NELLA VITA NON IMPORTA DOVE VAi. MA CON CHI VIAGGI...

Non mi sento di dare contro a chi parla di buffonata immensa e di solo scopo elettorale a questa "cagata pazzesca" :

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto),concernete la “ Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti eassimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.


L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro
 
Ultima modifica:
Come ben sapete, chi ha un reddito sino ad 8000 euro annui non riceve il bonus perchè non è soggetto ad imposta sui redditi.

Morale: chi più ne ha bisogno, non riceve nulla.
 
1. I SOGGETTI BENEFICIARI
L’articolo 1- bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1
del decreto, prevede che “ Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrisp
ondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”


Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per
la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo.


Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:


• dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;


• dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì
avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR è stato modificato dall’art.1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia
titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).


Per quanto detto sono esclusi dal credito:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis ;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000
 
Ultima modifica:
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “ è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.

Per tale ragione, ove ricorrano ipresupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
 
Per dirla brevemente. I 640 euro per l'anno 2014 sono il massimo a cui un lavoratore (ma ci sono altre categorie beneficiarie) avrà diritto, purchè l'imposta che paga sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Capite che l'importo sopra citato varierà per ogni dipendente, pertanto i 640 euro interi chi li vedrà ?

Per il 2015 ne riparleremo .........
 
Ultima modifica:
Vorrei farVi notare un'ultima precisazione contenuta nel provvedimento.

Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).

Ma nel 2013 il reddito da abitazione principale non concorreva alla formazione del reddito, per effetto del pagamento Imu che sostituiva tale reddito.

Vorrà forse sottintendere che da questo o dal prossimo anno il reddito dell'abitazione principale andrà nuovamente a concorrere alla formazione del reddito ? ........e certo, l'Imu non c'è più :lol::lol::lol:
 
Per dirla brevemente. I 640 euro per l'anno 2014 sono il massimo a cui un lavoratore (ma ci sono altre categorie beneficiarie) avrà diritto, purchè l'imposta che paga sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Capite che l'importo sopra citato varierà per ogni dipendente, pertanto i 640 euro interi chi li vedrà ?

Per il 2015 ne riparleremo .........

:up:

Perché sono esclusi gli incapienti. Il meccanismo di calcolo dell’Irpef prevede che la funzione delle detrazioni fiscali è quella di ridurre l’imposta Irpef lorda calcolata sul reddito applicando le aliquote per ogni scaglione di reddito, ma non trattasi di un credito d’imposta. In sostanza se il lavoratore ha già detrazioni fiscali che riducono a zero la propria Irpef applicata in busta paga, e calcolata sul reddito complessivo, il bonus di Renzi sostanzialmente non arriva concretamente nelle tasche del lavoratore. Il decreto infatti esclude gli incapienti, ossia proprio coloro che l’Irpef non la pagano per effetto delle detrazioni. Questi lavoratori pur se hanno un reddito fino a 26.000 euro non ricevono benefici da questa disposizione, nonostante si parli di un credito (ma che scatta solo se l’imposta Irpef è superiore alle detrazioni fiscali).
L’incapienza può verificarsi sia quando il reddito è troppo basso e la sola detrazione per lavoro dipendente già riduce a zero l’imposta Irpef calcolata sul reddito, sia quando le detrazioni fiscali sono troppo alte anche in presenza di un reddito superiore a 20.000 euro. E’ il caso di contribuenti lavoratori dipendenti con moglie e figli a carico. La detrazione fiscale per moglie a carico, le detrazioni fiscali per figli a carico, che si aggiungono alla detrazione fiscale per lavoro dipendente nella nuova misura della legge di Stabilità 2014 potrebbero portare l’imposta Irpef a quota zero, ben prima che si applichi la nuova misura prevista dal Governo Renzi.
Siccome le detrazioni fiscali già non fanno pagare l’Irpef al lavoratore, la nuova misura non incide sullo stipendio netto del lavoratore, perché non ci sono restituzioni dell’Irpef pagata nel mese per effetto della nuova detrazione fiscale, quindi il padre di famiglia monoreddito che ha già moglie e figli a carico, e che già non pagava l’Irpef, non dovrebbe ricevere 80 euro in più sul proprio netto in busta paga nelle buste da maggio a dicembre 2014, pure se ha un reddito che rientra nei 24.000 euro.
 
il metodo infallibile e' quello del "granello di sabbia"

se un ricordo...una situazione passata...un qualcosa che ritorna...ha lo stesso effetto di un granello di sabbia nell'occhio, che ti tormenta all'infinito...l'unica soluzione e' toglierselo...oppure si lacrimera' in eterno :rolleyes:

Bellissimo il paragone con il granello di sabbia :up:



Buongiorno a tutti :)

:D:D
 

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peggio della lega..............


NON SEI NATO QUI- IL PD ESCLUDE UN MEDICO DI
COLORE IN ITALIA DA 30 ANNI. AVEVANO PAURA CHE PRENDESSE PIU’ VOTI DEI
LORO “UOMINI DI PARTITO”
Non si può candidare alle amministrative con il centrosinistra perché è
nato in Congo. La vicenda avvenuta a Tirano, un paese in provincia di
Sondrio, sta facendo discutere il Pd e Sel. Racconta Repubblica:
La denuncia arriva da Sinistra Ecologia e Libertà, che
pure aveva dato vita alla lista insieme al Pd. Solo che i democratici
hanno insistito per inserire tra i criteri di candidatura la
‘tiranesità’
. E quindi Vicky Tshimanga, il medico di origini congolesi
cittadino italiano e residente a Tirano, già candidato alle elezioni
regionali del 2013 con Sel, non potrà partecipare.

Eloquente lo sfogo dell’interessato:


“Vi giuro che non avrei mai pensato che nel 2014, persone
relativamente giovani e apparentemente colte e aperte di mente
potessero per motivi elettorali sostenere una cosa del genere. Non
potete immaginare – ragiona Tshimanga – la mia delusione di fronte a
tali argomentazioni. In questi giorni sono stato contattato per formare
una lista di sinistra, stavolta, ci ho pensato ma ho rinunciato all’idea
solo per onestà intellettuale. Spero che la mia denuncia servirà ad
aprire la mente delle persone di buona volontà, che non vogliono una
società chiusa su vecchi schemi, ma aperta, multiculturale, dove le
differenze sono una risorsa e dove vige il rispetto reciproco”.
 

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