Occhio a stazionare vicino casa al nonno con giardinetta ......
I giudici di legittimità, con sentenza n. 39869/2013, hanno confermato la condanna inflitta ad un 75enne, il quale, ormai stanco dei continui rumori e schiamazzi provenienti da un locale notturno, situato sotto il suo appartamento, aveva versato dall’alto della sua finestra acqua lurida sui clienti della discoteca, raggiungendone alcuni.
A tale gesto istintivo aggiungeva ingiurie e minacce che rivolgeva alla proprietaria del locale, sopravvenuta successivamente
all’ingresso della discoteca.
I giudici del Tribunale del luogo hanno condannato l’imputato con l’accusa di “
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone”
ex articolo 393 del Codice Penale.
Convenendo con quanto rilevato dai giudici di merito, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che il soggetto in questione, leso il suo diritto al riposo, essenziale per la tutela della salute, bene che gode di una tutela costituzionale (articolo 32), ben poteva “
far ricorso al giudice o avvalersi di rimedi giuridici, in luogo di esternare la sua clamorosa “protesta” con la condotta incriminata”.
È stata quindi confermata in Cassazione
la condanna a 20 giorni di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento del danno per le negative ripercussioni s
ul locale pubblico (sotto il profilo della frequentazione degli avventori), nonostante sia stato accertato violazione della destinazione d’uso del locale, privo di autorizzazione comunale e insonorizzazione.