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(ANSA) - BRESCIA, 17 NOV - Il giudice di pace di Brescia ha accolto il ricorso di un bresciano che era stato multato per essersi avvicinato in auto ad una prostituta. Annullata la multa da 500 euro comminata dalla Polizia locale. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano locale Bresciaoggi. Secondo il giudice di pace "un organo diverso dallo Stato non può disciplinare la lotta alla prostituzione perché ciò esula dai suoi poteri". Inoltre "a una norma secondaria è vietato contrastare una norma di tipo primario: se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un'attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà se non mediante leggi statali, come si desume dai principi espressi da una sentenza della Corte Costituzionale".
quindi i comuni che mettono i cartelli.... avvisando chi va a prostitute di incorrere ad una multa .... sono responsabili di un vero e proprio bluff
IRPEF – IVA – Redditi diversi – Accertamento fiscale – Proventi attività di prostituzione – Attività assimilabile al lavoro autonomo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22413 del 5 novembre 2016, ha voluto inserirsi con argomenti piuttosto realistici nel tentativo di dirimere precedenti incertezze per inquadrare tributariamente una professione antica, quella del meretricio, sovente trascurata dall’Erario, per indirizzarla nell’ambito di parametri tributari più corretti e moderni.
Nel caso di specie i supremi Giudici hanno ritenuto che i proventi dell’attività di meretricio sono sempre tassabili, a prescindere dall’abitualità o meno della stessa, e le prostitute, come tutti i contribuenti, devono pagare le tasse perché tale attività rientra tra le prestazioni di servizi retribuite. Se poi l’attività viene esercitata con carattere di abitualità, può essere comunque inquadrata nell’ampia previsione dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 633/1972.
Ovviamente il problema non insiste tanto nell’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, che la Cassazione ha affermato senza mezzi termini, quanto nel concetto di ”abitualità” dell’attività di meretricio, che fa scattare una successiva imposta ugualmente sostanziale per l’Erario: l’Imposta sul valore aggiunto, anch’essa esplicitamente richiamata dalla Corte.
Si dovrebbe avviare un’importante riflessione su come quantificare il valore aggiunto e su come, cioè, sia realisticamente ed economicamente quantificabile l’elaborazione intellettuale e fisica necessaria alla prestazione, ma sinora non son sorte contestazioni in merito. Certo è che, attenendosi letterariamente alla sentenza 22413/2016, le “lucciole” dovrebbero emettere regolare fattura o perlomeno uno scontrino fiscale, trattandosi, in fondo, di pubblico esercizio.
l'unica soluzione per la faccenda deficientum e' che le deputate del PD sottoscrivano pubblicamente il metodo che ha proposto Madonna se avesse vinto la Clinton....