Val
Torniamo alla LIRA
La deroga, notevole e poco conosciuta, riguarda i soli dipendenti iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria) o a fondi sostitutivi della medesima, ma non riguarda i lavoratori pubblici, in quanto l’Inpdap ne ha espressamente escluso l’applicabilità per i propri iscritti.
Nel dettaglio, la disposizione stabilisce che, qualora un dipendente possa far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa ed almeno 15 anni di contributi, qualora abbia lavorato, per almeno 10 anni, per periodi inferiori all’anno intero, potrà accedere al pensionamento di vecchiaia.
Ricordiamo che il requisito di anzianità assicurativa, pari a 25 anni, non va confuso col requisito contributivo, pari a 15 anni: la prima, infatti, corrisponde al tempo (misurato in anni, mesi e giorni), trascorso dalla data del primo contributo accreditato , sino alla data di maturazione della pensione.
La data di decorrenza dell’assicurazione, ad esempio, può coincidere con l’accredito del primo contributo obbligatorio versato anche in un’altra gestione, come quella artigiani e commercianti, anche se tale accantonamento non contribuisce al parametro dei 15 anni di contribuzione: difatti, ai fini del raggiungimento dei 15 anni, possono essere computati, secondo la norma, solo contributi da lavoro dipendente.
L’inizio dell’assicurazione, tra l’altro, può essere costituito anche da un versamento contributivo effettuato in un Paese dell’Unione Europea, o in uno Stato legato all’Italia da convenzioni previdenziali.
Nel dettaglio, la disposizione stabilisce che, qualora un dipendente possa far valere almeno 25 anni di anzianità assicurativa ed almeno 15 anni di contributi, qualora abbia lavorato, per almeno 10 anni, per periodi inferiori all’anno intero, potrà accedere al pensionamento di vecchiaia.
Ricordiamo che il requisito di anzianità assicurativa, pari a 25 anni, non va confuso col requisito contributivo, pari a 15 anni: la prima, infatti, corrisponde al tempo (misurato in anni, mesi e giorni), trascorso dalla data del primo contributo accreditato , sino alla data di maturazione della pensione.
La data di decorrenza dell’assicurazione, ad esempio, può coincidere con l’accredito del primo contributo obbligatorio versato anche in un’altra gestione, come quella artigiani e commercianti, anche se tale accantonamento non contribuisce al parametro dei 15 anni di contribuzione: difatti, ai fini del raggiungimento dei 15 anni, possono essere computati, secondo la norma, solo contributi da lavoro dipendente.
L’inizio dell’assicurazione, tra l’altro, può essere costituito anche da un versamento contributivo effettuato in un Paese dell’Unione Europea, o in uno Stato legato all’Italia da convenzioni previdenziali.