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Proprietà Amica

DI COSA CI OCCUPIAMO

Questo CFP Dedicato, attraverso le competenze di professionisti del settore immobiliare ( Geometri, Ingegneri, Architetti, iscritti all’albo professionale) si occuperà di segnalare al Fondo Immobilare, e periziare gli immobili e/o terreni, con una Perizia Asseverata, che a livello nazionale verranno proposti da chi intende usufruire del Fondo Internazionale di investimento. Ci saranno anche figure profesionali (Agenti Immobiliari, con patentino) che si occuperanno di valutare situazioni immobiliari che presentano delle criticità di vario genere, cercando di individuare la soluzione migliore per la risoluzione della criticità rilevata.

IL NOSTRO OBIETTIVO E LA NOSTRA MISSION PER UN MONDO MIGLIORE

L’obiettivo è permettere a tutti i possessori di beni immobili, di avere la possibilità di metterli a disposizione del Fondo Immobiliare, e poter usufruire dei vantaggi che l’inserimento all’interno del Fondo stesso potrà dare, dopo aver eseguito una Perizia Asseverata, atta a determinare un valore certo della proprietà immobiliare che verrà segnalata. Nella prima fase dovranno essere proprietà immobiliari non gravate da mutui o pendenze che non permettono la piena proprietà del bene in questione, in un secondo tempo si valuteranno anche situazioni di proprietà immobiliari che siano gravate da mutui o altre problematiche

RICERCHIAMO PER QUESTO CFP LE SEGUENTI PROFESSIONALITÀ E/O TALENTI

Le figure che potranno operare all’interno di questo delicato Comparto, dovranno essere Geometri, Ingegneri, Architetti iscritti all’albo professionale, in grado di redigere Perizie Asseverate, che serviranno ad individuare il valore dei beni immobiliari, segnalati al Comparto. Altra figura fondamentale per la ricerca delle proprietà immobiliari è L’Agente Immobiliare che dovrà necessariamante avere il Patentino per lo svolgimento della professione.

PENSIAMO SIA UTILE LA COLLABORAZIONE CON ALTRI CFP DEDICATI

Tutti i CFP Dedicati che possono gravitare intorno al mondo della casa, quindi quei comparti dove sono presenti figure che vanno dal professionista (geometra, architetto, ingegnere) ad operatori del settore edilizio, che serviranno per l’eventuale mautenzione del bene immobiliare.



Bho, io non ho capito a cosa serve questa proprietà amica, forse a farsi intestare immobili? Poveraccio chi ci casca
 
Proprietà Amica

DI COSA CI OCCUPIAMO

Questo CFP Dedicato, attraverso le competenze di professionisti del settore immobiliare ( Geometri, Ingegneri, Architetti, iscritti all’albo professionale) si occuperà di segnalare al Fondo Immobilare, e periziare gli immobili e/o terreni, con una Perizia Asseverata, che a livello nazionale verranno proposti da chi intende usufruire del Fondo Internazionale di investimento. Ci saranno anche figure profesionali (Agenti Immobiliari, con patentino) che si occuperanno di valutare situazioni immobiliari che presentano delle criticità di vario genere, cercando di individuare la soluzione migliore per la risoluzione della criticità rilevata.

IL NOSTRO OBIETTIVO E LA NOSTRA MISSION PER UN MONDO MIGLIORE

L’obiettivo è permettere a tutti i possessori di beni immobili, di avere la possibilità di metterli a disposizione del Fondo Immobiliare, e poter usufruire dei vantaggi che l’inserimento all’interno del Fondo stesso potrà dare, dopo aver eseguito una Perizia Asseverata, atta a determinare un valore certo della proprietà immobiliare che verrà segnalata. Nella prima fase dovranno essere proprietà immobiliari non gravate da mutui o pendenze che non permettono la piena proprietà del bene in questione, in un secondo tempo si valuteranno anche situazioni di proprietà immobiliari che siano gravate da mutui o altre problematiche

RICERCHIAMO PER QUESTO CFP LE SEGUENTI PROFESSIONALITÀ E/O TALENTI

Le figure che potranno operare all’interno di questo delicato Comparto, dovranno essere Geometri, Ingegneri, Architetti iscritti all’albo professionale, in grado di redigere Perizie Asseverate, che serviranno ad individuare il valore dei beni immobiliari, segnalati al Comparto. Altra figura fondamentale per la ricerca delle proprietà immobiliari è L’Agente Immobiliare che dovrà necessariamante avere il Patentino per lo svolgimento della professione.

PENSIAMO SIA UTILE LA COLLABORAZIONE CON ALTRI CFP DEDICATI

Tutti i CFP Dedicati che possono gravitare intorno al mondo della casa, quindi quei comparti dove sono presenti figure che vanno dal professionista (geometra, architetto, ingegnere) ad operatori del settore edilizio, che serviranno per l’eventuale mautenzione del bene immobiliare.



Bho, io non ho capito a cosa serve questa proprietà amica, forse a farsi intestare immobili? Poveraccio chi ci casca


CERTO... CHI HA PROBLEMI DI SOLDI PUO' CEDERE LA NUDA PROPRIETA' ALLA SEI S.R.L. (30% DI COEMM 70% DI SARLO) IN MODO DA ''CARTOLIZZARE'' L'IMMOBILE



Cartolarizzazione - Wikipedia
La cartolarizzazione è la cessione di attività e/o passività, beni e/o debiti di privati o di crediti di una società (solitamente una banca) definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito (securitization) in titoli obbligazionari, che sono poi collocati presso il pubblico. La tecnica finanziaria è definita nel modello originate-to distribute, antitetico al concetto stesso di banca che invece si basa sul modello originate-to-hold. In sostanza con la cartolarizzazione il rischio di credito viene trasferito dalla banca agli obbligazionisti e la banca libera risorse di capitale.

Cos’è la cartolarizzazione immobiliare
La struttura finanziaria dell’operazione di cartolarizzazione immobiliare prevede la costituzione di una società veicolo, la quale per l’acquisto degli immobili utilizzi i fondi rinvenienti dall’emissione di titolo i o dall’assunzione di finanziamenti. La garanzia per il rimborso dei titoli o del finanziamento è costituita dal flusso di cassa generato dalla vendita degli immobili: a tal fine, il patrimonio immobiliare oggetto di dismissione costituisce patrimonio segregato non solo in relazione al restante patrimonio della società ma anche con riferimento alle altre eventuali operazioni di cartolarizzazione della stessa.
Il primo intervento normativo che ha riguardato la cartolarizzazione immobiliare è il D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 23 novembre 2001 n. 410, che sancisce la possibilità per lo Stato di procedere alla cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare e, a tal fine, autorizza il MEF a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società di cartolarizzazione.
A tal fine, la legge da ultimo richiamata regolamenta e disciplina i passaggi per la cartolarizzazione:

  1. ricognizione ed individuazione del patrimonio immobiliare ad opera di un soggetto indipendente, quale l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate);
  2. costituzione della società veicolo cessionaria del patrimonio immobiliare;
  3. cessione a titolo oneroso del patrimonio immobiliare a tale società;
  4. gestione del patrimonio immobiliare.
Successivamente, con la Legge Finanziaria per il 2003 (art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289) la procedura di cartolarizzazione immobiliare, di cui alla Legge 23 novembre 2001 n. 410, è stata estesa anche al patrimonio immobiliare di Regioni, Province, e Comuni, e ai beni immobili delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Questi ultimi, tuttavia, non potendo operare direttamente la dismissione del proprio patrimonio, devono trasferire a titolo oneroso i relativi beni agli Enti territoriali di riferimento: saranno poi questi, mediante società appositamente costituite, a realizzare le operazioni di cartolarizzazione, con l’obiettivo di far conseguire agli Enti stessi il corrispettivo più alto possibile, ricorrendo a procedure competitive.
 
CERTO... CHI HA PROBLEMI DI SOLDI PUO' CEDERE LA NUDA PROPRIETA' ALLA SEI S.R.L. (30% DI COEMM 70% DI SARLO) IN MODO DA ''CARTOLIZZARE'' L'IMMOBILE



Cartolarizzazione - Wikipedia
La cartolarizzazione è la cessione di attività e/o passività, beni e/o debiti di privati o di crediti di una società (solitamente una banca) definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito (securitization) in titoli obbligazionari, che sono poi collocati presso il pubblico. La tecnica finanziaria è definita nel modello originate-to distribute, antitetico al concetto stesso di banca che invece si basa sul modello originate-to-hold. In sostanza con la cartolarizzazione il rischio di credito viene trasferito dalla banca agli obbligazionisti e la banca libera risorse di capitale.

Cos’è la cartolarizzazione immobiliare
La struttura finanziaria dell’operazione di cartolarizzazione immobiliare prevede la costituzione di una società veicolo, la quale per l’acquisto degli immobili utilizzi i fondi rinvenienti dall’emissione di titolo i o dall’assunzione di finanziamenti. La garanzia per il rimborso dei titoli o del finanziamento è costituita dal flusso di cassa generato dalla vendita degli immobili: a tal fine, il patrimonio immobiliare oggetto di dismissione costituisce patrimonio segregato non solo in relazione al restante patrimonio della società ma anche con riferimento alle altre eventuali operazioni di cartolarizzazione della stessa.
Il primo intervento normativo che ha riguardato la cartolarizzazione immobiliare è il D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 23 novembre 2001 n. 410, che sancisce la possibilità per lo Stato di procedere alla cartolarizzazione del proprio patrimonio immobiliare e, a tal fine, autorizza il MEF a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società di cartolarizzazione.
A tal fine, la legge da ultimo richiamata regolamenta e disciplina i passaggi per la cartolarizzazione:

  1. ricognizione ed individuazione del patrimonio immobiliare ad opera di un soggetto indipendente, quale l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate);
  2. costituzione della società veicolo cessionaria del patrimonio immobiliare;
  3. cessione a titolo oneroso del patrimonio immobiliare a tale società;
  4. gestione del patrimonio immobiliare.
Successivamente, con la Legge Finanziaria per il 2003 (art. 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289) la procedura di cartolarizzazione immobiliare, di cui alla Legge 23 novembre 2001 n. 410, è stata estesa anche al patrimonio immobiliare di Regioni, Province, e Comuni, e ai beni immobili delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Questi ultimi, tuttavia, non potendo operare direttamente la dismissione del proprio patrimonio, devono trasferire a titolo oneroso i relativi beni agli Enti territoriali di riferimento: saranno poi questi, mediante società appositamente costituite, a realizzare le operazioni di cartolarizzazione, con l’obiettivo di far conseguire agli Enti stessi il corrispettivo più alto possibile, ricorrendo a procedure competitive.



Alla faccia dell' etica.
 
Alla faccia dell' etica.

Operazioni di cartolarizzazione

Le operazioni di “Cartolarizzazione” e di “Emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite” sono regolate in Italia dalla legge 130 del 30 aprile 1999


Le operazioni di cartolarizzazione consistono - in sintesi - nella vendita di crediti ad una società che, per pagarne il prezzo di acquisto, emette dei titoli obbligazionari (quindi li trasforma in "carta", da qui il nome di queste operazioni).

Nelle operazioni di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite i titoli vengono invece emessi dalla Banca e garantiti dalla società a cui i crediti (costituiti in patrimonio separato) sono stati ceduti.

In base alla normativa vigente la cessione del credito diventa efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di Cessione dei crediti (avviso in cui vengono elencate le caratteristiche comuni di tutti i crediti ceduti). La Banca d'Italia dispone inoltre che il debitore ceduto debba essere avvisato della avvenuta cessione alla prima occasione utile.

La legge dispone che le società che acquistano crediti per questo tipo di operazioni (Società Veicolo) non possano esercitare altre attività, se non quelle connesse all’operazione di cartolarizzazione, e che si debba individuare un soggetto qualificato (cd. “Servicer”), il quale provveda a incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti e a versare gli importi incassati al nuovo creditore. Il Servicer, che di norma nel Gruppo UniCredit coincide con la Banca cedente i crediti, può anche avvalersi di uno più ausiliari per gestire il recupero dei crediti.



La cessione del credito non comporta quindi in questi casi per il Cliente cambiamenti gestionali o operativi. Restano del tutto invariate le condizioni e le caratteristiche del credito ceduto e le comunicazioni che il Cliente riceve dalla Banca per conto della società cessionaria.



Sono consultabili nei singoli collegamenti i dettagli relativi alle operazioni di Cartolarizzazione e di Emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite per le quali UniCredit S.p.A riveste il ruolo di Servicer (con l’eccezione del progetto F.I.N.O.):
 

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