Parmalat (PLT) I promessi sposi: Lucia Parmalat e Renzo Lactalis (11 lettori)

salcatal

Come i Panda
Le regole dell'OPA.

Sperando di farvi cosa gradita ecco le regole dell'OPA.

Gradite richieste di chiarimenti se qualcosa non è chiaro o se ho omesso qualche aspetto di rilievo.

Non riesco a postarlo come articolo sul Magazine, per mia incapacità.

Offerta pubblica di acquisto (OPA) di Lactalis su Parmalat: Le regole per l’uso.


1. Premessa


Il 26 aprile 2011 la Lactalis, già titolare del 29% circa del capitale di Parmalat, ha annunciato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sul residuo 71% fissando un prezzo di € 2,6 ad azione, con un premio, quindi, di circa il 12% sul corso precedente del titolo.

In questo articolo esaminiamo i passaggi e la tempistica dell’OPA promossa da Lactalis.

E’ bene precisare, in via preliminare, che le recenti modifiche apportate dalla CONSOB al Regolamento Emittenti n.11971 entreranno in vigore il 2 maggio 2011.

Di conseguenza l’OPA in parola è soggetta alla disciplina recata dal Regolamento Emittenti in vigore, cioè quello precedente le recenti modifiche apportate dalla Consob.

In particolare si applica la disciplina recata dagli artt. da 36 a 50 del Regolamento Emittenti indicati nell’appendice al nuovo regolamento, così come indicato dalla stessa Consob sul sito Istituzionale

Commissione Nazionale per le Societ e la Borsa


2. Le regole e la tempistica dell’OPA


2.1 La c.d. fase preparatoria dell’OPA- Il Lancio e la promozione dell’offerta

L’offerta pubblica volontaria è regolata dagli articoli 102-104 ter del D.Lgs 58/98 (d’ora in poi TUF) e dagli articoli 35-44 del Regolamento Emittenti Consob (d’ora in poi RE).

L’art. 102 TUF prevede che chiunque decida di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) o di scambio (OPS) debba comunicarlo senza indugio alla CONSOB e al pubblico, trasmettendo la comunicazione alla società di gestione del mercato e almeno a due agenzie di stampa (Art.37 RE)

In particolare l’articolo 37, comma 5, del Regolamento prevede che l’offerente dia senza indugio notizia al mercato e alla Società target dell’avvenuta comunicazione alla CONSOB.

E che il comunicato indichi:

1) gli elementi essenziali dell’offerta;
2) le finalità dell’operazione;
3) le garanzie;
4) le eventuali condizioni cui è sottoposta l’offerta;
5) le partecipazioni detenute dall’offerente o acquistabili, anche tramite soggetti che agiscono in concerto;
6) i nominativi dei consulenti.

Lactalis entro venti 20 giorni dalla comunicazione, e quindi entro il 24 maggio, ha l’obbligo di promuovere l’offerta, con la presentazione alla Consob del documento di offerta, che deve essere approvato dalla Consob entro 15 giorni dalla presentazione. La Consob può richiedere informazioni supplementari ed in questo caso il termine di 15 giorni è sospeso fino alla ricezione delle informazioni stesse.

Una volta che sarà intervenuta l’approvazione della Consob il documento di offerta dovrà essere trasmesso senza indugio alla Parmalat, oltre che essere diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione ovvero tramite consegna agli intermediari e pubblicazione sugli organi di stampa dell’avviso di avvenuta consegna.

Con questi adempimenti terminerà la c.d. fase preparatoria dell’OPA.

2.2. Contenuto dell’offerta.

Una volta lanciata l’offerta è irrevocabile (art. 103, comma 1 TUF).

Secondo parte minoritaria della dottrina, non condivisa da chi scrive, l’irrevocabilità decorre solo con la diffusione del documento d’offerta.

L’offerta deve indicare il quantitativo di strumenti finanziari che si intendono acquistare, che nel caso specifico sono la totalità delle azioni Parmalat in circolazione, pari a 1.298.186.659, numero che comprende 1.234.460.667 azioni in circolazione, pari al 71,031% del capitale sociale, e le eventuali 63.725.992 che potrebbero essere emesse e assegnate ai creditori opponenti, condizionali e tardivi in base a quanto stabilito a suo tempo da concordato delle società del gruppo Parmalat e a quanto stabilito dall’assemblea straordinaria del 1 marzo 2005.

La Lactalis ha precisato, in conformità alla possibilità offerta dalla norma, che non si riterrà obbligata ad acquistare se le adesioni non le consentiranno di raggiungere la soglia del 55% del capitale sociale.

Le offerte volontarie possono essere sottoposte a condizioni purchè, a norma dell’art. 40, comma 1, RE, queste non siano meramente potestative, cioè condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell’offerente.

Le condizioni cui Lactalis ha sottoposto la propria offerta, secondo quanto riportato dagli organi di stampa (Cfr. Il Sole 24 Ore del 27 Aprile 2011) sono le seguenti:

a) che in seguito all’offerta la partecipazione al capitale sociale raggiunga almeno il 55%;

b) che il numero di azioni in circolazione alla chiusura dell’offerta non sia superiore al numero di azioni oggetto della stessa;

c) che entro il primo giorno di borsa aperta successiva al termine del periodo di adesione arrivi l’approvazione incondizionata dell’operazione da parte delle competenti autorità antitrust e dell’Autorità Australiana per gli investimenti stranieri;

d) che non vengano effettuate da Parmalat atti o operazioni volti a contrastare l’offerta;

e) che non vengano varati provvedimenti legislativi volti a limitare il controllo o la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori o il diritto di voto in assemblea.

L’offerta può essere modificata, ma solo in senso migliorativo. Infatti l’offerente può aumentare il corrispettivo a condizione che l’aumento intervenga almeno tre giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione (art. 43, comma 1 RE).

Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto (Art. 43, comma 2 RE).


2.3 Lo svolgimento dell’offerta.

L’offerta inizierà con la diffusione del documento di offerta.
Il documento sarà diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati.
Le Banche e in genere i depositari dei titoli sono obbligate a informare i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione. (art. 38, comma 2 e 3 RE).
La fase esecutiva dell’offerta, cioè il periodo in cui è possibile aderire all’offerta, può avere inizio dopo cinque giorni dalla pubblicazione del prospetto di offerta, salvo il caso in cui il documento contenga anche il comunicato della Parmalat di cui al paragrafo successivo, cosa che nel caso specifico appare improbabile che avvenga.

2.4. Il comunicato dell’emittente (Parmalat)

L’art. 103, comma 3 e 3 bis, del TUF prevede che l’emittente delle azioni, e quindi in questo caso il Consiglio di Amministrazione della Parmalat, sia obbligato a diffondere un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria valutazione sulla medesima. Il comunicato deve contenere anche una valutazione degli effetti dell’eventuale successo dell’offerta sull’impresa, sull’occupazione e sulla localizzazione degli stabilimenti produttivi.

Il comunicato viene trasmesso ai sindacati dei lavoratori e, se ricevuto in tempo utile, al comunicato stesso deve essere allegato l’eventuale parere dei sindacati riguardo alle ripercussioni sull’occupazione.

L’importanza che riveste il comunicato è evidente laddove si valuti che il CdA ha una conoscenza approfondita della Società ed è quindi l’organo in grado di fornire agli azionisti il miglior giudizio possibile sulla convenienza o meno di aderire all’offerta.

Il comunicato deve contenere, per la sua delicatezza, l’indicazione dell’eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti.

Al fine di consentire alla Parmalat la redazione del comunicato in tempo utile la norma, come già detto (Art. 38, comma 1, RE), prevede che il documento di offerta redatto dalla Lactalis debba essere trasmesso subito all’emittente.

Come si è accennato il comunicato dell’emittente può anche essere allegato al documento di offerta, come avviene di regola nel caso di opa amichevole.

Il comunicato dell’emittente, che deve essere trasmesso alla CONSOB almeno 2 giorni prima della data prevista per la sua diffusione al pubblico, deve essere pubblicato, per essere reso noto al mercato, entro il primo giorno del periodo di adesione.

Esso ha il seguente contenuto:
a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;
b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'art. 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;
c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;
e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;
f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.

2.5 La durata dell’offerta

La durata dell’offerta è concordata con la società di gestione del mercato (Borsitalia) e può andare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 25 giorni (si tratta sempre di giorni di borsa aperta).

Ma la CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino a un massimo di 55 giorni (Art. 40, comma 2, RE).

La durata dell’offerta può essere modificata al verificarsi di due eventi:

a) la convocazione di un’assemblea per l’autorizzazione delle tattiche difensive, ai sensi dell’art. 104 TUF, negli ultimi dieci giorni di adesione; in questo caso il termine finale di adesione è prorogato di dieci giorni (Vedi Par. 4);

b) nel caso in cui venga promossa un’offerta concorrente di cui appresso.

2.6 Le offerte concorrenti (Art. 44 RE).

Le offerte concorrenti e i rilanci (le modifiche all’offerta in risposta a un’offerta concorrente o ad altro rilancio) sono ammessi solo se più favorevoli agli azionisti.
Cioè se il corrispettivo globale per ciascuna azione è superiore a quello dell’ultima offerta o rilancio, o se comportano l’eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

Ne consegue che un’offerta concorrente può riguardare anche un quantitativo di titoli inferiore, purché il corrispettivo offerto complessivamente sia superiore a quello dell’offerta originaria. E in questo senso può aiutare prospetto contenuto nel mio precedente articolo sull’OPA preventiva, dal quale si evince che un’OPA preventiva parziale dovrebbe essere fatta almeno a 2,8.

Le offerte concorrenti possono essere pubblicate fino a 5 giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell’offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

I rilanci, a loro volta, possono essere effettuati entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente o di un precedente rilancio di un altro offerente ( Art. 44, comma 4, RE).

In ogni caso nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell’ultima offerta.

Un’offerta concorrente determina uno slittamento del periodo di adesione delle altre offerte, che si allineano a quelli dell’ultima offerta concorrente a meno che gli offerenti precedenti, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente, comunichino alla CONSOB e al mercato di volere mantenere inalterata la scadenza originaria (Art. 44, comma 6, RE).

Elemento importante da sottolineare è che, in caso di offerte concorrenti o rilanci, l’azionista ha sempre la possibilità di revocare l’adesione precedentemente data a un’altra offerta.

Altra disposizione fondamentale è la previsione della possibilità per l’azionista, nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’offerta, di conferire le azioni all’offerta che è risultata vincitrice.

In pratica l’offerta vincitrice riprende efficacia nei confronti di coloro che avevano aderito ad offerte risultate “sconfitte” (Art. 44, comma 8, RE).

2.7. L’adesione all’offerta

L’adesione all’offerta avverrà presso l’offerente, gli intermediari incaricati e le Banche depositarie dei titoli, con la sottoscrizione della scheda di adesione (Art. 40, comma 6, RE).

La necessità della forma scritta sembrerebbe precludere la strada ad adesioni via Internet.

Infatti la norma richiede che l’adesione avvenga in un luogo fisico ben individuato.

Con l’adesione si perfeziona il contratto di compravendita tra l’offerente e l’azionista che ha aderito, anche se chiaramente l’efficacia del contratto sarà subordinata al verificarsi delle condizioni poste da Lactalis.


3. Le regole di trasparenza e correttezza: il ruolo della CONSOB


Le norme di trasparenza e correttezza sono contenute rispettivamente negli articoli 41 e 42 del RE, ai quali si rimanda.
Si tratta di una serie di norme che servono ad assicurare, attraverso l’imposizione di una serie di doveri in capo ai “soggetti interessati”, il sereno e regolare svolgimento dell’offerta a tutela degli investitori.

I soggetti destinatari di una serie di prescrizioni sono l’offerente, l’emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i loro amministratori, sindaci e direttori generali, nonché i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti a un patto parasociale.

Degna di nota appare la disposizione che impone la diffusione, a cura dell’offerente e dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, dei dati sulle adesioni giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

Di rilievo anche la disposizione contenuta nell’art. 42, comma 2, RE, che obbliga l’offerente ad adeguare il prezzo dell’offerta nel caso in cui, nel periodo compreso tra il lancio dell’offerta e la data del pagamento del corrispettivo dell’opa, acquisti azioni, o diritti di acquistare azioni anche se con consegna differita, a prezzi superiori a quello dell’offerta.



4. Le Difese dell’emittente (Passivity rule)


Le difese sono regolate, per quanto qui interessa, dall’art. 104 del TUF, norma che prevede il divieto di compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria, se la delibera è di competenza di quest’ultima.

L’obbligo si applica a partire dalla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, e quindi dal 26 aprile 2011 nel caso Parmalat e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta non decada.

Gli Statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle norme sopra indicate, ma la Parmalat non si è avvalsa di questa facoltà.

In pratica il legislatore vede con sfavore, ma non preclude, il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.

Pertanto, prevede che essi siano autorizzati dall’assemblea degli azionisti, e questo anche quando si tratti di atti che rientrino nella sfera delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ( come potrebbe essere ad esempio l’acquisto di Granarolo).

Il legislatore non ha fornito un’elencazione degli atti e delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione.

La CONSOB ha avuto di modo di precisare, in via interpretativa, quali possano essere gli atti o le operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, e in quanto tali da sottoporre all’autorizzazione dell’assemblea dei soci.

La Comunicazione n. DAL/99039392 del 18 maggio 1999 inquadra tali atti ed operazioni in tre categorie:

a) atti che puntano ad incrementare il costo necessario per raggiungere il quantitativo di adesioni che l’offerente intende conseguire, come ad esempio aumenti di capitale, conversione di azioni prive del diritto di voto in azioni dotate di tale diritto e oggetto dell’offerta;

b) operazioni volte a mutare le caratteristiche patrimoniali della società target, come cessioni di beni o operazioni di fusione e scissione o la distribuzione di acconti-dividendo e in genere tutte le operazioni equivalenti alla distribuzioni di utili, quali gli acquisti di azioni proprie, anche se precedentemente autorizzati;

c) comportamenti di disturbo come la promozione di un’offerta contraria sulle azioni dell’offerente o l’acquisizione di imprese che rendano il successo dell’offerta incompatibile, ai fini della normativa antitrust, con l’acquisizione cui mira l’offerta o, ancora, l’approvazione di buonuscite particolarmente generose per gli amministratori in carica.
 
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dariomilano

novellino
c'è da dire che stanno scontando parecchio il rischio che non vada in porto... non so che fare :-?:help::-?:)


ah ti ringrazio per l'articolo molto dettagliato e chiaro.. cavoli varebbe la pena pubblicarli su più blog possibile i tuoi articoli
 
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storm

Forumer storico
c'è da dire che stanno scontando parecchio il rischio che non vada in porto... non so che fare :-?:help::-?:)


ah ti ringrazio per l'articolo molto dettagliato e chiaro.. cavoli varebbe la pena pubblicarli su più blog possibile i tuoi articoli

io ho comprato altra quota a 2,54.
 
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salcatal

Come i Panda
c'è da dire che stanno scontando parecchio il rischio che non vada in porto... non so che fare :-?:help::-?:)


ah ti ringrazio per l'articolo molto dettagliato e chiaro.. cavoli varebbe la pena pubblicarli su più blog possibile i tuoi articoli

Il rischio che non vada in porto e' minimo.

Più facile che domani cada il Governo.

Qui stiamo parlando di miliardi e di finanza veramente potente, e di persone serie.

Non di stracciafacenti come quelli che abitano i palazzi romani.

La determinazione dei Francesi l'ho già sperimentata con Sanofi con l'Opa su Genzyme, Opa veramente miliardaria e fatta in USA, su una società che aveva molti problemi.

Questa e' una passeggiata per un Boulevarde al confronto.
 

salcatal

Come i Panda
A proposito Dario, ma veramente e' tutto chiaro quello che ho scritto.

Se e' così, se hai capito pure tu, comincio a preoccuparmi.:rolleyes::rolleyes::D
 

dariomilano

novellino
Io con l'acquisto odierno ho drammaticamente alzato il mio pmc.

E' la prima volta che lo faccio.

Perché?

Perché si scrive Lactalis ma si legge Nestle'.

Praticamente più di uno Stato.

quindi riepilogando:
possibilità che consob imponga 2,8 a lactalis (p media)
possibilità controfferta (p bassa)
possibilità opa 2,6 (p alta)
possibilità fallimento opa (p bassa)...le cause possono essere molteplici, però mi manca capire come evolve in caso di fallimento opa :-?
 

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