3. Che tale soggetto giuridico si chiamasse Istituto del MCS ed avesse Statuto e Regolamenti in linea (e anche migliori) agli Istituti delle “Casse Peota”.
Le casse peota attive entro una certa data (già operanti) beneficiano di alcune esenzioni. Le altre no.
"7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo
106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo
106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato."
Le Costituende si devono iscrivere all'albo ex art. 106 del tub (albo degli intermediari finanziari) e rispettare tutti i requisiti inclusi quelli di capitale.
A disciplinare queste attività ci sono le leggi che non sono in vigore per gentile concessione del partner esterno,quindi, avrebbe dovuto scrivere: "statuto e regolamenti in linea con le normative vigenti in materia".
Non capisco infine cosa sia, nelle loro intenzioni, questo "istituto del mcs" che nel caso in cui avesse statuto e regolamenti in linea con le attuali normative previste per le costituende "casse peota" (intermediari finanziari a tutti gli effetti) escludo possa regalare denaro.
Ammesso che ci sia vorrei capire quale attinenza con le 1500