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La deroga, notevole e poco conosciuta, riguarda i soli dipendenti iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria) o a fondi sostitutivi della medesima, ma non riguarda i lavoratori pubblici, in quanto l’Inpdap ne ha espressamente escluso l’applicabilità per i propri iscritti.

Nel dettaglio, la disposizione stabilisce che, qualora un dipendente possa far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa ed almeno 15 anni di contributi, qualora abbia lavorato, per almeno 10 anni, per periodi inferiori all’anno intero, potrà accedere al pensionamento di vecchiaia.

Ricordiamo che il requisito di anzianità assicurativa, pari a 25 anni, non va confuso col requisito contributivo, pari a 15 anni: la prima, infatti, corrisponde al tempo (misurato in anni, mesi e giorni), trascorso dalla data del primo contributo accreditato , sino alla data di maturazione della pensione.

La data di decorrenza dell’assicurazione, ad esempio, può coincidere con l’accredito del primo contributo obbligatorio versato anche in un’altra gestione, come quella artigiani e commercianti, anche se tale accantonamento non contribuisce al parametro dei 15 anni di contribuzione: difatti, ai fini del raggiungimento dei 15 anni, possono essere computati, secondo la norma, solo contributi da lavoro dipendente.

L’inizio dell’assicurazione, tra l’altro, può essere costituito anche da un versamento contributivo effettuato in un Paese dell’Unione Europea, o in uno Stato legato all’Italia da convenzioni previdenziali.
 
Per quanto riguarda, invece, il parametro dei 10 anni, è necessario accertarsi che, in ciascuna delle predette annualità, sia stato svolto un lavoro dipendente per un periodo inferiore a 52 settimane. È stato precisato, a tal proposito, che a rilevare non sono le settimane accreditate effettivamente, ma il fatto che l’effettiva durata del lavoro dipendente sia inferiore alle 52 settimane. Per spiegarci meglio, non rileva l’ipotesi della colf che, avendo lavorato tutto l’anno per meno di 24 ore settimanali, possiede un numero di contributi inferiore a 52. Parallelamente, non rientra nella casistica il soggetto che abbia lavorato tutto l’anno come part time, e che risulti, nell’estratto, coperto da meno di 52 settimane.
Al contrario, rientreranno nella deroga le ipotesi in cui l’anno risulti coperto da 52 settimane di contribuzione, ma non interamente lavorato: può essere, ad esempio, il caso di un dipendente che possieda, nella stessa annualità, contributi da lavoro dipendente e da disoccupazione, oppure versamenti volontari.

Infine, sono senz’altro da considerarsi come anni parzialmente lavorati i periodi nei quali l’assicurato sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli in qualità di operaio a tempo determinato, anche se l’iscrizione risulta per l’intera annualità.

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1] D.L. 201/2011.
[2] L. 243/2004.
[3] Art.2, Co. 3, Lett a) e b), D.Lgs. 503/1992.
[4] Circ. Inps n. 16/2013.
 

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