Saranno anche professori,ma la chiarezza non è parte del loro bagaglio.
Trovato il provvedimento :
Capo I Misure per l’emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1
gennaio 2013, ai soggetti chesvolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in
forma individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle
condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:
a)
semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b)
assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazionefinanziaria;
c)
accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d)
per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e)
riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture
emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica,
professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui
al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore
aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col provvedimento potrà essere
previsto:
1 predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche
IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da
parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
2 predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato,
del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti
dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente
delle ulteriori informazioni necessarie;
3 soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta
fiscale;
4 anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di
conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano
le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma
automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione delle
medesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il
tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui
al decreto legislativo n.231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I
soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90
giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al
primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi
medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente
con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di
settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di
settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile
la disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della
capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in
modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio
di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe
tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del
precedente comma 2, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai
numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
abrogati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di
categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo
tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le
relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle
dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate
in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente
comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146