Cari Fo64 e Mappets
grazie dei contributi che sono utili per la discussione.
Forse è questa la delibera Consob cui si faceva riferimento.
Delibera n. 15123
Sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore ai novanta giorni, dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa dalla Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi scarl sulle azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta spa
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la comunicazione con la quale, in data 16 giugno 2005, la Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa ha reso nota, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/98, l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente ad oggetto azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A.;
CONSIDERATO che, in data 28 giugno 2005, la Consob ha consentito, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto legislativo n. 58/98, la pubblicazione del documento relativo alla predetta offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria;
CONSIDERATO che, in data 29 giugno 2005, la Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa ha pubblicato il predetto documento;
CONSIDERATO che, in data 19 luglio 2005, la Consob ha consentito, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la pubblicazione di un supplemento al predetto documento di offerta e ha preso atto che il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avrebbe avuto inizio il 20 luglio 2005 e termine il 24 agosto 2005;
CONSIDERATO che, in data 20 luglio 2005, ha avuto inizio la predetta offerta pubblica di acquisto e scambio che risulta ad oggi pendente;
CONSIDERATO che, in data 22 luglio 2005, la Consob, con delibera n. 15115, ha accertato "l'avvenuta conclusione di un patto parasociale avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 122 del d.lgs n. 58 del 1998, tra la BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI Società Cooperativa e MAGISTE INTERNATIONAL S.A.; ciò nei tempi, nei modi e per la motivazioni indicati nell'"Atto di accertamento" che è unito" alla medesima delibera della quale forma parte integrante e necessaria;
CONSIDERATO che, in data 22 luglio 2005, la Consob, con delibera n. 15116, ha accertato "che i fondi Generation Fund e Active Fund, di cui risulta gestore la Money Bonds Investments S.A., diretta dal sig. Luigi Enrico Colnago, hanno agito come interposte persone della BANCA POPOLARE DI LODI S.c.a.r.l. (oggi BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI S.C.) nell'acquisto di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. rispettivamente per n. 3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti al 30 aprile 2005; ciò nei tempi, nei modi e per la motivazioni indicati nell'"Atto di accertamento" che è unito" alla medesima delibera della quale forma parte integrante e necessaria;
CONSIDERATO che, con decreto del 25 luglio 2005, notificato in pari data alla Consob, l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo delle azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A. in proprietà o nella disponibilità di: Giampiero Fiorani, Gianfranco Boni, Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa (anche per il tramite di Generation Fund e Active Fund di cui risulta gestore la Money Bonds Investments S.A.), Emilio Gnutti, Fingruppo Holding S.A., G.P. Finanziaria S.p.A., Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Danilo Coppola (per il tramite di Finpaco Project S.p.A. e di Tikal Plaza S.A.), Magiste International S.A.;
CONSIDERATO che le azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., in proprietà della Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa, vincolate con il decreto di sequestro, sono costituite in pegno a garanzia dell'impegno sottoscritto dal pool di banche che ha rilasciato la garanzia di esatto adempimento relativa alla parte in contanti dell'offerta pubblica di acquisto e scambio in corso;
CONSIDERATO che i predetti accertamenti della Consob e il predetto decreto di sequestro preventivo rivelano una situazione nella quale:
- in ragione del nuovo vincolo imposto con il decreto di sequestro sulle predette azioni sussistono gravi incertezze sulla permanenza delle garanzie relative alla parte in contanti dell'Opasc, le quali costituiscono, ai sensi dell'articolo 102, del decreto legislativo n. 58/98 e dell'art. 40, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/99 condizione essenziale per l'inizio e dunque per lo svolgimento dell'offerta;
- sussistono carenze informative del documento d'offerta, in violazione delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, relative ai fatti che costituiscono oggetto dei predetti accertamenti della Consob, quali l'esistenza di pattuizioni parasociali non dichiarate e di azioni acquistate tramite interposte persone;
- sussiste il fondato sospetto di ulteriori carenze informative del documento d'offerta, anch'esse in violazione delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, relative ai fatti e alle circostanze posti alla base del predetto decreto di sequestro preventivo, con riferimento, fra l'altro, all'effettività di alcune delle cessioni di quote di minoranza effettuate dalla Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa in vista dell'impegno finanziario da sostenere con le offerte in corso, cessioni che costituiscono oggetto di apposito documento informativo pubblicato ai sensi degli articoli 114 del decreto legislativo n. 58/98 e 71 del regolamento Consob n. 11971/99e richiamato, quale parte integrante, dal documento d'offerta;
VISTO l'art. 102, comma 3, del decreto legislativo n. 58/98 secondo cui "in pendenza dell'offerta, la Consob può: a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari..";
CONSIDERATA l'urgenza di intervenire in quanto l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria è tuttora pendente ed i predetti accertamenti della Consob, considerati unitamente al vincolo posto sulle azioni Antonveneta di proprietà della Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa dal decreto di sequestro nonché ai fatti e alle circostanze posti alla base del predetto decreto, fanno emergere il fondato sospetto di una grave carenza informativa che non consente ai destinatari dell'offerta di pervenire ad un fondato giudizio sulla stessa nonché gravi incertezze sulla persistenza delle condizioni di inizio e dunque di svolgimento dell'offerta;
CONSIDERATA la necessità di disporre ulteriori accertamenti in ordine alle circostanze sopra rappresentate;
D E L I B E R A
E' sospesa in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 58/98, dalla Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa sulle azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta S.p.A., con comunicazione del 16 giugno 2005.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
Roma, 27 luglio 2005
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
052070079
In effetti, la sospensione disposta dalla Consob segue sia l'intervento della magistratura con la emanazione del provvedimento di sequestro delle azioni dei soggetti de quibus sia l'esercizio dei suoi poteri.
Questo è un elemento interessante da considerare ai fini della valutazione delle modalità di esercizio dei poteri di Banca d'Italia: non so tuttavia se questo incida sulla correttezza dell'operato della stessa. C'è da riflettere su questo. Senza dubbio il clima politico è fondamentale, ma è assurdo, a mio parere, farlo valere in certi momenti ed in altri trascurarlo.
In effetti la Banca di'italia è ancora un ente di diritto privato disciplinato da norme di diritto privato che escludono interventi ab externo.
Quanto agli organi di stampa internazionali, non considereri i loro articoli come verbum divinum: dietro i giornalisti che hanno le loro opinioni condivisibili o meno, ci sono direttori di giornali, ci sono editori che hanno interessi settari e di cui non conosciamo i propositi. Basare il discredito del Paese su quello che pubblicano non mi impedirebbe, se fossi come gentilmente lei mi dice, sig. Fo64, l'avvocato del dott. Fazio, di depositare qualche querela per diffamazione laddove si spingessero oltre un certo limite. Parlare solo perchè si è dotati di apparato oro-faringeo e di scatola cranica non è una giustificazione sufficiente rispetto all'onore e al buon nome delle persone.
Grazie delle indicazioni ad entrambi
Saluti