La nuova ICI con Rendita Catastale rivalutata del 60% è una mazzata.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a.
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4
e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo
0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
8. L’aliquota è ridotta
allo 0,4 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo
9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per
cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo
0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società.
10. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono
stabilire che l'importo di
euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. Sulla base imponibile determinata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è applicata un’aliquota pari a 0,00
per cento; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al
periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.