Questa e' la legge per le i cittadini italiani....forse te sei del Congo....come vedi Lo Stato conosce tutto....altrimenti te stai violando la legge...IGNORANTE...prima informati
La detenzione di capitali all’estero da parte di residenti (fiscalmente intesi[1]) in Italia è libera oltreché legittima. Gli unici aspetti regolamentati (ed a cui prestare attenzione) riguardano:
- la modalità di trasferimento delle somme dall’Italia all’estero (e viceversa),
- l’assolvimento degli obblighi del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
La finalità di tutto ciò è quella di consentire al fisco il monitoraggio delle disponibilità patrimoniali (e magari della loro compatibilità col livello di redditi dichiarati) del residente fiscale italiano ed inoltre il controllo sulle giacenze dei capitali esteri per evitare possibili evasioni di imposta (per gli eventuali redditi anche esteri conseguiti con tali investimenti), avendo anche l’Italia adottato il principio “world wide taxation” (il residente fiscale italiano deve pagare su tutti i redditi conseguiti nel mondo, esclusi quelli conseguiti in paesi coi quali vigono trattati contro le doppie imposizioni).
1) TRASFERIMENTO DI FONDI ALL’ESTERO.
Non sussiste alcun impedimento in caso di trasferimento da intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie ecc) italiani o soggetti esteri autorizzati che operano dall’Italia a banca estera.
Nel caso di trasferimento “al seguito” (ovvero il soggetto porta con sé il denaro contante per spese correnti, di studio, di salute, ecc.) pari o superiori a 10.000 euro, occorre presentare all’ufficio doganale una dichiarazione apposita.
Nessun adempimento in occasione dell’uscita (od in entrata) dall’Italia di denaro deve essere effettuato per somme fino a 9.999,99 euro.
2) IL “MONITORAGGIO FISCALE” (Quadro “RW”)
La riforma valutaria del1988 ha abolito il reato di esportazione di valuta (qualcuno si ricorda le notizie di eclatanti arresti per esportazione di lire italiane in Svizzera?) e consentito di allocare all’estero i propri capitali.
Successivamente (D.L. 28.6.1990 n. 167 conv. nella Legge 4.8.1990 n. 227) alla facoltà di “esportazione di capitali” è stato disposto un sistema di controlli:
- delle transazioni finanziarie da e verso l’estero, nonché
- degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero[2].
Il sistema di controlli in argomento si concretizza nell’obbligo di compilazione di un apposito modulo della dichiarazione dei redditi denominato “RW”: nulla da pagare in quanto a ciò, ma solo da segnalare.
OBBLIGATORIETÀ DEL MONITORAGGIO FISCALE
L’obbligo di “monitoraggio fiscale”, e quindi di compilazione del modulo RW (che non è un quadro “reddituale”, irrilevante ai fini del calcolo del reddito imponibile), sussiste tutte le volte in cui -durante un anno solare- vi sono:
a) trasferimenti da o verso l’estero di denaro o titoli senza l’intervento di banche o altri intermediari italiani, anche in più soluzioni ma per un totale, nel corso dell’anno, superiore a 10.000,00 euro[3] per “operazioni correnti” (ossia trasferimenti da e verso l’estero eseguiti per cause diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività finanziarie estere, come ad esempio spese per motivi di studio, di salute o altro) – sezione I del modulo RW;
b) detenzione alla data del 31 dicembre, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro, di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia) – sezione II del modulo RW [4];
c) trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti ed alle attività della predetta sezione II del modulo RW che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerati, abbiano superato i 10.000,00 euro, – sezione III del modulo RW[5];
Per la detenzione di investimenti e di attività finanziarie all’estero (sezione II) nonché per i relativi trasferimenti (sezione III), il “monitoraggio fiscale” è obbligatorio in ogni caso, indipendentemente dall’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (originati, per esempio, da donazioni o successioni) e dalla circostanza che il trasferimento dei fondi sia stato effettuato:
- tramite una banca italiana o straniera od
- in forma diretta (tramite il “trasporto al seguito”).
CHE COSA DEVE ESSERE INDICATO NEL MODULO “RW”
Le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel modulo RW, in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione nel quadro RW le seguenti attività finanziarie:
• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti quali, ad esempio, le azioni di soggetti esteri, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati con soggetti esteri, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano);
• contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero.
Le attività sopra elencate devono essere sempre indicate nel modulo RW, sezione II, per effetto della loro fruttuosità ope legis, qualunque sia la loro origine (ad esempio, acquisizione per effetto di donazione o successione).
IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO E INVESTIMENTI DI NATURA NON FINANZIARIA
Tra gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi rientrano tutti gli immobili situati all’estero oltre -come da sempre- gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht nel periodo d’imposta in cui sono impiegati in attività produttive di redditi imponibili in Italia.
ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL MODULO RW
Non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW per gli investimenti e le attività all’estero (ex art. 4 comma 4 del D.L. 167/90), qualora si tratti di:
• certificati in serie o di massa e titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. 167/90)[6];
• contratti conclusi con l’intervento i predetti intermediari abilitati residenti, anche in qualità di controparti;
• depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento dei predetti intermediari finanziari abilitati.
L’esonero è dovuto al fatto che l’obbligo di rilevazione dell’operazione sussiste in capo all’intermediario (banche, SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.) che interviene nella conclusione del contratto o nella riscossione delle imposte[7].
Anche i dipendenti pubblici all’estero ed i lavoratori frontalieri (in Francia, Svizzera, Austria, San Marino, Montecarlo) godono dell’esenzione per somme fino ad 8.000 euro relativamente alle sezioni II e III.
VIOLAZIONE DEL MONITORAGGIO FISCALE PER ATTIVITÀ DETENUTE IN “PARADISI FISCALI”
Il Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 (conv. nella Legge 3/8/2009 n. 102), che ha introdotto il cosiddetto Scudo-ter, fors’anche per “invogliare” ad aderirne, all’art. 12 haintrodotto con decorrenza 1° luglio 2009 una nuova presunzione legale relativa secondo cui le attività detenute in paradisi fiscali[8] in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono conseguite con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo che il contribuente riesca a dare la difficilissima prova contraria. Esempio: un residente fiscale italiano detiene fondi od azioni a Montecarlo: viene scoperto e quindi si vede:
- “ricalcolato” il proprio reddito soggetto ad imposizione (aumentato della somma individuata, la norma non prevede oltretutto secondo quali regole debbano essere assoggettati questi redditi presunti: si applicherà la tassazione ordinaria ad aliquote progressive o la tassazione per le rendite di capitali?) ;
- sanzionato dal 200 al 400% nel caso abbia presentato una dichiarazione (oppure sanzionato dal 240 al 480% in caso di mancata presentazione di alcuna dichiarazione);
- sanzionato per l’inadempimento al “monitoraggio fiscale”.
Praticamente cifre anche superiori ai capitali detenuti all’estero: un’autentica caporetto!
CONCLUSIONE
Per riassumere, dall’Unico 2010 (redditi 2009), nel quadro RW vanno sempre indicate (a prescindere dall’idoneità a produrre somme imponibili a tassazione in Italia) le seguenti attività detenute all’estero:
- attività finanziarie estere: c/c esteri, titoli (azioni, obbligazioni, certificati, ecc.) emessi da soggetti esteri, titoli di stato emessi all’estero (l’obbligo non sussiste se sono dati in amministrazione o gestione a intermediari finanziari – banche, SIM, SGR, società fiduciarie ecc) italiani o soggetti esteri che operano dall’Italia);
- attività finanziarie italiane: titoli emessi da enti italiani, titoli italiani o esteri emessi in Italia (l’obbligo non sussiste se sono dati in amministrazione o gestione a intermediari finanziari – banche, SIM, SGR, società fiduciarie ecc) italiani o soggetti esteri che operano dall’Italia);
- attività patrimoniali: immobili, opere d’arte, preziosi, arredi e oggetti di antiquariato, yatchs.
[1] sono considerati fiscalmente residenti le persone fisiche le persone residenti o non residenti in Italia che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio il “centro vitale dei propri interessi”.
[2] attraverso cui si possono conseguire redditi di fonte estera imponibili in Italia, effettuati da quei soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che si potrebbero altrimenti sottrarre alla possibilità di indagine da parte del Fisco.
[3] si tratta delle cosiddette “operazioni correnti” da indicare nella sezione I del modulo RW. In questa sezione devono essere indicati solo i trasferimenti da e verso l’estero e non anche quelli che avvengono estero su estero; deve trattarsi di trasferimenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (art. 2 del D.L. 167/90). Un esempio è quello della provenienza estera di denaro a seguito della vendita di quote di partecipazioni da parte di una persona fisica residente in Italia a un compratore estero, senza l’operato di intermediari residenti.
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 5 al 25% degli importi non segnalati e la “confisca per equivalente” (vengono aggrediti i beni del contribuente per un valore corrispondente alla sanzione irrogata, strumento tipico sanzionatorio di reati gravi, quali quelli di stampo mafioso).
[4] si tratta, quindi, di indicare la consistenza di tali investimenti e attività al 31 dicembre anche se nell’anno non si sono avute movimentazioni.
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 1/7/2009 sono state raddoppiate le sanzioni, dal 10 al 50% degli importi non segnalati e la “confisca per equivalente” (vengono aggrediti i beni del contribuente per un valore corrispondente alla sanzione irrogata).
[5] indipendentemente dalla circostanza che, al termine del periodo d’imposta, il soggetto che abbia effettuato il trasferimento detenga ancora investimenti o attività della specie, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari,
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 1/7/2009 sono state raddoppiate le sanzioni, dal 10 al 50% degli importi non segnalati; in questo caso non è prevista alcuna “confisca per equivalente”.
[6] sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 1/7/2009 sono state raddoppiate le sanzioni, dal 10 al 50% degli importi non segnalati e la “confisca per equivalente” (vengono aggrediti i beni del contribuente per un valore corrispondente alla sanzione irrogata).
[7] questa impostazione trova conferma nelle istruzioni alla dichiarazione del modulo RW, in cui si legge che l’esonero compete anche se il contribuente non ha esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97. Da tale chiarimento si dovrebbe avere conferma che l’esonero dagli obblighi di dichiarazione non va collegato all’intervento dell’intermediario nella sua qualità di sostituto d’imposta, ma alla circostanza che l’intermediario possa rilevare e comunicare all’Amministrazione finanziaria l’operazione, a norma dell’art. 1, comma 1, del D.L. 167/90.
[8] si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e i territori indicati nei Decreti Ministeriali 4.5.1999 (black list per le persone fisiche tra cui Svizzera, Montecarlo e San Marino) e 21.11.2001 (black list per le “CFC” – società controllate