Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche») – 11° aggiornamento del 31 gennaio 2012 (
1)
1.
La normativa sul patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) prescrive che le operazioni
di rimborso o riacquisto integrale o parziale di strumenti computabili nel patrimonio di
vigilanza siano autorizzate dalla Banca d'Italia.
Il riacquisto e il rimborso non sono consentiti se:
i) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito
patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia;
ii) l’operazione avviene prima che sia decorso il termine minimo dall’emissione per
l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (2) senza
procedere alla sostituzione degli strumenti con altri di qualità patrimoniale almeno
equivalente (c.d. replacement).
Le banche possono liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato –
quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza per importi inferiori a determinate
soglie (
3).
2.
Con il presente aggiornamento, sono state riviste le condizioni alle quali la Banca d’Italia
autorizza le operazioni di rimborso/riacquisto; tra queste non è più previsto l’obbligo di
replacement
.
Questo obbligo limita la possibilità di effettuare operazioni di c.d. liability management,
che rientrano tra le misure indicate dalla raccomandazione della European Banking Authority
(EBA) dell’8 dicembre 2011 per conseguire incrementi del patrimonio di vigilanza di più
elevata qualità (capitale e riserve - c.d.
Common Equity) (4).
La nuova regolamentazione prudenziale internazionale (5) e il mercato, inoltre,
attribuiscono una maggiore importanza alla qualità degli elementi che compongono il
patrimonio di vigilanza. In tale prospettiva, le nuove regole, da un lato, pongono un’accresciuta
enfasi sul Common Equity, dall’altro, rafforzano i requisiti per la computabilità nel patrimonio
degli altri strumenti. Di conseguenza, gli strumenti di capitale diversi dal Common Equity (6),
che non rispettano le caratteristiche previste dalla richiamata normativa internazionale per la
computabilità nell’Additional Tier 1 e nel Tier 2, dovranno essere progressivamente sostituiti
(phasing out).
Infine, l’obbligo di replacement, non essendo armonizzato a livello internazionale, può
creare uno svantaggio competitivo per le banche italiane nei confronti di intermediari di altri
paesi.
Le operazioni di riacquisto espongono tuttavia le banche a varie tipologie di rischi.
Tra questi, assumono particolare rilevanza:
(1) Il testo dell'aggiornamento è disponibile sul sito informatico della Banca d’Italia all'indirizzo
.
(2) Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passività subordinate di 2° livello;
10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.
(3) 10% della complessiva emissione; per gli strumenti di Tier 1 (strumenti innovativi e non innovativi) è previsto anche un
limite (3%) commisurato al totale degli strumenti in circolazione.
(4) EBA Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffer to restore market confidence
(EBA/REC/2011/1).
(5) Cfr. il documento
Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi
bancari (versione giugno 2011) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la proposta di regolamento relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento della Commissione europea (COM 2011 452).
(6) Si tratta degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computabili nel Tier 1 e degli strumenti ibridi di
patrimonializzazione e passività subordinate computabili nel Tier 2.
Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie
Sezione II - Banca d'Italia
Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2012
II.2
(i) il rischio di liquidità, in quanto l’utilizzo di fondi per riacquistare gli strumenti può
indebolire la posizione di liquidità delle banche;
(ii) i rischi reputazionali e legali derivanti dal fatto che operazioni di riacquisto possono
interessare varie tipologie di investitori, tra cui anche clientela non professionale (
7).
Al fine di attenuare questi rischi la normativa, da un lato, stabilisce precise condizioni per
il rilascio dell’autorizzazione; dall’altro, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie,
richiama l’attenzione delle banche sul pieno rispetto degli obblighi previsti, in via generale,
dall’ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e gestione dei
conflitti di interesse.
3.
La normativa prevede che la Banca d'Italia autorizzi le operazioni di rimborso/riacquisto
di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza - comprese quelle effettuate prima che sia
decorso il periodo minimo dall’emissione per l’esercizio dell’opzione di rimborso/riacquisto in
assenza della preventiva sostituzione - purché non sia pregiudicata la situazione economicofinanziaria
e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la
Banca d'Italia tiene conto delle seguenti condizioni:
a) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito
patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia;
b) l’operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica
l’adeguatezza della posizione di liquidità della banca.
In ogni caso, nella valutazione delle istanze, la Banca d’Italia si riserva il potere di
chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità
patrimoniale almeno equivalente o che l’eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento
stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).
Il presente aggiornamento non è stato sottoposto a consultazione considerata la necessità
di provvedere con urgenza (8) per assicurare agli intermediari la possibilità di pianificare
rapidamente, in tempi e con ammontari certi, gli interventi indispensabili per conseguire target
di capitale coerenti con le scadenze dell’esercizio EBA.
Sulla modifica non è stata condotta l’analisi di impatto della regolamentazione,
considerato che la stessa non comporta apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle
norme (9).