Ci SONO GIORNI TERRIBILMENTE SINCERI,DOVE TUTTO APPARE DRASTICAMENTE....

Art. 11
Emersione di base imponibile​
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600​
, e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633
, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare
periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed
ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria
degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al precedente periodo,
estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai
fini dei controlli fiscali.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la
individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge
14 settembre 2011 n. 148, il comma 36-undevicies è abrogato.

6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di
soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di
evasione.​
7. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge
12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “ a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi
autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività
di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le
imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;”
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.
8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole​
“e dei consigli tributari” e le parole “nonché ai relativi consigli
tributari”
sono soppresse, nel terzo comma le parole “, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il
consigliotributario”
sono soppresse, la parola “segnalano” è sostituita dalla seguente: “segnala”, e le
parole
“Ufficio delle imposte dirette” sono sostituite dalle seguenti:“Agenzia delle entrate”;

b)al quarto comma, le parole:​
“, ed il consiglio tributario” sono soppresse, la
parola:
“comunicano” è sostituita dalla seguente:“comunica”;
c) all’ottavo comma le parole:
“ed il consiglio tributario possono” sono sostituite dalla seguente:

“può”​
;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole:
“e dei consigli tributari” sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
 
Non la conosco, ma vedo era già in crisi prima del 97

Con decreto ministeriale n. 26474 del 10 giugno 1999, e' approvato il programma per crisi aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta: S.p.a. Sider Tronto, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), unita' di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno).

poi ricomprata da altri e cambiato nome sicuramente....ma di piu' non so ...
 
Art. 12
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del
contante​
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12
e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro
enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento
sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di
pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L’eventuale opzione relativa ad un pagamento per
cassa deve essere evidenziata nella disposizione di pagamento trasmessa al tesoriere o al cassiere
dell’ente pagatore;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione
centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti
diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente
può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti
in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con
gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione
possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie
realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai
Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni
migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità
di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conformea quanto stabilito dalla
sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto
corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei
casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa.
In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.183.
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine, anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia”.​
 
La nuova ICI con Rendita Catastale rivalutata del 60% è una mazzata.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a.​
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b.
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4
e C/5;
c.
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d.
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e.
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a
120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo
0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a
0,3 punti
percentuali.

7. L’aliquota è ridotta allo​
0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti
percentuali.

8. L’aliquota è ridotta​
allo 0,4 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3
-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per
cento.

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo​
0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società.
10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200

rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono
stabilire che l'importo di​
euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-
bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. Sulla base imponibile determinata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è applicata un’aliquota pari
a 0,00
per cento; la quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all’imposta
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al
periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 
Quindi l'Imu andrà dallo 0,76% all'1,06% a discrezione dei Comuni (che naturalmente applicheranno il massimo perchè hanno bisogno di soldi)

Sulla prima casa dallo 0,4 allo 0,6 e tale sarà la quota da pagare.

Se calcolate la rivalutazione dalla rendita catastale attuale, più il 60% significa che un immobile da 100.000 euro, diventa 160.000 e pertanto 960 euro da pagare per un'operaio che sta pagando il mutuo (perchè la casa non è ancora sua, se non paga 2 rate gliela pignorano).
 
Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Bisognava diversificare l'aumento delle rendite catastali.
Un appartamento in centro storico delle principali città ha un valore di mercato nettamente superiore alla rendita catastale, ma un appartamento in una medio-piccola città, già alle prese con i problemi dell'edilizia, magari bisognoso di soldi, già oggi ha un valore inferiore alla rendita catastale.

Immaginiamolo domani con l'aumento del 60%

Perchè quando vai da un Notaio per la compra-vendita dell'appartamento, anche se lo vendi ad un valore inferiore della rendita catastale, il valore delle rendita catastale viene preso come base imponibile.
 

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