La soddisfazione dei Consumatori
Soddisfazione arriva dalle associazioni dei consumatori, che avevano a più riprese sollevato il caso delle società energetiche e delle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas.
«Non possiamo che essere soddisfatti che l’Antitrust abbia recepito in pieno la tesi contenuta nel nostro esposto, ossia che tutte le comunicazioni mandate ai consumatori
dopo il 1° maggio 2022 sono inefficaci e la variazione contrattuale con il conseguente rincaro illegittimo, in violazione dell’art. 3 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ora convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022 – afferma
Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori – Il Codice di condotta commerciale deliberato da Arera prevede, infatti, all’art. 13 che il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi e che il termine scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso. Quindi, dato che la legge è entrata in vigore al 10 agosto,
ogni preavviso successivo al 1° maggio non si è più perfezionato e, quindi, non è più valido. Anche la scusa che il contratto a prezzi fissi era in scadenza non regge, salvo siano evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula, come lo scadere di sconti».
L’Antitrust ha avviato 7 istruttorie e adottato 7 provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie
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