il ruolo della legge Cirielli
Lo scoccare della prescrizione è determinato da una legge ad personam, la “ex Cirielli” approvata nel 2005 dalla maggioranza berlusconiana. Prima, infatti, il reato di corruzione in atti giudiziari si prescriveva in 15 anni, scesi a dieci dopo l’approvazione della norma.
La prescrizione sarebbe scattata appena una settimana-dieci giorni fa. A quanto si apprende, infatti, il Tribunale ha calcolato che i termini per perseguire il leader del Pdl sono scattati tra il 15 e il 18 febbraio. Il conteggio sarebbe stato fatto scattare l’11 novembre 1999, giorno del presunto versamento di 600 mila dollari da Berlusconi al legale inglese, il punto chiave dell’accusa di corruzione. Da lì la decorrenza dei dieci anni previsti per la prescrizione ha subito alcune interruzioni previste dalla procedura, e così, secondo i giudici di primo grado, si è arrivati all’estinzione del reato una manciata di giorni prima della lettura della sentenza. Lo stesso Mills, nel processo per la stessa vicenda, aveva ottenuto la prescrizione in Cassazione per soli venti giorni di “ritardo”, dopo le condanne in primo e secondo grado.
In questi conteggi, il collegio avrebbe adottato la giurisprudenza secondo la quale quando si verifica una sospensione in attesa della decisione della Corte Costituzionale (cosa accaduta due volte in questo processo) su eccezioni di legittimità di una norma, i termini di prescrizione riprendono a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Consulta in Gazzetta Ufficiale.
Per il pm Fabio De Pasquale, invece, ci sarebbe ancora tempo, perché la prescrizione scatterebbe il 3 maggio oppure si potrebbe arrivare anche fino a metà luglio, se si considera che il reato sarebbe stato commesso il 29 febbraio 2000. Nei suoi calcoli, poi, il pm parte dal presupposto che le sospensioni della prescrizione, in attesa delle due decisioni della Consulta, sono terminate solo quando il dibattimento è ripreso. Ancora diversi i calcoli della difesa, che prendeva in considerazione altre variabili, concludendo che il reato poteva essere già dichiarato prescritto l’8 gennaio scorso, o anche il 31 gennaio, o al massimo il 3 febbraio.
Per l’ex premier, il pm Fabio De Pasquale aveva chiesto 5 anni di reclusione con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’avvocato Longo, difensore dell’ex premier con Niccolò Ghedini, al termine della sua arringa aveva avanzato ai giudici la richiesta di assolvere Berlusconi perché il fatto non sussiste. In subordine, l’assoluzione dell’ex premier per non aver commesso il fatto o il proscioglimento per prescrizione. Proprio sulla prescrizione si è giocata la partita nelle ultime fasi del processo, con calcoli discordanti tra accusa e difesa.
Nella sua arringa, Longo aveva sottolineato che “non esiste falsa testimonianza di Mills nei due processi” che si sono svolti alla fine degli anni Novanta – quello per le tangenti alla Guardia di finanza e All Iberian, al centro dell’accusa di corruzione in atti giudiziari. E l”‘eventuale reticenza” di Mills in aula andrebbe valutata in base al fatto che un testimone “reticente su cose che possano incriminarlo non commette falsa testimonianza”. Infine, per la difesa di Berlusconi, “manca la prova dell’accordo corruttivo”. Il legale aveva concluso con un’esortazione ai giudici: “Decidete senza timori e senza speranza”.