La Corte Ue boccia privilegio Comune Milano su nomine Cda, Aem prima sbanda poi si riprende
06/12/2007
La Corte di giustizia Ue del Lussemburgo ha stabilito oggi che il sistema della golden share per la nomina degli amministratori di una società è in contrasto con la normativa comunitaria che sancisce la libera circolazione dei capitali. Questa sentenza riguarda il caso di Aem, il cui titolo in Borsa alla notizia è scivolato fino a un minimo a 2,875 euro, per poi riprendersi e stabilizzarsi a 2,8975 euro (-0,56%).
La normativa italiana, che consente a un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio, è tale da consentire allo Stato o all'ente ''di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale della società".
I giudici del Lussemburgo si sono pronunciati, dietro richiesta del Tar della Lombardia, sulla causa intentata da Federconsumatori e altre organizzazioni di tutela dei consumatori e dei piccoli azionisti contro il comune di Milano. Oggetto del contenzioso, la decisione di introdurre nello statuto di Aem, quando la quota di controllo del Comune è scesa sotto al 51% (per l'esattezza al 33,4%), il diritto esclusivo a favore dello stesso comune di nominare direttamente fino a un quarto degli amministratori.
Inoltre, lo statuto consente a palazzo Marino il diritto di partecipare, mediante voto di lista, anche all'elezione degli altri amministratori. L'insieme di queste disposizioni, ha rilevato la Corte, consente al comune di Milano di conservare la maggioranza assoluta nel consiglio di amministrazione della società sebbene esso detenga solo la maggioranza relativa del capitale.
Per i giudici comunitari, quindi, avendo fornito agli azionisti pubblici uno strumento che limita la possibilità degli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione della società, la normativa italiana risulta idonea a dissuadere gli investitori diretti di altri stati membri.
E il fatto che la misura introdotta nello statuto di Aem sia prevista nelle disposizioni del codice civile e che per il diritto di nomina sia necessaria una decisione dell'assemblea degli azionisti, non priva la normativa italiana del suo carattere restrittivo. Pertanto, una normativa come quella italiana è in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali fissato con l'articolo 56 del Trattato Ue.
Una decisione che per ora non ha impresso un'accelerazione ribassista al titolo Aem e che non sembra minare l'integrazione con Asm (+0,55% a 4,90 euro). La firma dell'atto di fusione sarebbe pronta per fine anno, ma l'obiettivo della nuova utility sarebbe quello di rafforzarsi ulteriormente con Edison (+0,25% a 2,31 euro), Enia (-0,15% a 11,91 euro) e anche con altri allo scopo di consolidarsi nel settore dell'energia.
A2A potrebbe anche guardare al Nord Est considerato che le utilities dell'area hanno necessità di aggregarsi. "Riteniamo comunque che ogni decisione in tal senso di A2A richiederà una prima fase di stabilizzazione del neonato gruppo con la nuova struttura", affermano gli analisti di Euromobiliare sim (buy e target a 3,1 euro confermati su Aem).
Francesca Gerosa
http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?chkAgenzie=TMFI&id=200712061241556961