Somma pignorabile sulla pensione, conteggio esatto?

piccolo contributo, poi bisogna andare a vedere le sentenze in dettaglio

Con la circolare n. 43 del 26.02.2003 l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in materia di pignorabilità delle pensioni a seguito delle sentenze n. 468 del 22 novembre 2002 e n. 506 del 4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale.

Con la prima sentenza la Corte Costituziuonale ha stabilito che le pensioni, le indennità che ne tengano luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.

Con la sentenza n. 506/2002 la Consulta ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

tratto da

Chiarimenti in materia di pignorabilit delle pensioni
 
in rete c'è tutto, ma poi è il giudice che decide ...

La decisione può considerarsi innovativa tenuto conto anche del fatto che la maggiorazione sociale di Euro 580,00 èvigente dal 1.01.2008, costituendo quindi la medesima un nuovo parametro indicativo al quale il giudice ben può fare riferimento nell’esercizio del suo potere discrezionale finalizzato alla quantificazione del minimun di pensione da considerare intoccabile. Nell’esercizio di tale potere non potranno non influire le circostanze del caso concreto, variabili da caso a caso, come ad esempio l’assenza di redditi extrapensionistici, la presenza nel nucleo familiare di persone a carico del pensionato e/o affette da patologie invalidanti, l’impossibilità di procurarsi risorse economiche tramite attività lavorativa a causa dell’età anagrafica avanzata (del pensionato stesso o dei suoi familiari) e del conseguente difficile se non impossibile accesso al mercato del lavoro.

Pignorabilità delle pensioni: sentenza Corte Cost. n.506/2002 e nuova quantificazione della quota parte di pensione da considerare impignorabile. (Tribunale di Siena, ordinanza del 11.01.2008
 
Ciao Quicksilver, il calcolo che fai tu e' quello che avrei fatto anch'io. Ma il mio avvocato mi dice che, come ho scritto nel mio post iniziale, la legge recita che "la somma pignorabile su una pensione non può superare il quinto della pensione stessa, detratta però della parte impignorabile", quindi € 2.000 – 570= € 1.430, su questa somma si deve calcolare il quinto, che è di € 286.

La mia domanda iniziale era rivolta a chi conosce bene tale legge,se mi poteva confermare che la legge dica esattamente quanto mi dice l'avvocato.

Purtroppo ho navigato su internet ma non ho trovato nulla, tutte cose simili, ma non uguali al mio caso. Ho capito che se si tratta di stipendio pignorato, la legge dice diversamente rispetto ad una pensione pignorata, e quindi, per la pensione i calcoli da fare sono diversi.
Vi ringrazio tutti per i pareri e le opinioni, con i quali concordo pienamente, ma a me non servono punti di vista "a lume di ragione", mi serve sapere se la legge dica esattamente quanto sostiene il mio avvocato.
Se ritieni che il tuo avvocato non conosce la legge, cambialo, ovviamente dopo aver pagato il suo onorario.
E dalla parte dell'avvocato, un cliente che non ha fiducia nel suo avvocato, non merita di essere difeso da quest'ultimo.
Il rapporto tra cliente ed avvocato è di tipo fiduciario da entrambi i lati.
Diceva il mio maestro: "Per vincere una causa non basta un buon avvocato, ci vuole un buon giudice"
Ma quando un ingegnere redige i calcoli strutturali per un fabbricato, vi mettete su internet a controllare se i calcoli sono esatti????
 
Buongiorno ho un problema con una cliente che vuole fatti dei conteggi relativi ad un'ordinanza che stabilisce che il credito che deve risarcire è di € 200000
La sua busta paga è di € 500 netto al mese.
Poichè so' che c'è un minimo impignorabile, desidero sapere come si procede nel conteggio del 1/5 dello stipendio. Anche perchè la somma che deve pagare è alta e non ho idea di come farà in quanto non ha alti beni immobili e mobili e lei ha 42 anni.
Grazie.
 

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