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L’art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161, entro un termine fissato dal giudice. Tale termine deve essere compreso fra 60 e 120 giorni. Secondo gli ultimi orientamenti, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a concedere il termine richiesto, senza particolari motivazioni (salva l’ipotesi di procedimento pre – fallimentare, per cui si applica il termine minimo di 60 giorni). L’art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso.
1.2 Scaduto il termine concesso, ecco cosa accade.
Decorso il termine concesso dal Tribunale, possono presentarsi tre diverse alternative:
A) - l’imprenditore presenta la proposta, il piano e la documentazione di Concordato Preventivo, di cui ai commi secondo e terzo, art. 161 L.F.;
B) - l’imprenditore decide di presentare domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma L.F., dunque, “sostituendo” al concordato questa diversa forma di soluzione della crisi di impresa;
C) - Il debitore non provvede al deposito dell’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ovvero l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti). In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata inammissibile, a norma del secondo comma dell’art. 162 della Legge Fallimentare, dal Tribunale il quale, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero e, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento del debitore. In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi, raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza rispetto all’alternativa del fallimento.
Ci vorranno 6 mesi, quindi sta faccenda si concluderà a fine 2020-inizio 2021.![Melodramma :melo: :melo:](/images/smilies/melodramatic.gif)
1.2 Scaduto il termine concesso, ecco cosa accade.
Decorso il termine concesso dal Tribunale, possono presentarsi tre diverse alternative:
A) - l’imprenditore presenta la proposta, il piano e la documentazione di Concordato Preventivo, di cui ai commi secondo e terzo, art. 161 L.F.;
B) - l’imprenditore decide di presentare domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma L.F., dunque, “sostituendo” al concordato questa diversa forma di soluzione della crisi di impresa;
C) - Il debitore non provvede al deposito dell’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ovvero l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti). In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata inammissibile, a norma del secondo comma dell’art. 162 della Legge Fallimentare, dal Tribunale il quale, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero e, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento del debitore. In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi, raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza rispetto all’alternativa del fallimento.
Ci vorranno 6 mesi, quindi sta faccenda si concluderà a fine 2020-inizio 2021.
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