non penso sia molto difficile trovare reati tra le centinaia di documenti di cui si dispone.
Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di abusivismo finanziario:
- abusiva prestazione di servizi e attività di investimento – è lo svolgimento di attività riservate (es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti ecc.) in assenza delle autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti;
- svolgimento abusivo dell'attività di promotore finanziario (e dell'offerta fuori sede) - è l'esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all'Albo dei promotori finanziari, dell'offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;
- offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico - si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un'offerta di prodotti finanziari (es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d'investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.
Questi casi di abusivismo, nella realtà di tutti i giorni, sono
più frequenti di quello che possa sembrare. Ciò è anche dovuto alla recente larghissima
diffusione di internet che - comportando il moltiplicarsi delle possibilità di contatto e, quindi, anche di pubblicizzare, proporre e concludere investimenti (attraverso siti web o e-mail) - ha mutato l'abitudine degli investitori.
Oggi, con sempre più frequenza, si concludono operazioni su strumenti finanziari via internet ma, purtroppo, tra di esse si possono nascondere attività illecite. Si pensi, infatti, che
i due terzi delle ipotesi di
abusivismo sottoposte all'attenzione della Consob riguardano attività poste in essere tramite il web.