MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° - APRILE 2021, N. 44

tontolina

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Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Responsabilita' colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. Durante lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di
una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di
emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice
tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita',
della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto
sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche'
della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che

del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «operatori di
interesse sanitario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,» e le parole: «nelle
farmacie, parafarmacie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, le parole:
«prestazioni lavorative rese dai soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «sociosanitarie,
socio-assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «sociosanitarie
e socio-assistenziali», le parole: «nelle farmacie, parafarmacie»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie»
e dopo le parole: «nel cui territorio operano» sono aggiunte le
seguenti: «i medesimi dipendenti»;
al comma 5, le parole: «l'effettuazione della vaccinazione,
l'omissione» sono sostituite dalle seguenti: «l'effettuazione della
vaccinazione o l'omissione»;
al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» sono inserite le
seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale»;
al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» il segno
d'interpunzione: «, » e' soppresso;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «per il periodo di
sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro
compenso» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di
sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso».
 

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