tontolina
Forumer storico
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO A TUTTI I COLLEGHI ITALIANI
Dell’avv. Francesco Scifo.
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d'appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l'articolo 6 della dichiarazione dell'UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all'uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 - Consenso
1. Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell'interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato. "
http://www.eusebismo.org/.../22-11-2020-una-sentenza-storica
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Dell’avv. Francesco Scifo.
Fin da ora, in merito alle volontà manifestate da alcuni sconsiderati sulla obbligatorietà di trattamenti sperimentali imposti surrettiziamente alla cittadinanza, devo informare tutti i colleghi avvocati italiani che già alcune Corti d'appello penali EUROPEE (es. di LISBONA) hanno utilizzato l'articolo 6 della dichiarazione dell'UNESCO come base giuridica per scardinare i trattamenti sanitari imposti senza consenso e così ogni avvocato italiano, se richiesto dai cittadini, dovrà difendere il cliente, eccependo davanti alla giurisdizione questo articolo della dichiarazione Unesco e citando le sentenze che all'uopo forniremo se necessarie. Si vince uniti.
«Articolo 6 - Consenso
1. Qualsiasi intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere attuato solo con il consenso preventivo, libero e informato dell'interessato, basato su informazioni sufficienti. In tal caso, il consenso dovrebbe essere espresso e la persona interessata può revocarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato. "
http://www.eusebismo.org/.../22-11-2020-una-sentenza-storica