nuove regole x i prospetti

La morte

Forumer attivo
sul sole24 di oggi

in recepimento della direttiva comunitaria

interessante ; " piu' informazioni x tutelare il risparmiatore" :rolleyes:


che ne pensate????
 
ti riferisci a questo?


La trasparenza
nelle operazioni
e nei servizi bancari
e finanziari


I rapporti con istituti bancari sono, per le Pmi, essenziali e quotidiani.
Una delle questioni di maggior rilievo che attiene a questi rapporti e`
quella relativa alla «trasparenza» - da intendersi in termini di
conoscibilita` - delle operazioni relative ai servizi bancari o, per essere
piu` precisi alla «trasparenza» delle condizioni economiche e normative
di queste operazioni.


Le norme di riferimento
Il D.Lgs. 1º settembre 1993, n.
385 («Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia», di
seguito «TUB»), dedica l’intero
Titolo VI alla disciplina della
«Trasparenza delle condizioni
contrattuali».
Il Titolo VI si suddivide in tre
Capi rivolti, rispettivamente, il
primo alle «Operazioni e servizi
bancari e finanziari» (artt. 115 -
120), il secondo al «Credito al
consumo» (artt. 121 - 126) ed
il terzo alle «Regole generali e
controllo» (artt. 127 - 128).
Le norme del Titolo VI, soprattutto
quelle dedicate ai principi
e alle linee guida contenuti nel
Capo I, sono state oggetto di
«concretizzazione» in termini
tecnici ed operativi da parte di
Banca d’Italia, per mezzo delle
«Circolari» contenenti le «Istruzioni
di Vigilanza», rivolte alle
banche (Circolare n. 229 del 21
aprile 1999) e agli intermediari
finanziari iscritti nell’«elenco
speciale» di cui all’art. 107 TUB
(Circolare n. 216 del 5 agosto
1996).
La disciplina di rango normativo
«subprimario», peraltro, non si
esaurisce nelle suddette due Circolari
di Banca d’Italia, atteso
che le autorita` amministrative
competenti (in particolare, Consob,
Ministero dell’economia e
delle finanze, Banca d’Italia, Comitato
Interministeriale per il
Credito e il Risparmio e Ufficio
Italiano dei Cambi) hanno via
via emanato regole di comportamento
sempre piu` «dedicate» a
specifiche categorie di destinatari
e/o a particolari tipologie di
attivita` .
Le norme sulla trasparenza si applicano
- volendo riprendere il
termine volutamente ampio e
generico utilizzato da ultimo dagli
stessi Provvedimenti di Banca
d’Italia di cui si dara` conto nel
paragrafo successivo - alla
«clientela».
Il paragrafo 3 della sezione I di
entrambi i Provvedimenti di
Banca d’Italia definisce «cliente»
«qualsiasi soggetto, persona fisica
o giuridica, che ha in essere
un rapporto contrattuale o che
intenda entrare in relazione con
la banca/l’intermediario»; la medesima
disposizione precisa, peraltro,
che non rientrano nella
definizione di «cliente» i seguenti
soggetti: banche; societa` finanziarie
(intermediari, nel Provvedimento
Intermediari); IMEL;
imprese di assicurazione; SIM
(nel solo Provvedimento Intermediari);
imprese di investimento;
OICR (fondi comuni di investimento
e SICAV); SGR; societa`
di gestione accentrata di strumenti
finanziari; fondi pensione;
Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi
e Prestiti e ogni altro soggetto
che svolge attivita` di intermediazione
finanziaria.

La Deliberazione CICR
del 4 marzo 2003
e le disposizioni attuative
della Banca d’Italia

La Deliberazione del CICR del 4
marzo 2003 - recante la nuova
«Disciplina della trasparenza
delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari
e finanziari» - e` stata emanata
in base agli art. 116, comma 3,
117, comma 2, 118, comma 1 e
119, comma 1 del TUB e con
questa il CICR ha individuato le
linee guida della nuova disciplina
in materia di trasparenza, rimettendo
alla Banca d’Italia la predisposizione
delle relative disposizioni
di attuazione.
Il termine utilizzato dal CICR per
individuare i destinatari delle disposizioni
contenute nella Deliberazione
in esame e` genericamente
«intermediari».
L’art. 13, comma 2, della Deliberazione
CICR prevede che desti-natari delle disposizioni ivi contenute
e di quelle attuative di
Banca d’Italia, in quanto compatibili,
sono, oltre alle banche:
— i soggetti iscritti nelle apposite
sezioni dell’elenco generale di
cui all’art. 106 TUB, sentito
l’UIC;
— i soggetti che esercitano il
credito al consumo di cui all’art.
121, comma 2, lett. c), TUB;
— i mediatori creditizi di cui all’art.
16, legge 7 marzo 1996, n.
108 ed al successivo regolamento
emanato con D.P.R. 28 luglio
2000, n. 287;
— Poste Italiane S.p.A., per le
sole attivita` di bancoposta;
gli istituti di moneta elettronica
(«IMEL») di cui agli artt. 114-bis
e seguenti TUB.
La Deliberazione CICR ha dato
origine a due distinti interventi
di Banca d’Italia: a) il «9º Aggiornamento
del 25 luglio 2003 alla
Circolare n. 229 del 21 aprile
1999. Istruzioni di vigilanza per
le banche. Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari»
(il «Provvedimento Banche»),
che sostituisce integralmente la
previgente disciplina contenuta
nel Titolo X, Capitolo 1 della Circolare
n. 229 del 21 aprile 1999;
b) il «Provvedimento del Governatore
del 25 luglio 2003 in materia
di trasparenza delle operazioni
e dei servizi degli intermediari
finanziari» (il «Provvedimento
Intermediari»), che interviene
- modificandola - sulla previgente
normativa contenuta
nella Circolare n. 216 del 5 agosto
1996.
Entrambi i Provvedimenti di
Banca d’Italia sono suddivisi in
cinque sezioni, dedicate rispettivamente:
i) alle «Disposizioni di
carattere generale»; ii) alla
«Pubblicita` e informazione precontrattuale
»; iii) ai «Contratti»;
iv) alle «Comunicazioni alla
clientela»; v) ai «Controlli».
L’evoluzione rispetto alla previgente
disciplina contenuta, rispettivamente,
nelle «Istruzioni
di vigilanza per le banche» e nelle
«Istruzioni di vigilanza per gli
intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale», e` evidente,
soprattutto per l’aumentata
quantita` di informazioni che
debbono essere fornite al cliente
in ogni fase del rapporto negoziale.

La trasparenza nei rapporti
banca - cliente

La maggior parte degli articoli
della Deliberazione introducono
regole volte a garantire alla
clientela, durante tutte le fasi in
cui si svolge il rapporto con l’intermediario,
un’informazione
chiara ed esauriente sulle condizioni
e sulle caratteristiche delle
operazioni e dei servizi offerti.

1) Fase precontrattuale.
1.1. fase promozionale: e` quella
fase caratterizzata dall’attivita` di
raccolta delle informazioni da
parte del potenziale cliente; in
questo primo momento si vuole
garantire che il destinatario delle
informazioni comprenda la natura
meramente pubblicitaria delle
informazioni e sia messo a conoscenza
che le vere e proprie informazioni
sono da rinvenire negli
gli «avvisi» e nei «fogli informativi
» a disposizione della
clientela nei locali degli intermediari
aperti al pubblico ovvero
anche mediante le stesse tecniche
di comunicazione a distanza
con le quali il messaggio pubblicitario
e` pervenuto al destinatario.
1.2. quanto agli «avvisi» e ai «fogli
informativi» (da redigersi secondo
i dettami tecnici di Banca
d’Italia) gli artt. 4 e 5 della Deliberazione
CICR prescrivono rispettivamente
che gli «avvisi»
indichino i diritti e gli strumenti
di tutela previsti ai sensi del Titolo
VI del TUB e che i «fogli
informativi» contengano informazioni
sull’intermediario, su
tassi, spese, oneri e altre condizioni
contrattuali, nonche´ sui
principali rischi tipici dell’operazione
o del servizio.
1.3. il potenziale cliente, raccolte
le informazioni e comparate le
offerte, in base all’art. 8 della Deliberazione
ha diritto di ottenere
una copia completa del contratto
prima della sua conclusione; la
stessa disposizione precisa, inoltre,
che la consegna della copia
non impegna comunque le parti
alla conclusione del contratto.
Le disposizioni attuative della
Banca d’Italia indicano (nella sezione
II) le concrete modalita` di
predisposizione degli «avvisi» e
dei «fogli informativi», nonche´
del «documento di sintesi».
(i) Gli «avvisi» (gia` noti, prima
dei Provvedimenti di Banca d’Italia
del 25 luglio 2003, quali
«avvisi sintetici»): a) devono
contenere l’indicazione dei diritti
e degli strumenti di tutela previsti
ai sensi del Titolo VI del
TUB (ed almeno le informazioni
indicate nel paragrafo 2 della sezione
II); b) devono essere esposti
nei locali aperti al pubblico;
c) devono avere una veste grafica
di facile identificazione e lettura;
d) devono, infine, essere
redatti in modo da facilitarne la
consultazione e la comprensione
da parte dei clienti; con riguardo
a quest’ultimo aspetto, peraltro,
non e` piu` prescritta, a differenza
delle precedenti Istruzioni di Vigilanza
per le banche, la dimensione
minima dei loro formati.
(ii) I «fogli informativi» (denominati,
prima dei Provvedimenti
di Banca d’Italia del 25 luglio
2003, «fogli informativi analitici
») devono contenere una dettagliata
informativa sulla banca
ovvero sull’intermediario, sulle
caratteristiche e sui rischi tipici
dell’operazione o del servizio,
sulle condizioni economiche e
sulle principali clausole contrattuali.
La Banca d’Italia ha chiarito
la non necessita` del «foglio
informativo» relativamente ai
contratti oggetto di trattativa individuale,
nei quali risulti assente
un livello minimo di standardizzazione.
La Banca d’Italia, ancora, ha imposto
l’obbligo di piena coerenza
tra le informazioni riportate negli
stessi e i «contenuti» (le
«clausole», secondo la terminologia
utilizzata nel Provvedimento
Intermediari) del contratto.
Al fine di rendere piu` efficace
l’informativa nei confronti dei
clienti e agevolare la comparazione
tra le offerte i «fogli informativi
» sono strutturati in quattro
sezioni, dedicate a rendere
immediatamente note: (i) le informazioni
sulla banca/intermediario;
(ii) le caratteristiche e i
rischi tipici dell’operazione o
del servizio; (iii) le condizioni
economiche dell’operazione o
del servizio (nella misura massima
se a favore della banca/intermediario
e minima se a favore
del cliente); e (iv) le clausole
contrattuali che regolano l’operazione
o il servizio.
La Banca d’Italia puo` , inoltre,
graduare il dettaglio dei «fogli informativi
» in relazione alla diffusione
e alla complessita` delle
operazioni e dei servizi.
Per agevolare la comprensione
del contenuto del «foglio informativo
», una sua parte deve essere
dedicata ad una legenda
esplicativa delle principali nozioni
in esso contenute. Non solo. E `
previsto che Banca d’Italia possa
prescrivere schemi uniformi di
«fogli informativi» per singole tipologie
di operazioni e di servizi.
Sempre al fine di garantire al
cliente, una volta raccolte le informazioni
e comparate le offerte,
la formazione di una consapevole
volonta` di concludere il contratto,
il paragrafo 7 della sezione
II di entrambi i Provvedimenti di
Banca d’Italia (conformemente a
quanto sancito dall’art. 8 della
Deliberazione CICR) stabilisce
che, prima della conclusione del
contratto, la banca ovvero l’intermediario
debbano consegnare al
cliente che ne abbia fatto richiesta
una copia completa del testo
contrattuale, senza che cio` impegni
le parti alla conclusione del
contratto. Tale diritto non puo`
essere sottoposto a termini o
condizioni, ma la consegna puo`
essere subordinata al pagamento
di un rimborso spese. L’obbligo in
questione sussiste anche in caso
di offerte fuori sede ovvero in caso
di utilizzo di tecniche di comunicazione
a distanza.
(iii) Il «documento di sintesi» ha
la funzione di fornire al cliente
l’indicazione delle piu` significative
condizioni contrattuali ed
economiche.
Il documento di sintesi deve essere
strutturato secondo lo schema
del «foglio informativo» relativo
allo specifico tipo di operazione
o servizio, riportando le
condizioni economiche e le clausole
contrattuali praticate al
cliente.

2) Conclusione del contratto.
La sezione III di entrambi i Provvedimenti
di Banca d’Italia contiene
le disposizioni in materia di
forma e contenuto minimo dei
contratti.
(i) Il principio della forma scritta
del contratto e l’obbligo di consegnarne
un esemplare o copia
al cliente sono ribaditi nei due
Provvedimenti di Banca d’Italia,
con la novita` rappresentata dalla
previsione dell’attestazione dell’avvenuta
consegna mediante
apposita sottoscrizione del cliente
sull’esemplare («Provvedimento
Banche») o copia («Provvedimento
Intermediari») del
contratto conservato dalla banca
ovvero dall’intermediario.
La forma scritta non e` obbligatoria
per le operazioni ed i servizi:
(a) effettuati in esecuzione di
previsioni contenute in contratti
redatti per iscritto; nonche´ (b)
prestati in via occasionale, purche
´ entro il valore complessivo
di euro 5.000 e la banca o l’intermediario
mantenga evidenza
dell’operazione compiuta e consegni
o invii tempestivamente al
cliente conferma scritta dell’operazione,
indicando prezzo praticato,
commissioni e spese addebitate.
La forma scritta non e`
neppure obbligatoria in caso di
emissione di moneta elettronica
attraverso carte «usa e getta»,
ossia, come precisa il Provvedimento
Banche, carte anonime e
non ricaricabili.
Per il caso di inosservanza della
forma prescritta, la conseguenza
e` quella della nullita` «relativa»,
mentre il rimedio in caso di mancata
consegna dell’esemplare o
copia del contratto al cliente
consisterebbe, secondo l’interpretazione
maggioritaria, nella
possibilita` di chiedere all’autorita`
giudiziaria di condannare la
banca o l’intermediario all’adempimento
oltre che al risarcimento
degli eventuali danni subiti.
(ii) Quanto al contenuto minimo
dei contratti, essi devono indicare
il tasso di interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati,
ivi inclusi, oltre alle commissioni
spettanti alla banca ovvero all’intermediario,
le voci di spesa a
carico del cliente, comprese
quelle relative alle comunicazioni
alla clientela.
La maggiore novita` , con riguardo
al contenuto del contratto, e` costituita
dalla menzione obbligatoria
dell’Indicatore Sintetico di
Costo («ISC»), che ha la funzione
di indicare in una sola espressione
numerica gli interessi e gli
altri oneri che concorrono a determinare
il costo effettivo dell’operazione
per il cliente (secondo
la formula stabilita da
Banca d’Italia) e - analogamente
al TAEG - rende immediatamente
comparabili da parte del cliente
le varie offerte.
Si tenga conto, peraltro, che il
paragrafo 9 della sezione II dei
due Provvedimenti di Banca d’Italia
prescrive l’indicazione dell’ISC
solo per i contratti «che
hanno ad oggetto le seguenti categorie
di operazioni indicate
nella Deliberazione CICR del 4
marzo 2003: (i) mutui, (ii) anticipazioni
bancarie (solo nel
Provvedimento Banche) e (iii)
altri finanziamenti»; per espressa
previsione di entrambi i Provvedimenti,
il suddetto novero di
operazioni e servizi e` tuttavia suscettibile
di variazione per tenere
conto dell’evoluzione della
prassi operativa.
In ogni caso il testo del contratto
deve riportare almeno le condizioni
economiche e le clausole
indicate nel «foglio informativo»;
sono nulle e si considerano non
apposte, tanto le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse
e di ogni altro prezzo e
condizioni praticati, quanto
quelle che prevedono tassi, prezzi
e condizioni piu` sfavorevoli
per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati
nei «fogli informativi».
Anche in questo caso, la sanzione
in caso di inosservanza e` la
nullita` , azionata su iniziativa del
cliente.

3) Fase di esecuzione del contratto.La conclusione del contratto non
rappresenta il confine ultimo di
applicazione della disciplina della
trasparenza, come si evince,
peraltro, dalle disposizioni di
cui agli art. 118 e 119 TUB.
Con la Deliberazione del 4 marzo
2003, il CICR ha previsto una
specifica disciplina - integrata
dai provvedimenti della Banca
d’Italia - in relazione alle comunicazioni
da inviare alla clientela
a) con cadenza periodica e b) in
occasione di variazioni contrattuali
sfavorevoli alla stessa.
Diversamente dalle precedenti
Istruzioni di Vigilanza per le banche,
i Provvedimenti prescrivono
che la comunicazione periodica
sia effettuata mediante invio o
consegna: (i) di un «rendiconto
», e (ii) del «documento di sintesi
» delle principali condizioni
contrattuali.
Il «rendiconto» indica le movimentazioni,
le somme a qualsiasi
titolo addebitate o accreditate, il
saldo debitore o creditore e ogni
altra informazione rilevante per
la comprensione dell’andamento
del rapporto.
Il «documento di sintesi», invece,
che deve essere datato e progressivamente
numerato, aggiorna
quello unito al contratto e riporta
tutte le condizioni in vigore,
anche nel caso in cui esse
non siano variate rispetto alla
comunicazione precedente ovvero
siano state modificate in senso
sfavorevole al cliente.
Con riguardo alle variazioni sfavorevoli
al cliente, si prevede poi
che queste vengano comunicate
al medesimo con la chiara evidenziazione
delle variazioni intervenute,
fatto salvo che le variazioni
sfavorevoli generalizzate
possono essere comunicate in
modo impersonale, mediante apposite
inserzioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,
anche ai fini dell’esercizio del
diritto di recesso previsto dall’art.
118, comma 3, TUB. In ogni
caso, le suddette variazioni sfavorevoli
generalizzate sono comunicate
individualmente al
cliente alla prima occasione utile,
nell’ambito delle comunicazioni
periodiche o di quelle riguardanti
operazioni specifiche.
Al fine, inoltre, di rendere chiaramente
ed immediatamente visibili
da parte del cliente le variazioni
intervenute rispetto alle
condizioni economiche e/o contrattuali
da ultimo applicate, il
«documento di sintesi» contenente
l’aggiornamento deve essere
datato (come prescritto
per il «foglio informativo») e
progressivamente numerato, al
fine di offrire al cliente la possibilita`
di compiere una rapida ed
efficace ricostruzione dell’andamento
del rapporto contrattuale,
soprattutto in caso di contratti di
lunga o lunghissima durata, come
accade, di regola, per quelli
di conto corrente; sempre per la
stessa ragione, e` previsto che la
Banca d’Italia possa suggerire
accorgimenti grafici, quali il diverso
colore o formato del carattere
delle condizioni.
Si tenga conto, infine, che e` diritto
del cliente (e di colui che gli
succede a qualunque titolo o di
colui che subentra nell’amministrazione
dei suoi beni), ottenere,
a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole
operazioni, con il limite
temporale di un’anteriorita` non
superiore a dieci anni. Le banche
e gli intermediari richiesti hanno
l’obbligo di rispondere entro un
congruo termine che non puo`
comunque essere superiore a
novanta giorni.

Il controllo
amministrativo


Da ultimo, si deve segnalare che
la sezione V dei provvedimenti
richiama l’art. 128 TUB, in base
al quale Banca d’Italia, al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni
in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali,
puo` acquisire informazioni, atti
e documenti ed eseguire ispezioni
presso le banche autorizzate
in Italia e presso gli intermediari.
PMI n. 7/2005 21
Contratti
 
l'articolo è pensato per le PMI ma credo che le normative citate siano generiche e si riferiscano al rapporto banca-cliente anche se quest'ultimo è una persona fisica.
:) :-D
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto