Fra le principali novità vengono istituti il Registro unico per tutte le associazioni di volontariato, stabilite nuove agevolazioni fiscali e definito in modo puntuale il concetto di Enti del Terzo Settore, cosiddetti "ETS". Il nuovo acronimo sostituisce, ricomprendendoli, tutti gli altri: onlus, odv, aps, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
DEFINIZIONE
Per essere tali, gli enti devono svolgere “attività di interesse generale” (praticamente tutte quelle che possono venire in mente, con davvero poche eccezioni) e avere “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Attività diverse possono essere svolte, come in passato, a condizione che siano secondarie e strumentali. Viene poi istituzionalizzato il fundraising (raccolta fondi), che gli Ets possono svolgere “in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”. Con queste raccolte fondi non si potranno pagare i dipendenti con “compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”, né riservare un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. La differenza retributiva non potrà essere superiore al rapporto uno a otto.
TRASPARENZA
Giro di vite anche sulla trasparenza: gli Ets dovranno redigere un bilancio formato da stato patrimoniale e rendiconto finanziario, integrato da una relazione di missione che descriva il perseguimento delle finalità come da statuto. Gli enti con ricavi o entrate superiori al 1 milione di euro dovranno anche depositare al registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
DETRAZIONI
La detrazione Irpef sale al 30 per cento per le erogazioni liberali, fino a un massimo di 30 mila euro. Le liberalità saranno deducibili dal reddito del donatore (entro il 10 per cento). È istituito infine un credito d'imposta del 65 per cento per le persone fisiche e del 50 per cento per le società che doneranno agli Ets impegnati nel recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
REGISTRO UNICO
Ultima grande novità è l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione, al momento formato da sette sottosezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali (comprese le cooperative sociali); reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore.
Il Codice del Terzo settore è legge
I controlli effettuati sugli Ets verranno messi in pratica dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con la modifica della normativa e l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore, tali controlli saranno sicuramente inaspriti e riguarderanno:
- - la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Runts;
- - il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- - l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts;
- - il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali derivanti dall'iscrizione al registro;
- - il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo.
La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli Ets e del sistema di controlli al fine si assicurare una corretta osservanza del nuovo Codice del Terzo Settore.
LE SANZIONI
In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve denominate ad un qualsiasi componente di un organo associativo dell'ente, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo con l'Ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'Ets che hanno commesso la violazione o che hanno concorso ad essa, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 €.
In caso di devoluzione del patrimonio effettuata in assenza o in deformità del parere dell'ufficio del Runts, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'Ets che hanno commesso la violazione o che hanno concorso ad essa, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.
Chiunque utilizzi illegittimamente la menzione "Ets", "Odv" e "Aps" è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 €. Tale sanzione è raddoppiata se l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi erogazione di denaro o altre utilità.
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