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STATUTO CONSORZIO CON-SI’ VENETO
  • Settembre 25, 2019
  • by admin
Repertorio n. 64.738 Raccolta n. 22.316

ATTO COSTITUTIVO
dell’Associazione denominata
“CONSORZIO CON-SI’ VENETO”

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di settembre ( 13 – 09 – 2019 ) in Padova, nel mio studio in Via N. Tommaseo n. 76/D.
Davanti a me Giorgio GOTTARDO, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, sono presenti i signori:
– ZONTA Anna Elisa;
– ALDRIGHETTI Angelo;
– MASIERO Guerrino;
– SIMIONI Federica;
– MAGGIOLO Candida;
– BALIS Katia;
– OLIMPIO Nicola;
– MENEGAZZO Luca;
– AZZOLINI Fabrizio.
Dette persone, tutte cittadine italiane, della cui identità personale sono certo, stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
E’ costituita tra i comparenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata “CONSORZIO CON-SI’ VENETO”, non avente scopo di lucro.
ARTICOLO 2
La associazione ha sede in Rovigo – Cap 45100 – Viale Marconi n. 3/7.
ARTICOLO 3
L’Associazione si propone la corretta salvaguardia degli interessi e dei diritti dei propri aderenti, attraverso speci-fiche iniziative che favoriscano la crescita di ogni singolo associato.
In particolare il CONSORZIO CON-SI’ VENETO si propone di: tutelare gli interessi comuni degli associati e favorire in mutuo soccorso tutte le attività utili a migliorare la qualità della vita dei singoli associati;
coordinare l’attività di ricerca ed acquisizione di Beni e/o Servizi per una proficua collaborazione tra le associazioni consorziate;
Fornire agli associati un programma di attività di formazione, organizzazione di incontri e/o convegni, fiere, workshop, ecc.ecc.;
fornire agli associati un servizio di consulenza, e gestione congiunta, di servizi integrati connessi alle proprie attività ed ai propri desideri al fine di sviluppare e far crescere una migliore qualità della vita;
promuovere, tra i propri associati, la cultura della collaborazione, in modo etico, della professionalità e della innovazione tecnologica;
approntare tutte le iniziative necessarie, nell’interesse degli associati, a trattare le migliori condizioni contrattuali con istituzioni, fornitori di beni e/o servizi e, più in generale, per realizzare, promuovere e favorire economie di gestione all’interno delle singole associazioni consorziate;
studiare e promuovere programmi comuni, anche in collaborazione con altre associazioni e/o istituzioni o consorzi, per la divulgazione di attività, prodotti e/o servizi proponibili alle associazioni consorziate;
predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed unificare l’attività degli associati;
creare Sistemi Gestionali Informativi Evoluti esclusivi per gli associati.
Le norme disciplinanti l’organizzazione dell’associazione stessa, sono contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
ARTICOLO 4
Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).
ARTICOLO 5
A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i signori:
– AZZOLINI Fabrizio, come sopra costituito – Presidente;
– MENEGAZZO Luca, come sopra costituito – Vice Presidente;
– MAGGIOLO Candida, come sopra costituita – Segretario e Tesoriere;
– OLIMPIO Nicola, come sopra costituito – Consigliere;
– BALIS Katia, come sopra costituita – Consigliere;
– SIMIONI Federica, come sopra costituita – Consigliere;
– MASIERO Guerrino, come sopra costituito – Consigliere;
– ALDRIGHETTI Angelo, come sopra costituito – Consigliere;
– ZONTA Anna Elisa, come sopra costituita – Consigliere.

Tutti i predetti membri del Consiglio vengono nominati sino alla riunione della prima assemblea generale dei soci.
ARTICOLO 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dagli eventuali versamenti degli associati, dai beni mobili ed immobili con questi acquistati e dai fondi di riserva ordinari e straordinari.
Gli associati si impegnano a sottoscrivere la quota associativa che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Le spese e tasse del presente atto e dipendenti sono a carico del CONSORZIO CON-SI’ VENETO.
Le parti mi dichiarano di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di po-sta elettronica: [email protected].
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente all’allegato sotto la lettera “A”, alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore diciannove.
Occupa un foglio scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio fin qui della terza facciata.
F.to: Anna Elisa Zonta – Angelo Aldrighetti – Masiero Guerrino – Simioni Federica – Candida Maggiolo – Katia Balis – Nicola Olimpio – Menegazzo Luca – Azzolini Fabrizio – Giorgio Gottardo notaio (L.S.).



Allegato sub. “A” al n. 22.316 di raccolta
CONSORZIO CON-SI’ VENETO
STATUTO

ART. 1 – Denominazione
E’ costituito un ente associativo denominato CONSORZIO CON-SI’ VENETO formato da cittadini di libero pensiero.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede a Rovigo – Cap 45100 – Viale Marconi n. 3/7.
Eventuali sedi operative anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 3 – Scopo e Oggetto
L’ente associativo non ha scopo di lucro.
Esso si propone la corretta salvaguardia degli interessi e dei diritti dei propri aderenti, attraverso specifiche iniziative che favoriscano la crescita di ogni singolo associato.
In particolare il CONSORZIO CON-SI’ VENETO si propone di: tutelare gli interessi comuni degli associati e favorire in mutuo soccorso tutte le attività utili a migliorare la qualità della vita dei singoli associati;
coordinare l’attività di ricerca ed acquisizione di Beni e/o Servizi per una proficua collaborazione tra le associazioni consorziate;
Fornire agli associati un programma di attività di formazione, organizzazione di incontri e/o convegni, fiere, workshop, ecc.ecc.;
fornire agli associati un servizio di consulenza, e gestione congiunta, di servizi integrati connessi alle proprie attività ed ai propri desideri al fine di sviluppare e far crescere una migliore qualità della vita;
promuovere, tra i propri associati, la cultura della collaborazione, in modo etico, della professionalità e della innovazione tecnologica;
approntare tutte le iniziative necessarie, nell’interesse degli associati, a trattare le migliori condizioni contrattuali con istituzioni, fornitori di beni e/o servizi e, più in generale, per realizzare, promuovere e favorire economie di gestione all’interno delle singole associazioni consorziate;
studiare e promuovere programmi comuni, anche in collaborazione con altre associazioni e/o istituzioni o consorzi, per la divulgazione di attività, prodotti e/o servizi proponibili alle associazioni consorziate;
predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed unificare l’attività degli associati;
creare Sistemi Gestionali Informativi Evoluti esclusivi per gli associati.
ART. 4 – Durata
La durata del CONSORZIO CON-SI’ VENETO è a tempo indeterminato.
ART. 5 – Ammissione di nuovi Associati
Il numero degli associati è illimitato; Il CONSORZIO CON-SI’ VENETO è aperto all’adesione anche di altri soggetti, di associazioni regolarmente costituite ed associazioni di fatto, il cui ingresso non costituisca modifica del contratto. Possono inoltre essere ammessi al CONSORZIO CON-SI’ VENETO, in una percentuale non superiore del 50% (cinquanta per cen-to) degli associati con la qualifica di CONSORZIATO ONORARIO, anche pensionati che abbiano cessato la loro attività per raggiunti limiti di pensionamento.
Il consorziato onorario mantiene gli stessi obblighi dell’Associato Ordinario.
Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti e che non siano allineati con una condotta ed un principio etico indiscutibilmente valutato e valutabile dagli associati fondatori.
I Soggetti che intendono entrare a far parte del CONSORZIO CON-SI’ VENETO debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare:
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto;
3) di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni de-gli organi associativi.
L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la modalità stabilita al punto 10 del presente statuto. Il nuovo Associato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota minima annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
ART. 6 – Recesso ed Esclusione
E’ ammesso il recesso; la dichiarazione di recesso va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace 30 (trenta) giorni dopo la ricezione.
La richiesta di recesso non esime l’Associato uscente dal pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’Associato che abbia perduto anche uno sol-tanto dei requisiti per l’ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi del CONSORZIO CON-SI’ VENETO o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto associativo. L’esclusione è̀ deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 – Obblighi degli Associati
Ciascun associato è obbligato a:
a) corrispondere il pagamento, oltre che della quota associativa annuale stabilità annualmente dal Consiglio direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso, anche della quota minima annuale relativa alla disponibilità di beni e/o servizi messi eventualmente a disposizione degli Associati. Ogni associato deve versare la quota associativa stabilita dal consiglio Direttivo di anno in anno.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
E’ fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo, di prevedere con apposita delibera una deroga al detto obbligo di versamento della quota associativa, una volta accertato lo stato di indigenza del singolo Associato;
b) rispettare le direttive e i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo per la realizzazione dell’oggetto dell’ente associativo;
c) consentire i controlli, da parte del Consiglio Direttivo, in ordine all’adempimento delle obbligazioni previste dal presente statuto;
d) collaborare con gli altri Associati e con gli Organi del-l’Associazione per agevolare la realizzazione degli scopi dello Statuto.
ART. 8 – Organi del CONSORZIO CON-SI’ VENETO
Sono Organi dell’Ente Associativo:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente.
 
ART. 9 – Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti gli Associati purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e della Quota Gestione Servizi deliberata dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso, salva la deroga all’obbligo di versamento delle dette quote così come prevista ai sensi dell’art. 7, lett. a) del presente statuto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato mediante delega scritta; nessun Associato può avere più di cinque de-leghe. L’assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo tramite mail o, in alternativa perché mancante, con raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsia-si altro mezzo che dia prova dell’avvenuta ricezione, indi-rizzata ad ognuno degli Associati, contenenti il luogo e la data di convocazione e l’ora della riunione almeno sette giorni prima della data stabilita per la convocazione; comunque agli effetti della convocazione sarà valido l’avviso po-sto sul lato esterno della porta della sede sociale.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti salva sempre l’ipotesi in cui il presente statuto non preveda delle maggioranze più elevate.
Le delibere dell’assemblea devono constare a verbale, sotto-scritto dal presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui gli Associati possono prendere visione e/o ottenere estratti.
L’assemblea è competente a:
a) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed il vice presidente;
b) determinare gli eventuali loro compensi;
c) determinare ed aggiornare l’importo della quota consortile e delle quote gestionali e servizi;
d) convalidare il bilancio sia preventivo che consuntivo;
e) deliberare linee e progetti futuri proposti dal Consiglio Direttivo.
Il presidente dell’assemblea è il presidente del Consiglio Direttivo, o altro soggetto designato dall’assemblea stessa; il Presidente dell’assemblea nomina il Segretario. Il primo avrà il compito di gestire il buon andamento assembleare; il secondo redigerà il verbale delle deliberazioni assembleari, verbali che devono essere sottoscritti dai sunnominati.
Gli Associati, riuniti in assemblea, possono portare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto, modifiche al presente statuto o alle finalità fondamentali, come precisate nell’atto costitutivo dell’associazione.
ART. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea, ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due o più membri sino ad un massimo di quindici; tutti i componenti saranno selezionati solo tra i consociati.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggi-bili.
Il Consiglio Direttivo è competente a:
a) compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell’oggetto dell’Ente Associativo, salvo atti riservati dallo statuto ad altri organi dell’ente stesso;
b) controllare l’adempimento degli obblighi associativi da parte degli Associati;
c) applicare le deliberazioni assembleari assumendosi la responsabilità di gestione attraverso il rispetto delle norme statutarie;
d) decidere sulla individuazione e definizione delle forme
di collaborazione con terzi;
e) predisporre progetti di bilancio preventivo e consuntivo, di ordine economico/finanziario ed operativo, da presentare all’approvazione degli Associati;
f) deliberare sull’ammissione di nuovi Associati ed esclusione di quelli inadempienti.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri.
Le Deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di di-missioni di uno o più membri del Consiglio direttivo il Presidente convoca l’assemblea per la nomina dei sostituti. In occasione della prima nomina del Consiglio direttivo del Presidente e del Vice presidente saranno chiamati ad accedervi gli Associati Fondatori.
Con deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali e rappresentanze.
ART. 11 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere non Associati; vengono eletti dall’assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi i candidati; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per quanto riguarda l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Egli è competente a:
a) convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) dare esecuzione delle delibere degli Organi dell’Ente Associativo;
c) eseguire gli incarichi espressamente conferitegli dagli organi dell’associazione;
d) vigilare sulla tenuta conservazione dei libri del CONSORZIO CON-SI’ VENETO.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice – Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
ART. 12 – Modifiche dello Statuto
Per le modifiche del presente Statuto occorre una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
ART. 13 – Patrimonio
Il patrimonio del CONSORZIO CON-SI’ VENETO è costituito da:
a) Quote di ammissione all’Associazione dette anche Quote Associative;
b) Quote relative alla Gestione ed ai Servizi proposti;
c) Quote Straordinarie eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo;
d) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del-l’associazione;
e) dalle erogazioni e lasciti diversi;
f) dal fondo di riserva.
Le decisioni che riguardano le quote sono di competenza del Consiglio Direttivo, che ne determinerà entità e modalità. Esse saranno oggetto di ratifica o modifica da parte dell’Assemblea.
ART. 14 – Rendiconto
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve es-sere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1) il 10% a fondo di riserva;
2) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.
ART. 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento del CONSORZIO CON-SI’ VENETO, il Patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad un Ente associativo che persegue uno scopo simile a quello del CONSORZIO CON-SI’ VENETO stesso e la cui individuazione sarà rimessa alla decisione dell’assemblea.
ART. 16 – Clausola Arbitrale
Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli Associati, o fra questi ed il CONSORZIO CON-SI’ VENETO stesso e che abbiano per oggetto diritti e disposizioni relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitra-le, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede il CONSORZIO CON-SI’ VENETO.
I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha se-de il CONSORZIO CON-SI’ VENETO.
Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti in materia di arbitrato.
Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere adottate nei modi e forme previste al precedente articolo undici.
ART. 17 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Libro I del Codice civile e delle altre leggi in materia.

F.to: Anna Elisa Zonta – Angelo Aldrighetti – Masiero Guerrino – Simioni Federica – Candida Maggiolo – Katia Balis – Nicola Olimpio – Menegazzo Luca – Azzolini Fabrizio – Giorgio Gottardo notaio (L.S.).
 

Ora capisco la provenienza dei fondi miliardari.

Tanto vale distribuire ai clemmini i soldi del monopoli, probabilmente avrebbero maggior valore e una più alta probabilità di affermarsi come moneta parallela.

Mai una volta che venga seguita una strada etica e corretta. Sempre vicini a quella "finanza sommersa" pericolosa e frequentata da profittatori e falsi operatori finanziari.

State lontani da queste cose!
 
...ATTO COSTITUTIVO
dell’Associazione denominata
“CONSORZIO CON-SI’ VENETO”........

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Come immaginavo da COEMM & C. non poteva che uscirne l’ennesima sovrastruttura del nulla.

Nella relazione con gli Istituti finanziari, una siffatta associazione ha il medesimo potere contrattuale di qualunque persona che voglia rapportarsi con gli stessi, anzi nella maggior parte dei casi, probabilmente, ancora meno, avendo una capienza patrimoniale pari allo zero e un contenuto degli scopi sociali “fumoso”. Dopo averli letti, la prima domanda che ci si pone è: “ ma cosa fanno alla fin fine queste associazioni?”.

I clemmini che si aspettano da queste strutture il famigerato “quid” o un finanziamento a fondo perso (senza obbligo di restituzione) per i privati cittadini proveniente dalle banche, hanno le stesse probabilità di riceverlo quanto vincere all’enalotto o che gli arrivi un’eredità dallo zio d’america mai conosciuto.
 
d) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del-l’associazione;
??????????????????????????????????????????????????????????????

Si pone spesso la domanda se sia utile o conveniente intestare dei beni, mobili o immobili, ad un’associazione no profit (culturale, onlus, ASD ecc………..). Questa è una decisione da valutare attentamente. Infatti tutti i beni conferiti o intestati all'associazione o che comunque entrano a far parte del suo patrimonio, sono di esclusiva proprietà della stessa e sono in perpetuo destinati al raggiungimento degli scopi o delle finalità stabilite dallo statuto. Conseguentemente, i membri del Consiglio Direttivo o i soci non possono mai dividersi il patrimonio associativo o riottenere i beni conferiti.

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, regola fondamentale è che il patrimonio che residua dalla liquidazione sia devoluto ad altra associazione con scopi simili. Quindi, anche in questo caso i soci non potranno dividersi il patrimonio associativo o riappropriarsi dei beni conferiti.

Quando invece si voglia mettere a disposizione dell'associazione dei beni, senza perderne la proprietà, è possibile concederli in locazione o comodato gratuito. In tal caso si dovrà dare atto delle modalità di conferimento in un verbale di Consiglio Direttivo. Stessa procedura nel caso un socio presti all’ente della somme di denaro per un determinato periodo.
 
Ora capisco la provenienza dei fondi miliardari.

Tanto vale distribuire ai clemmini i soldi del monopoli, probabilmente avrebbero maggior valore e una più alta probabilità di affermarsi come moneta parallela.

Mai una volta che venga seguita una strada etica e corretta. Sempre vicini a quella "finanza sommersa" pericolosa e frequentata da profittatori e falsi operatori finanziari.

State lontani da queste cose!


Io credo davvero che si stia divertendo un mondo a prendere in giro anche i suoi più fedeli sostenitori, mi aspetto che la prossima sia che Zahi Awass gli ha regalato il tesoro di Tutankhamon in cambio dell'iscrizione a Italiaseitop e coemm
 
“ ma cosa fanno alla fin fine queste associazioni?”
Mi collego a questa tua osservazione perchè,incuriosità dalla associazione citata qualche pagina addietro da @kok90, ho cercato informazioni circa il suo oggetto sociale.
Riporto quanto trovato su infoimprese.it

OGGETTO SOCIALE: - LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FIERE, CON E SENZA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, RELAZIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AZIENDE DI QUALSIASI GENERE; - L'AFFITTO DI AZIENDA IN QUALITA' DI LOCATRICE OD AFFITTUARIA. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI AFFERENTI IL SUO OGGETTO, CONTRARRE MUTUI ANCHE IPOTECARI, NONCHE', IN GENERE, QUALSIASI OPERAZIONE NECESSARIA OD UTILE PER CONSEGUIRLO. LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO SOLO IN VIA STRUMENTALE E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, CONCEDERE AVVALLI, FIDEIUSSIONI, NONCHE' CONTRARRE A FAVORE DI TERZI OBBLIGAZIONI CAMBIARIE E DIRETTE DI OGNI NATURA E COMUNQUE PRESTARE GARANZIE IN GENERE ANCHE IPOTECARIE E REALI PURCHE' SI TRATTI DI OPERAZIONI CONNESSE ALL'OGGETTO ED AI FINI CHE ESSA SI PROPONE DI CONSEGUIRE. LA SOCIETA' HA LA FACOLTA' DI RACCOGLIERE, PRESSO I PROPRI SOCI E PRESSO SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C. E PRESSO CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE E NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI, I FONDI NECESSARI, ANCHE RIMBORSABILI E INFRUTTIFERI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NON COSTITUENDO RACCOLTA DI RISPARMIO FRA IL PUBBLICO. RESTANO TASSATIVAMENTE ESCLUSE QUELLE PARTICOLARI ATTIVITA' DI CONSULENZA RISERVATE A SPECIFICHE CATEGORIE PROFESSIONALI, DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, LOCAZIONE FINANZIARIA E/O EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO (ANCHE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI) OVVERO DA ESERCITARSI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, COSI' COME ESPRESSAMENTE RECEPITE E REGOLAMENTATE IN APPOSITE LEGGI SPECIALI, NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' VIETATA DALLA LEGGE.

infoimprese.it
 

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