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Contanti, il limite scende a 1.000 euro
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).
Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro 999,99 perché il divieto scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e dunque anche alle donazioni. Il limite di 1.000 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai).
Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai 1.000 euro.
Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 dicembre 2011.
Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011.
Ricordiamo che dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la norma secondo cui la girata dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.
se non vi e' chiaro fatevi deflorare non avete altre possibilita'![Muro :wall: :wall:](/images/smilies/muro.gif)
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).
Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro 999,99 perché il divieto scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e dunque anche alle donazioni. Il limite di 1.000 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai).
Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai 1.000 euro.
Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.
Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 dicembre 2011.
Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011.
Ricordiamo che dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la norma secondo cui la girata dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.
se non vi e' chiaro fatevi deflorare non avete altre possibilita'
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