unlui
Cymbius !
ciao cara, bella sezione quella del folbuongiorno massa di fanciulle.............![]()

uno piu' guru dell'altro , con i contro quazzi

devo salutare forest
ciao cara, bella sezione quella del folbuongiorno massa di fanciulle.............![]()
aho capisci propio un quazzo pero'
parlo di aumenti di capitale e gli aumenti di capitale rientrano nel tremonti ter![]()
basta non parlo piu', gli aumenti di capitale rientrano in tremonti ter.noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
mi sono spiegato?
hai letto la norma?
mi sa proprio di no
in che lingua te lo devo dire?
basta non parlo piu', gli aumenti di capitale rientrano in tremonti ter.
dove quazzo vivi io non lo so'
te studia
http://logisticaindustriale.org/GuidaTremontiTer.pdf
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.@Unlui
L TESTO DELLA TREMONTI TER
Di seguito pubblichiamo il testo dell'articolo 5 con in grassetto le modifiche rispetto al testo del Decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, “recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”.
Articolo 5.
(Detassazione degli investimenti in macchinari).
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Il punto 3-ter è la norma sull'agevolazione della aggregazioni tra imprese
3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
studia e capisci i risvoltibravo e' li l'arcano
bravo, fuorviando , bravo .azzzzzzzz
non c'è nessun arcano...queste norma le scrivono sempre così...mischiando di tutto.....infatti ti stanno fuorviando
deve avere fede
bravo, fuorviando , bravo .
leggi sempre interpretative
se io detengo un pacchetto in qualita' di socio, vendo quel pacchetto. lo rimetto come aumento di capitale comprando a sconto del 3%![]()