NOVITA' INTRODOTTE DALLA MIFID II - Modifiche alle procedure e integrazioni alle condizioni contrattuali che regolano il rapporto del Cliente
Gentile cliente,
dal 3 gennaio 2018 entrerà in vigore la direttiva 2014/65/UE (cosiddetta "MIFID II") e ci saranno alcune novità nella normativa attualmente in essere nel panorama finanziario. Le nuove norme sono state concepite per accrescere il grado di trasparenza sui mercati e la tutela del cliente e prevedono modifiche alle procedure nella prestazione dei servizi che andiamo di seguito ad illustrare.
Ti preghiamo quindi di prendere attenta visione di questo nostro documento dandoci conferma di averne ben compreso i contenuti e di accettarli integralmente, approvando specificamente il punto 7) alla pagina successiva.
Le novità introdotte prevedono:
1) Informativa ex- ante
Per consentire al cliente maggiore consapevolezza nelle decisioni di investimento ......... fornisce l'elenco completo dei costi e di tutti gli oneri connessi agli strumenti finanziari ed ai servizi di investimento forniti, compresi eventuali incentivi ricevuti in relazione al servizio prestato, oltre all'effetto cumulativo dei costi sulla redditività complessiva. Nei casi in cui l'investimento del cliente abbia per oggetto un prodotto di investimento al dettaglio e/o assicurativo pre-assemblato (i cosiddetti PRIIPs) ........ renderà disponibile per via telematica al cliente, prima che effettui operazioni di acquisto, il documento contenente le informazioni chiave (KID) che riporta l'informativa completa e dettagliata dei costi del prodotto.
2) Obbligo segnalazione operazioni alla Autorità Competente - Transaction reporting ............. è tenuta a segnalare alle Autorità Competenti i dettagli delle operazioni effettuate su strumenti finanziari al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Sono stati definiti alcuni standard tecnici che tipicamente prevedono per le persone fisiche l'indicazione del codice fiscale e per quelle giuridiche un apposito codice denominato "codice LEI". ........deve quindi acquisire detti codici LEI da ciascun soggetto giuridico prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento. In difetto di ciò il cliente prende atto che ......... non potrà dar corso a disposizioni di compravendita su strumenti finanziari oggetto di segnalazione.
3) Limite di posizioni strumenti finanziari in merci
Sono stati introdotti dei limiti al numero di posizioni aperte che un soggetto può mantenere in portafoglio su strumenti derivati aventi come sottostante le merci. A fronte di ciò ........... attiverà procedure informatiche volte ad impedire l'apertura di posizioni eccedenti i limiti volta per volta definiti dalla Autorità di Vigilanza sui singoli strumenti finanziari.
4) Rendicontazione perdite potenziali
.......... informa per via telematica il cliente che ha aperto posizioni caratterizzate dall'effetto leva o che ha posto in essere operazioni con passività potenziali superiori all'investimento effettuato, del fatto che lo strumento finanziario oggetto di compravendita abbia subito un deprezzamento del 10% e successivamente dei suoi multipli. La comunicazione avverrà per via telematica e verrà effettuata per ogni titolo su cui è maturata la perdita.
5) Rendicontazione periodica su costi ed oneri
.........., in aggiunta alla rendicontazione in tempo reale di tutte le operazioni, invierà al Cliente con periodicità annuale un rendiconto che include tutti i costi, indicando il totale addebitato al cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento nel corso del periodo. In tale rendicontazione verrà indicata altresì l'incidenza dei costi sulla redditività ottenuta nell'ambito della fornitura del servizio medesimo.
6) Incentivi
Per tutti gli incentivi ricevuti o pagati in conformità a quanto previsto dalla normativa, ........ comunicherà al Cliente, prima della prestazione dei servizi, l'ammontare dei pagamenti o degli incassi. Nel caso in cui venga comunicato al cliente il metodo di calcolo, ........ provvederà a illustrare in un momento successivo l'importo esatto dell'incentivo. Una volta l'anno verranno comunicati ai clienti gli importi totali degli incentivi ricevuti o pagati in relazione alla prestazione dei servizi di investimento prestati. Eventuali benefici non monetari minori verranno descritti in modo generico.
7) Modifica al regime di "collateral" per il servizio long overnight
Con le modifiche al TUF introdotte dalla MIFID II a partire dal 1° gennaio 2018 non sarà più lecito per ......... concludere con clienti al dettaglio contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per consentire l'erogazione di finanziamenti nell'ambito dell'operatività long overnight. A fronte di ciò, ogni finanziamento rilasciato al cliente non avrà più come contropartita un prestito di titoli a favore di ........ come previsto dall'attuale contratto, ma prenderà la forma legale del "pegno regolare" (trasferimento di possesso, ma non di proprietà, dei titoli) che sarà di valore commisurato all'ammontare del finanziamento ricevuto dal cliente. Il pegno resterà dettagliato sull'estratto conto con modalità analoghe alle attuali. Si è arrivati alla MIFID (profilo di adeguatezza) nuova, arrivata giusto in tempo prima delle feste natalizie.