giuseppe.d'orta
Forumer storico
Il filone delle cause U.S.A. per i bonds argentini si arricchisce di una nuova, importante sentenza.
Lo scorso 14 ottobre, infatti, il Giudice Thomas Griesa ha condannato l’Argentina al pagamento di capitale ed interessi a favore di un creditore (M.A. CORP. Vs. The Republic of Argentina – causa 04CIV1048 TPG) che, non avendo accettato l’OPS, aveva deciso di convenire in giudizio lo Stato debitore.
Seppur vero che la sentenza in questione non è la prima, purtuttavia essa assume non poca importanza nel contesto proprio della fortissima battaglia giudiziale sin qui condotta dai creditori, sia con azioni individuali che con class actions.
I punti salienti della pronuncia sono i seguenti:
1 – la data in cui è stato effettuato l’acquisto (pre o post-default) non ha alcuna importanza. La parte ricorrente, nel caso in esame, aveva infatti acquistato i bonds nel Novembre 2003, e quindi a circa due anni di distanza dal conclamato default.
2 – il portatore / possessore dei bonds ha diritto al pagamento di capitale ed interessi contrattuali, questi ultimi comprensivi di quelli eventualmente maturati prima dell’acquisto, ma dopo il default.
3 – è legittima la procedura di "accelerazione" individuale da parte del possessore del titolo, e non è quindi applicabile la previsione del Prospetto di emissione (cosiddetta CAC o Collective Action Clause) secondo la quale solamente un aggregato pari al 25% del valore nominale di ciascuna emissione può reclamare l’accelerazione.
4 – risulta, infine, superato il problema (squisitamente tecnico-giuridico, e noto nel sistema anglosassone sotto il nome di "authority issue") relativo alla necessità di autorizzazione all’avvio o proseguimento del contenzioso che, sempre stando al testo del Prospetto, ciascun creditore procedente avrebbe dovuto ottenere dal "Registered Holder" del Certificato Globale del Bond (ricordiamo che, in particolare i bonds argentini con giurisdizione americana, si presentano nella loro quasi totalità sotto forma di Global Bonds, e che quindi i cosiddetti bond-holders sono in realtà portatori di un diritto dematerializzato, che coincide con una frazione del Certificato Globale detenuto appunto dal Registered Holder).
5 – ai fini dell’ottenimento di una condanna verso l’Argentina, pertanto, ai "bond-holders" è richiesto di provare solamente di avere acquistato i titoli e di possederli continuativamente dalla data di invio della "acceleration notice" sino alla sentenza; successivamente alla sentenza (o meglio, alla sua definitività per mancato appello o per conferma della stessa nei successivi gradi di giudizio) il "diritto" quale bond-holder viene infatti sostituito da un diverso ed autonomo diritto derivante dalla sentenza e non più dai bonds (che tuttavia dovranno essere mantenuti a disposizione, per la "riconsegna" ed annullamento in ipotesi di pagamento).
Nei prossimi giorni sono attese numerose altre pronunce di identico tenore e contenuto.
di Pietro Adami
Lo scorso 14 ottobre, infatti, il Giudice Thomas Griesa ha condannato l’Argentina al pagamento di capitale ed interessi a favore di un creditore (M.A. CORP. Vs. The Republic of Argentina – causa 04CIV1048 TPG) che, non avendo accettato l’OPS, aveva deciso di convenire in giudizio lo Stato debitore.
Seppur vero che la sentenza in questione non è la prima, purtuttavia essa assume non poca importanza nel contesto proprio della fortissima battaglia giudiziale sin qui condotta dai creditori, sia con azioni individuali che con class actions.
I punti salienti della pronuncia sono i seguenti:
1 – la data in cui è stato effettuato l’acquisto (pre o post-default) non ha alcuna importanza. La parte ricorrente, nel caso in esame, aveva infatti acquistato i bonds nel Novembre 2003, e quindi a circa due anni di distanza dal conclamato default.
2 – il portatore / possessore dei bonds ha diritto al pagamento di capitale ed interessi contrattuali, questi ultimi comprensivi di quelli eventualmente maturati prima dell’acquisto, ma dopo il default.
3 – è legittima la procedura di "accelerazione" individuale da parte del possessore del titolo, e non è quindi applicabile la previsione del Prospetto di emissione (cosiddetta CAC o Collective Action Clause) secondo la quale solamente un aggregato pari al 25% del valore nominale di ciascuna emissione può reclamare l’accelerazione.
4 – risulta, infine, superato il problema (squisitamente tecnico-giuridico, e noto nel sistema anglosassone sotto il nome di "authority issue") relativo alla necessità di autorizzazione all’avvio o proseguimento del contenzioso che, sempre stando al testo del Prospetto, ciascun creditore procedente avrebbe dovuto ottenere dal "Registered Holder" del Certificato Globale del Bond (ricordiamo che, in particolare i bonds argentini con giurisdizione americana, si presentano nella loro quasi totalità sotto forma di Global Bonds, e che quindi i cosiddetti bond-holders sono in realtà portatori di un diritto dematerializzato, che coincide con una frazione del Certificato Globale detenuto appunto dal Registered Holder).
5 – ai fini dell’ottenimento di una condanna verso l’Argentina, pertanto, ai "bond-holders" è richiesto di provare solamente di avere acquistato i titoli e di possederli continuativamente dalla data di invio della "acceleration notice" sino alla sentenza; successivamente alla sentenza (o meglio, alla sua definitività per mancato appello o per conferma della stessa nei successivi gradi di giudizio) il "diritto" quale bond-holder viene infatti sostituito da un diverso ed autonomo diritto derivante dalla sentenza e non più dai bonds (che tuttavia dovranno essere mantenuti a disposizione, per la "riconsegna" ed annullamento in ipotesi di pagamento).
Nei prossimi giorni sono attese numerose altre pronunce di identico tenore e contenuto.
di Pietro Adami