Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012) (5 lettori)

stefanofabb

GAIN/Welcome
A novembre l'indice destagionalizzato delle vendite al
dettaglio in Italia ha segnato una diminuzione congiunturale
dello 0,3%. Lo ha reso noto l'Istat. Nella media del trimestre
settembre-novembre 2011 l'indice è diminuito dello 0,5%
rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con ottobre
2011, le vendite diminuiscono in misura decisamente più marcata
per i prodotti alimentari (-0,8%) che per quelli non alimentari
(-0,1%). Rispetto a novembre 2010, l'indice grezzo del totale
delle vendite segna un calo dell'1,8%. Le vendite di prodotti
alimentari segnano una lieve diminuzione tendenziale (-0,1%),
mentre quelle di prodotti non alimentari registrano una caduta
del 2,6%. Milano, Finanza.com
 

luzzogno

Forumer storico
A novembre l'indice destagionalizzato delle vendite al
dettaglio in Italia ha segnato una diminuzione congiunturale
dello 0,3%. Lo ha reso noto l'Istat. Nella media del trimestre
settembre-novembre 2011 l'indice è diminuito dello 0,5%
rispetto ai tre mesi precedenti. Nel confronto con ottobre
2011, le vendite diminuiscono in misura decisamente più marcata
per i prodotti alimentari (-0,8%) che per quelli non alimentari
(-0,1%). Rispetto a novembre 2010, l'indice grezzo del totale
delle vendite segna un calo dell'1,8%. Le vendite di prodotti
alimentari segnano una lieve diminuzione tendenziale (-0,1%),
mentre quelle di prodotti non alimentari registrano una caduta
del 2,6%. Milano, Finanza.com

Buona giornata a tt/e
ascoltando Class,stanno dicendo che chi opera con il btp future la tassazione passa dal 12,5% al 20%
spero di aver capito male
M5S ci saremo anche NOI
:ciao::ciao::ciao:
belli&brutti
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
è doveroso metterlo

vedi post 1045 , nessuno ha risposto ,avete notizie, saluti al
Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento sulla
parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del
10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di
solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo, ai sensi
dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo 18,
comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il
contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per
le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo
derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si
determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48
per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il
contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di
solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni
o indennita' assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13,
comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza
di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento
tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei
soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18,
comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,
nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al
Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri
decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette
prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.".
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del
20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),
ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo
unico;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1°
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli
similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori";
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "quattro noni"
sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione della quota dei proventi di cui al periodo
precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal
seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono
a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,
comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse.
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli indicati nel
comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi
dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono
deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso
ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o
collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari
diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo
all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli
interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei
predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel
primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi
effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari
rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di
remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario,
all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie
prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "L'imposta di
cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi
percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati
nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "la
ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo
17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica
l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della
polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare
dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del
tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei
proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che
il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73,
comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla
lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti
finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del
presente comma l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo
2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi
soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui
al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le
seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti:
", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie
di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione
economica internazionale.".
buon giorno:)
 

ildonnaiolo

Forumer attivo
Vento freddo di Grecale
Ancora un po di pressione sullo spread per il mancato accordo sullo swap greco.
Seguo con attenzione piu' le notizie greche che quelle italiane, pur non avendo nessuna esposizione.
Buon proseguimento a tutti.
Stefano
 

belindo

Guest
Mamma mia con sti virus!!!!!!!!
COmputer lento antivirus che si accende...........non ci ho capito niente.
In più IW non mi da i grafici dei cambi e devo andare a cercarli !
QUalcuno al volo EURUSD in real time????
 

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