Resta il
coprifuoco fino alle 22, come attualmente in vigore
coprifuoco: E'
una usanza medievale per cui, a una determinata ora della sera,
gli abitanti di una città erano tenuti a coprire il fuoco con la cenere per evitare incendî; anche il segnale (suono di campane o altro) con cui s’intimava il coprifuoco. dopo l'orario di inizio del coprifuoco, i civili e coloro che non hanno un permesso, devono ritirarsi nelle loro abitazioni.
La Camera
dei deputati delibera
lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. L'articolo in esame modifica l'art. 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello
stato di guerra.
Lo stato di emergenza secondo la C
orte Costituzionale avviene secondo l’articolo 16 della Costituzione, riguardante i
poteri eccezionali del Presidente della Repubblica, e l’articolo 36 della Costituzione, relativo allo
stato di assedio.
A completare il quadro si pone lo stato di emergenza, disciplinato dalla legge n. 55-395 del 3 aprile 1955.
articolo 13 della Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
articolo 21 della Costituzione
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
articolo 32 della Costituzione italiana
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
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