legalità costituzionale del Presidente della Repubblica; c'è la conversione in legge del Parlamento e quindi un controllo da parte dei rappresentanti del popolo.

Questo, però, non significa che i Dpcm fossero illegittimi.
 
Inoltre il decreto-legge non può essere "disapplicato" dai giudici ordinari: se l'Autorità giudiziaria ritiene il decreto-legge incostituzionale, deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale, che si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge.

Il decreto-legge presenta molte più garanzie.
Il Dpcm, emesso sempre sulla base di una legge o di un atto avente forza di legge, è un atto più celere e quindi maggiormente idoneo a gestire situazioni di necessità e di urgenza non altrimenti surrogabili.

La scelta di Draghi, comunque, resta una scelta politica (per me condivisibile, come ho detto) e non credo sia stata dettata da una presunta illegittimità dei Dpcm.
 

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