Dov’è rinvenibile, nelle norme ordinamentali sulle Province, “la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità’ dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici” dichiarata dal Governo per legittimare il ricorso alla decretazione d’urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione?
Ancora una volta il Governo, attraverso la decretazione d’urgenza è intervenuto su una materia, qual è certamente quella in questione, senza i presupposti di necessità ed urgenza e per lo più sottratta alla sua disponibilità.
L’art. 14 della l. n. 400/88 ha espressamente chiarito che non possono formare oggetto di decretazione d’urgenza da parte del Governo le materie previste dall’art. 72, comma 4, della Costituzione, tra le quali sono incluse le norme di carattere costituzionale o elettorale.
Non può nemmeno giustificarsi la straordinarietà e l’urgenza con aspetti di tipo economico-finanziario e “di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili” visto che è impossibile quantificare gli eventuali risparmi.
Ma al di là degli aspetti formali e di legittimità costituzionale, preme sottolineare un aspetto di merito che riteniamo fondamentale.
Nella stessa relazione tecnica del Governo, riferita all’art. 18 del decreto legge che prevede l’istituzione delle città metropolitane, si legge:
“La norma che istituisce dieci città metropolitane in luogo delle rispettive province persegue finalità di efficacia ed efficienza, attraverso il conferimento alle medesime Città metropolitane di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.
La norma è formulata in maniera da garantire l’invarianza della spesa. Contribuiscono a tal fine le disposizioni atte a prevedere il trasferimento del patrimonio e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle Province alle città metropolitane nonché il comma 10 che prevede la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco”.