Avete terreni agricoli e non siete coldiretti?

forse non ci capiamo ma stiamo dicendo la stessa cosa..

leggi bene quello che ho scritto...


se hai la casa che passa all'urbano perche' non sei piu' contadino.., hai anche il frazionamente del terreno agrico e il conseguente ricavo del mappale di pertinenza della casa che diventera un b.c.n.c ( area cortiliva) . dA QUEL MONENTO LA CASA RIENTRA NEI VIGENTI PRG COME AREA URBANA IN ZONA AGRICOLA.
con le prescrizioni di edificazione , ampliamento e ristrutturazione del prg.


faccio l'esempio classico
se hai il classico appezzamento di terreno agricolo diciamo 10 ettari 3 a vigneto, 5 a seminativo, 2 a frutteto, con casa sopra (del contadino) abitazione principale del coltivatore diretto, con abitazione cielo terra da una parte e fienile dall'alltra.

se sei ancora contadino rimane cosi'.

se NON sei piu' coltivatore diretto A TITOLO PRINCIPALE cioe' oltre a fare il contadino a tempo perso, hai un altra attivita',

i fabbricati passano all'urbano. i terreni rimangono agricoli.
e come si fa dice cip1?

viene FRAZIONATO il terreno dove insiste il fabbricato, creando una porziane di terreno CHE SI LEGA ALL'URBANO DEL FABBRICATO e diventa area cortiliva del fabbricato.

quindi risultera sempre dall'esempio , 9,2 ettari agricoli, 800 metri di b.c.n.c legato al fabbricato.

p.s. la legge non e' di due anni fa, non ricordo l'anno esatto ma e' almeno 5 anni che se ne parla.
 
Albatros ha scritto:
forse non ci capiamo ma stiamo dicendo la stessa cosa..

leggi bene quello che ho scritto...


se hai la casa che passa all'urbano perche' non sei piu' contadino.., hai anche il frazionamente del terreno agrico e il conseguente ricavo del mappale di pertinenza della casa che diventera un b.c.n.c ( area cortiliva) . dA QUEL MONENTO LA CASA RIENTRA NEI VIGENTI PRG COME AREA URBANA IN ZONA AGRICOLA.
con le prescrizioni di edificazione , ampliamento e ristrutturazione del prg.


faccio l'esempio classico
se hai il classico appezzamento di terreno agricolo diciamo 10 ettari 3 a vigneto, 5 a seminativo, 2 a frutteto, con casa sopra (del contadino) abitazione principale del coltivatore diretto, con abitazione cielo terra da una parte e fienile dall'alltra.

se sei ancora contadino rimane cosi'.

se NON sei piu' coltivatore diretto A TITOLO PRINCIPALE cioe' oltre a fare il contadino a tempo perso, hai un altra attivita',

i fabbricati passano all'urbano. i terreni rimangono agricoli.
e come si fa dice cip1?

viene FRAZIONATO il terreno dove insiste il fabbricato, creando una porziane di terreno CHE SI LEGA ALL'URBANO DEL FABBRICATO e diventa area cortiliva del fabbricato.

quindi risultera sempre dall'esempio , 9,2 ettari agricoli, 800 metri di b.c.n.c legato al fabbricato.

p.s. la legge non e' di due anni fa, non ricordo l'anno esatto ma e' almeno 5 anni che se ne parla.
Intanto non è "non sei più contadino", anche se non lo sei mai stato, non è che devi essere un contadino per avere una propietà agricola e la casa può essere quella padronale.
La legge è del 2005 ma i termini scadono quest'anno.
Non è come dici perchè la catastazione l'ho fatta sia io che altri parenti (cioè l'ha fatta il tecnico), vengono catastati solo esclusivamente i fabbricati, tutto il resto resta al catasto rurale.
Però, siccome si creano degli assurdi, si pensa che ci saranno opposizioni giuridiche e modifiche.
 
Sharnin 2 ha scritto:
Intanto non è "non sei più contadino", anche se non lo sei mai stato, non è che devi essere un contadino per avere una propietà agricola e la casa può essere quella padronale..


vabbe allora vuoi avere ragione.....

leggi sotto per cortesia.....


L’Agenzia del Territorio con la circolare n. 7, prot. 48015 del 15 giugno scorso recante “Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto.”. chiarisce le modalità di accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o di quelli non dichiarati.
La circolare viene emanata in riferimento al comma 36 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertico con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente modificato dall’articolo 1, COMMA 339 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Ricordiammco che il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.139 stabilisce che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura; l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario.
La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura.
Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.



basta uno solo di questi requisiti mancanti per perdere la ruralita' e diventare urbano



La circolare in argomento dopo aver definito le premesse e la normativa di riferimento, nel paragrafo 3 chiarisce le “modalità di dichiarazione ed accertamento” dando precise indicazioni sulle:
unità immobiliari ad uso abitativo;
unità strumentali all’attività agricola.
Nella circolare in argomento, vengono definiti, poi:
gli adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità per la nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06;
gli adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06;
gli accertamenti fiscali per l’assoggettabilità ad imposta della rendita catastale iscritta in catasto;
gli accertamenti atti all’individuazione dei fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06. La circolare contiene, poi, successivamente alle indicazioni relative alla pubblicizzazione degli elenchi dei fabbricati che devono formare oggetto di dichiarazione in catasto - Azioni di surroga dell’Agenzia ed alle disposizioni finali, tutti i riferimenti normativi relativi ai requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali.



Sharnin 2 ha scritto:
La legge è del 2005 ma i termini scadono quest'anno.
Non è come dici perchè la catastazione l'ho fatta sia io che altri parenti (cioè l'ha fatta il tecnico), vengono catastati solo esclusivamente i fabbricati, tutto il resto resta al catasto rurale.
Però, siccome si creano degli assurdi, si pensa che ci saranno opposizioni giuridiche e modifiche..


e il tecnico non vi ha messo dell'area cortiliva nel fabbricato? cioe' tu esci dalla porta di casa e davanti hai un frutteto? e non un cortile?

boh...
 
e come vedi se ne parla da 98.... e non da ieri.. la circolare attuativa e' di quest'anno, ma tra tecnici se ne parla da almeno 8 anni.. non ricordavo male....
 
Albatros ha scritto:
e il tecnico non vi ha messo dell'area cortiliva nel fabbricato? cioe' tu esci dalla porta di casa e davanti hai un frutteto? e non un cortile?

boh...
Conosco benissimo la legge, la mia proprietà è ereditata da mio padre che l'ha ereditata da mio nonno, nessuno di loro ha mai fatto il contadino, avevano contadini che la coltivavano, e c'era (c'è) una casa padronale, e così ci sono diecine di migliaia di proprietari.
Prima tutti i fabbricati, TUTTE LE CASE erano accatastate al catasto rurale, perchè considerate FACENTI PARTE della proprietà agricola.
Adesso "hanno perso il carattere di ruralità" perchè l'hanno deciso loro, ma non è che vengono trasferite in città!
Idem le pertinenze agricole, il che è assurdo. Un magazzino dove vengono stocati i prodotti agricoli PERDE IL CARATTERE DI RURALITA'??????

Io esco dalla porta di casa e ho davanti quello che avevo prima, non è che la casa viene trasferita fisicamente!
Le strade continuano a far parte del catasto rurale.
 
SI ma non hai neanche un po' di area cortiliva? e' quasi impossibile che la casa sia accatastata anche al rurale senza un mappale piccolo se vuoi, ma che delimita la corte, l'aia... che ora diventa di pertinenza della casa come area cortiliva.

la parte svantaggiosa e' che ora paghi le tasse come tutti, quella buona e' che rientrando come area urbana in zona agricola puoi anche ampliare il carico urbanistico e ristrutturarla.
per quello che riguarda i prg della mia zona, ma penso sia uguale in tutta italia, puoi avere sino a 2 abitazioni , molti hanno ad esempio ricavato un altra abitazione da vecchio fienile..
 

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