Cedolare secca sugli affitti al 19% e al 21%... Novità e tabella a pag. 1

Il 10% del valore catastale dell'immobile? La casa in cui abito (da cui fino al 2006 sono stati fatti 700 euri al mese con contratto regolare e c'era la fila) ha 900 euri e spiccioli di valore. Anche supponendo che il brano di messimo intenda "canone mensile" il regalo mi pare esagerato.

:D spiegati meglio.....

cmq non è un brano mio.... c e la fonte sotto :)
 
L'art. 2 del Decreto ministeriale, attuativo del federalismo fiscale, ha introdotto, a partire dal 1° Gennaio 2011, la cedolare secca sugli immobili ad uso abitativo e sulle loro pertinenze, estendendo così l'applicazione della norma sugli accertamenti di cui al DPR 600/73.
Secondo la nuova normativa non potrà essere effettuato alcun accertamento se il canone di locazione dichiarato è almeno il 10% del valore catastale dell'immobile.
Il proprietario di unità abitative che scelga di assoggettare l'intero canone alla cedolare secca del 20 % non potrà essere sottoposto ad accertamenti se questo risulta almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile.
In ogni caso sono ancora numerosi i punti da chiarire sulla nuova normativa. L'inserimento della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi sarà oggetto di chiarimenti con un provvedimento direttoriale mentre per le agevolazioni in caso di convalida di sfratto, per le morosità del conduttore ed il relativo credito di imposta in virtù dei richiami operati dal decreto istitutivo sarà applicabile la cedolare.


fonte: Il condominio e i proprietari di casa

Valore catastale cosa vorrebbe dire?
Nelle visure catastali è riportata la RENDITA catastale...mica il valore....

Come si calcola il valore catastale?!
 
Valore catastale cosa vorrebbe dire?
Nelle visure catastali è riportata la RENDITA catastale...mica il valore....

Come si calcola il valore catastale?!

Il valore catastale si ottiene rivalutando la rendita catastale e moltiplicando per un coefficiente, la formula si trova sull'annuario del contribuente scaricabile dalla sezione documenti del sito agenzia delle entrate.
 
Art. 2
(Cedolare secca sugli affitti)

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall’anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 20 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’ articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento
a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di
rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall’art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l’imposta di registro sul contratto di locazione:

a) a decorrere dal’anno 2011, per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE

b) a decorrere dall’anno 2014, per i contratti diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro il 31 dicembre 2010.


Dal testo del sopra citato Schema di DLgsl (dovrà avere l'ok dai comuni - dovrebbe arrivare il 28/10 e poi passare in Parlamento....) si evince che:

1- Non vi è menzione del fatto che entrambe le parti devono essere persone fisiche (ergo: contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con azienda - cosiddetto CONTRATTO AD USO FORESTERIA - rientra a mio modo di vedere nella cedolare secca);

2- La cedolare secca sostituirebbe l'imposta di registro a partire dal 2011 SOLO PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO mentre per tutti gli altri tipi di contratto l'imposta di registro resta in piedi fino al 2014;

3- non vi è menzione alcuna di quanto affermato nel sito dei proprietari casa...
 
Ultima modifica di un moderatore:

grazie
a PAG 166 del pdf c'è quello che ci interessa:

QUANDO L’UFFICIO NON PUÒ ACCERTARE UN MAGGIOR CANONE
Per evitare che siano registrati contratti di locazione per un importo inferiore a quello realmente pattuito, è previsto che gli uffici non possono procedere ad accertamenti nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell’immobile.

Il valore catastale per i fabbricati locati si determina applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120.


Esempio
Se il valore catastale dell’immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto ad accertamento se l’importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando 1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per cento del valore catastale).

Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio.
La modalità di determinazione del valore su base catastale prevista per l’imposta di registro rileva anche per l’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi di fabbricati.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
Quale importo del canone, su cui pagare l’imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10 per cento del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20 per cento).

Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone “concordato” stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.


Quindi il moltiplicatore è 120.
Rendita catastale (da visura) * 120 * 0,1 mi fornisce la soglia entro la quale non scatta l'accertamento
Soglia del canone mensile ovviamente
 
Ultima modifica di un moderatore:
Ah già, "valore" è la rendita moltiplicata per il famoso 120.
Viceversa ho i miei dubbi che sia sul canone mensile. Suppongo che funzioni come il registro e vada sul canone annuale. In questo modo il canone mensile per esser certi di non avere accertamento deve esser pari alla rendita catastale stessa.

Suppongo che il tutto sarà seguito a breve o da una rivisitazione degli estimi per legge o da un solerte lavoro di riclassificazione da parte del territorio...
 
PUNTO 1 - Federalismo, a comuni 2% Irpef, cedolare secca al 23%


ROMA, 19 gennaio (Reuters) - Compartecipazione all'Irpef pari al 2% per i comuni, aliquota al 23% per i canoni di affitto non concordati, una sorta di mini quoziente familiare da 400 milioni di euro e la nuova tassa di soggiorno fino a 5 euro a carico dei turisti.
Sono questi i punti principali del nuovo decreto legislativo sul Federalismo municipale che il governo ha depositato oggi in Parlamento.
La commissione bicamerale, dove il voto dei finiani di Futuro e libertà è determinante, dovrà esprimere un parere sul decreto mercoledì prossimo, 26 gennaio.
"Se non si realizza il Federalismo fiscale vuol dire che non ci sono le condizioni per le riforme e politicamente la legislatura non ha più senso", ha avvertito oggi il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, a margine dei lavori parlamentari.
Dopo il parere della commissione il decreto dovrà tornare in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.
Piatto forte del Federalismo municipale è l'introduzione, su base facoltativa e sin da quest'anno, dell'aliquota secca al 23% sui redditi da locazione, che assume carattere sostitutivo per la quota parte di Irpef, addizionali locali e imposta di bollo sul contratto di affitto. Per i canoni concordati l'aliquota scende al 20%.
Una quota del gettito raccolto con la cedolare sarà destinata, nel limite di 400 milioni, "ad interventi in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero di figli a carico".

STRETTA SU CASE FANTASMA. TASSA SOGGIORNO FINO A 5 EURO
Il nuovo decreto prevede che ai comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito Irpef del 2%.
Devoluto anche il 50% del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, "anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo". Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà come recuperare le somme che dovranno essere rimborsate ai contribuenti "a qualunque titolo".
Il decreto quadruplica poi le sanzioni per chi non regolarizza in catasto le cosiddette "case fantasma" entro il nuovo termine del 31 marzo 2011 stabilito dal decreto legge Milleproroghe. Una quota del gettito, pari al 75%, sarà devoluto al comune dove "è ubicato l'immobile".
I comuni capoluogo di provincia potranno istituire una imposta di soggiorno a carico di chi dorme negli alberghi da 0,5 a 5 euro per notte. Il gettito servirà a finanziare interventi per il turismo.

DAL 2014 ARRIVA L'IMU SULLE SECONDE CASE
Il decreto prevede la nascita di un'imposta municipale propria dal 2014 che sostituirà, "per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili".

L'aliquota dell'imposta, che non si applicherà alla prima casa ed alle sue pertinenze, sarà determinata anno per anno dalla Legge di stabilità.
I Comuni potranno modificare l'aliquota Imu, "in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali".
Nel caso in cui l'immobile è in affitto, l'aliquota è ridotta alla metà, come nel caso di immobili che non producono reddito fondiario o appartengono a "soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa". In questi due ultimi casi, il comune ha la facoltà di modificare fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota.

TASSA 9% SU VENDITE SECONDE CASE. DECRETO PER IRPEF COMUNI
Dal 2014 le compravendite di immobili saranno soggette a un prelievo pari al 9% del valore, che scende al 2% delle abitazioni principali, escluse case di lusso, ville e castelli. Ai comuni andrà il 30% del gettito riscosso.
Con un nuovo decreto legislativo, il governo provvederà al riordino dell'addizionale comunale Irpef, per dare maggiore autonomia fiscale ai sindaci.
Il riordino avverrà, spiega il decreto, "anche al fine di rideterminare l'aliquota di base della predetta addizionale", in sostituzione della compartecipazione Irpef al 2%, riducendo contestualmente le aliquote Irpef statali per "mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo".
Un ulteriore decreto servirà a riordinare la Tarsu, l'imposta sui rifiuti solidi urbani, "avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, nonché alla composizione del nucleo familiare".
(Giuseppe Fonte)
 
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