News, Dati, Eventi finanziari debito pubblico ......moneta.....e nonna abelarda

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Fonte: http://seigneuriage.blogspot.it/2013/11/stato-italiano-e-mafia-bancaria-date.html

STATO ITALIANO E MAFIA BANCARIA: DATE IMPORTANTI DEL PRIMO PAPELLO EUROPEO CHE CEDE LA SOVRANITÀ ALLA BCE
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7 FEBBRAIO 1992
Il Trattato di Maastricht (formalmente, il Treaty on European Union o TEU) venne firmato dai membri della Comunità Europea a Maastricht, Olanda. In italia era presidente Francesco COSSIGA che risulta firmatario rappresentato da Gianni De Michelis e Guido Carli. Nella delegazione, Cossiga assente, è presente Giulio Andreotti.
17 FEBRRAIO 1992.
Il pubblico ministero Antonio Di Pietro chiese ed ottenne dal GIPItalo Ghitti un ordine di cattura per l’ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e membro di primo piano del PSI milanese. Chiesa rivelò che il sistema delle tangenti era molto più esteso rispetto a quanto affermato da Craxi. Secondo le sue dichiarazioni, la tangente era diventata una sorta di “tassa”, richiesta nella stragrande maggioranza degli appalti. A beneficiare del sistema erano stati politici e partiti di ogni colore, specialmente quelli al governo come appunto la DC e il PSI. Chiesa fece anche i nomi delle persone coinvolte.
16 MARZO 1992
Il Ministro degli Interni Vincenzo Scotti lanciò un allarme a tutti i prefetti, temendo una serie di attacchi contro la democrazia italiana. Gli attacchi previsti da Scotti erano eventi come l’uccisione di politici o il rapimento del presidente della Repubblica. Anni dopo, l’ex ministro Scotti confesserà a Cirino Pomicino: “Tutto nacque da una comunicazione riservata fattami dal capo della polizia Parisi che, sulla base di un lavoro di intelligence svolto dal Sisde e supportato da informazioni confidenziali, parlava di riunioni internazionali nelle quali sarebbero state decise azioni destabilizzanti sia con attentati mafiosi sia con indagini giudiziarie nei confronti dei leaders dei partiti di governo”.
23 MAGGIO 1992
La Strage di Capaci è l’attentato in cui il 23 maggio 1992, sull’autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci e a pochi chilometri da Palermo, persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. L’attentato ricorda da vicino quello di cui fu vittima nel 30 gennaio 1989 il CEO della Deutsch Bank Alfred Herrhausen, che aveva una posizione “non gradita” sul concambio del Marco tra Germania Est e Germania Ovest in occasione della riunificazione. In ambedue gli attentati i mandanti sono ignoti.
28 MAGGIO 1992
Viene eletto presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Viene ricordato per lo scandalo sui fondi riservati deiservizi segreti (SISDE). I funzionari fornivano versioni di uso “regolare” dei fondi riservati, ma uno degli indagati, Riccardo Malpica, ex direttore del servizio, affermò che Mancino e Scalfaro gli avrebbero imposto di mentire; aggiunse inoltre che il SISDE avrebbe versato ai ministri dell’interno, Scalfaro incluso, 100 milioni di lire ogni mese.
2 GIUGNO 1992.
A bordo del Britannia, il panfilo della Corona d’Inghilterra, un gruppo di manager ed economisti italiani discute con i banchieri britannici della prospettiva delle privatizzazioni nel nostro Paese. Presenti il direttore generale del Tesoro Mario Draghi, George Soros, Romano Prodi, Amato, il presidente dell’Eni Gabriele Cagliari, Beniamino Andreatta (sponsor e mentore di Enrico Letta), i rappresentanti della BZW, la ditta di brockeraggio della Barclay’s, quelli della Baring & Co. e della S.G. Warburg, Riccardo Gallo dell’IRI, Giovanni Bazoli dell’Ambroveneto, Antonio Pedone della Crediop, alti funzionari della Banca Commerciale e delle Generali, ed altri della Società Autostrade, oltre alla stessa regina d’Inghilterra Elisabetta seconda. Dopo quella crociera il 48 per cento delle aziende italiane passò di mano ad aziende straniere, la Banca d’Italia venne privatizzata privatizzandone i partecipanti, la lira svalutò e il Paese si avviò in un declino pilotato.
19 LUGLIO 1992
La strage di via D’Amelio fu un attentato di stampo terroristico-mafioso messo in atto il pomeriggio del 19 luglio 1992 a Palermo in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino, all’epoca Procuratore della Repubblica a Marsala, e la sua scorta. I mandanti rimangono invisibili.
17 SETTEMBRE 1992
Il Senato ratifica il Trattato di Maastricht
• 176 sì, 16 no e un astenuto, il Senato ratifica il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea: oltre al quadripartito (Dc, Psi, Psdi, Pli) votano sì anche Pds, Lega Nord, Pri e Verdi (con l’astensione di Molinari), l’msi vota no perché, spiega il segretario Gianfranco Fini, bisogna «riflettere bene prima di consegnarci mani e piedi alla Bundesbank». La parola passa adesso alla Camera.
Giovedì 29 OTTOBRE 1992
L’Italia ratifica il Trattato di Maastricht
• 403 voti a favore, 46 contrari (Msi e Rifondazione), 18 astenuti (Verdi e Rete più quattro deputati della Lista Pannella su cinque, il quinto, estratto a sorte, ha votato sì), la Camera approva il Trattato di Maastricht (il Senato aveva già detto si a SETTEMBRE), che entra in vigore in Italia l’novembre 1993 (comunicato 2 novembre 1993).
 
venerdì 15 novembre 2013

IL FOGLIO su EUROwitz: occorre un colpo di stato



IL FOGLIO, 15 novembre 2013 - ore 10:31
La terza e ultima puntata del saggio del professor Guarino

L’alleanza per cambiare l’euro

Ristabilire la legalità dei Trattati e rivitalizzare la democrazia. La strategia in un saggio di diritto


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Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal regolamento 1466/97.
Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico.


Cosa fare, dunque?
Non è facile a dirsi. Vi è un ostacolo che potrebbe considerarsi dirimente. Si aggiungono ostacoli connessi. L’ostacolo dirimente è conseguenza diretta della inesistenza di un vertice politico. L’Ue e l’Eurozona costituiscono un organismo “robotizzato” complesso. I titolari degli organi, a tutti i livelli, compresi quelli più elevati, sono tenuti a osservare e a far osservare le norme in vigore. L’avrebbero dovuto fare i titolari degli organi negli anni 1996-1999. Non lo fecero. Purtroppo lo fanno oggi. Vi sono costretti!
Per derobotizzare il sistema occorrerebbe un colpo di stato, diretto alla creazione di un nuovo regime (democratico) o quanto meno per reintrodurre, sia pur tardivamente, quello soppresso nel 1999.



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giovedì 14 novembre 2013

A.Fumagalli e C.Vercellone: Reddito di base incondizionato



http://www.sinistrainrete.info/politica-economica/3090-afumagalli-e-cvercellone-reddito-di-base-incondizionato-come-reddito-primario.html

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EURO-GOLPE: IL REGOLAMENTO N.1466/97



Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto UN GOLPE CHIAMATO EURO, 13-14-15 novembre 2013,
REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO by marco saba


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97 DEL CONSIGLIO
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Publié parmarco saba
Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data...
Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto UN GOLPE CHIAMATO EURO, 13-14-15 novembre 2013
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REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO
11/14/2013
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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

B REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIOdel 7 luglio 1997per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e delcoordinamento delle politiche economiche
(GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1)Modificato da:Gazzetta ufficialen. pag. data

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Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 L 174 1 7.7.20051997R1466

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BREGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIOdel 7 luglio 1997per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilanciononché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche econo-miche
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'arti-colo

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, paragrafo 5,vista la proposta della Commissione (
1
),deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (
2
),
(1)
considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiet-tivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e aduna crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
(2)
considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamentodelle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 delConsiglio (
3
), volto ad accelerare e chiarire le modalità di attua-zione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzionedel Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità ecrescita (
4
) nella quale, in conformità dell'articolo D del trattatosull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi aifini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità ecrescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a mediotermine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilanciovicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Statimembri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misuredi bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguiregli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenzaogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino unasignificativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;
(3)
considerando che nella terza fase dell'Unione economica e mone-taria (UEM) gli 'Stati membri sono chiaramente vincolati dal trat-tato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollon. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, para-grafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa allaterza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 dicercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi alRegno Unito;
(4)
considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termineconsistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare lenormali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblicoentro il valore di riferimento del 3 % del PIL;
(5)
considerando che è opportuno integrare la procedura di sorve-glianza multilaterale di cui all'articolo

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, paragrafi 3 e4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consi-1997R1466

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2
(
1
) GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9.(
2
) Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16.12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GUn. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997).(
3
) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.(
4
) GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.


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B
glio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della neces-sità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;
(6)
considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cuiall'articolo

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99

, paragrafi 3 e 4 dovrebbe inoltre conti-nuare ad esercitarsi su ogni aspetto dell'evoluzione economica inciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché sullacoerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massimadi cui all'articolo

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, paragrafo 2; che, ai fini delcontrollo di tale evoluzione, è opportuno presentare informazionisotto forma di programmi di stabilità e di programmi di conver-genza;
(7)
considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturatacon i programmi di convergenza nelle prime due fasi dell'Unioneeconomica e monetaria;
(8)
considerando che gli Stati membri che adotteranno la monetaunica, denominati nel prosieguo «Stati membri partecipanti»avranno raggiunto, a norma dell'articolo 109 J, un alto grado dìconvergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sosteni- bile della finanza pubblica; che in detti Stati membri è necessariomantenere posizioni di bilancio equilibrate per sostenere la stabi-lità dei prezzi e per rafforzare le condizioni favorevoli di unacrescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che ènecessario che gli Stati membri partecipanti presentino programmia medio termine, denominati nel prosieguo «programmi di stabi-lità»; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi;
(9)
considerando che gli Stati membri che non adotteranno la monetaunica, denominati nel prosieguo «Stati membri non partecipanti»,dovranno perseguire politiche volte a raggiungere un alto gradodi convergenza sostenibile; che è necessario che tali Stati membri presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo«programmi di convergenza»; che è necessario definire i princi- pali contenuti di tali programmi di convergenza;
(10)
considerando che nella risoluzione del 17 giugno 1997 sull'istitu-zione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unioneeconomica e monetaria il Consiglio europeo ha enunciato orienta-menti politici fermi in base ai quali sarà istituito un nuovo mecca-nismo di cambio nella terza fase dell'UEM denominato nel prosieguo «ERMI»; che le valute degli Stati membri non parteci- panti che aderiranno all'ERM2 avranno una parità centralerispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle loro politiche; cheTERM2 aiuterà a proteggere tali Stati membri e gli Stati membriaderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valu-tari;che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio,gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, poli-tiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso dicambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nomi-nale;
(11)
considerando che la duratura convergenza dei dati economicifondamentali costituisce una condizione indispensabile per lastabilità sostenibile dei cambi;
(12)
considerando che occorre stabilire un calendario per la presenta-zione dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenzae dei relativi aggiornamenti;
(13)
considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è necessario che gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di stabilità e di convergenza;
(14)
considerando che il Consiglio, nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e i programmi di convergenza, in partico-lare il loro obiettivo di bilancio a medio termine o il percorso di1997R1466

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avvicinamento a tale obiettivo, deve tener conto delle pertinenticaratteristiche cicliche strutturali dell'economia di ciascuno Statomembro;
(15)
considerando che in tale contesto occorre rivolgere particolareattenzione alle divergenze significative delle posizioni di bilanciorispetto all'obiettivo di un saldo prossimo al pareggio o attivo;che è opportuno che il Consiglio allerti tempestivamente gli Statimembri al fine di evitare che il disavanzo pubblico dei medesimidiventi eccessivo; che, in caso di persistente scostamento, èopportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione ela renda pubblica; che per gli Stati membri non partecipanti ilConsiglio ha la facoltà di presentare raccomandazioni sulle azionida intraprendere per attuare i rispettivi programmi di conver-genza;
(16)
considerando che tanto i programmi di stabilità quanto i programmi di convergenza rispettano le condizioni di conver-genza economica di cui all'articolo 104 C del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:SEZIONE 1
OBIETTIVO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto,alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabi-lità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianzamultilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio per preveniretempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche econo-miche.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intendono per «Stati membri parteci- panti» gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conforme-mente al trattato e per «Stati membri non partecipanti» quelli che nonhanno adottato la moneta unica.

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SEZIONE 1
bis
OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 2
bisCiascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a mediotermine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezzarispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicuranorapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentonomargini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottatol

euro e per quelli che fanno parte dell

ERM2 gli obiettivi di bilancio amedio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabi-lita tra il

1 % del PIL e il pareggio o l

attivo, in termini corretti per ilciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.L

obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro puòessere riveduto in occasione dell

attuazione di importanti riforme struttu-rali e, in ogni caso, ogni quattro anni.1997R1466

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B
SEZIONE 2
PROGRAMMI DI STABILITÀ
Articolo 3
1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e allaCommissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodicodella sorveglianza multilaterale di cui all'articolo

M1
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del trat-tato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una baseessenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sosteni- bile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.
2.
Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

M1
a) l

obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicina-mento a tale obiettivo per l

avanzo/il disavanzo delle pubblicheamministrazioni, nonché l

andamento previsto del rapportodebito pubblico/PIL;

B
b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia,nonché sulle altre principali variabili economi-che rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione el'inflazione;

M1
c) una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un

analisidettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riformestrutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costia lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale dicrescita;

B
d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle princi- pali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

M1
e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorsodi avvicinamento all

obiettivo di bilancio a medio termine.

B
3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldodi bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapportotra debito pubblico e PIL nonché delle principali ipotesi economiche dicui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua ed inclu-dono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre annisuccessivi.
Articolo 4
1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1
o
marzo 1999.Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. GliStati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momentosuccessivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalladecisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla monetaunica.2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.
Articolo 5

M1
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato dicui all

articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell

ambito dellasorveglianza multilaterale di cui all

articolo 99 del trattato stesso,l

obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro1997R1466

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M1
interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma èfondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all

obiettivo di bilancio a medio termine siaadeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l

obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all

o- biettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Statomembro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altremisure temporanee, richiesto per conseguire l

obiettivo di bilancio amedio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. IlConsiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è statocompiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Nel definire il percorso di aggiustamento verso l

obiettivo di bilancio amedio termine per gli Stati membri che non l

hanno ancora raggiunto enel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Statimembri che l

hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto unopportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all

obiettivo a medio termineentro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell

at-tuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti dicontenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabilesulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.Un

attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni cheintroducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbliga-torio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano similiriforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamentoverso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall

obiettivo stesso,con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastroa gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea eche sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valoredi riferimento del disavanzo.

B
Il Consiglio esamina inoltre se il programma di stabilità faciliti un piùstretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche econo-miche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi dimassima per le politiche economiche.2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di stabi-lità di cui al paragrafo 1 entro al massimo

M1
tre mesi

dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione dellaCommissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo

M1
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, formula un parere sul programma. Se, conformementeall'articolo

M1
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, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio invita, nel suo parere,lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato dicui all'articolo

M1
114

sulla base della valutazione della Commis-sione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminatianche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 6
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo

M1
99

, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Statimembri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comi-tato di cui all'articolo

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, in particolare allo scopo di indivi-duare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicina-mento a tale obiettivo definito nel programma per il saldo di bilanciodella pubblica amministrazione.1997R1466

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B
2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamentoa tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente ildeterminarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro inte-ressato una raccomandazione, a norma dell'articolo

M1
99

, para-grafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che loscostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine odal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, ilConsiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo

M1
99

, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti pronta-mente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.
SEZIONE 3
PROGRAMMI DI CONVERGENZA
Articolo 7
1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio ealla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio perio-dico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo

M1
99

nellaforma di un programma di convergenza, che costituisce una base essen-ziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile efavorevole alla creazione di posti di lavoro.2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:

M1
a)
l

obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamentoa tale obiettivo per l

avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministra-zioni, nonché l

andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra taliobiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio;

B
b)
le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonchésulle altre principali variabili economi-che rilevanti per la realizza-zione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

M1
c)
una stima quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio edelle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un

analisi dettagliata delrapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che produ-cano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine,compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;

B
d)
l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principaliipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;

M1
e)
se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso diavvicinamento all

obiettivo di bilancio a medio termine.

B
3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldodi bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapportotra debito pubblico e PIL nonché le principali ipotesi economiche di cuial paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono,oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni succes-sivi.
Articolo 8
1. I programmi di convergenza sono presentati prima del 1
o
marzo1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.1997R1466

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B
2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di convergenza edi programmi aggiornati.
Articolo 9

M1
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato dicui all

articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell

ambito dellasorveglianza multilaterale di cui all

articolo 99 del trattato stesso,l

obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membrointeressato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma èfondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all

obiettivo di bilancio a medio termine siaadeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l

obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all

o- biettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se unmaggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi dicongiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi dicongiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri che fanno partedell

ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per ilciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee,richiesto per conseguire l

obiettivo di bilancio a medio termine con lo0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Nel definire il percorso di aggiustamento verso l

obiettivo di bilancio amedio termine per gli Stati membri che non l

hanno ancora raggiunto enel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Statimembri che l

hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto unopportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all

obiettivo a medio termineentro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell

at-tuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti dicontenimento dei costi a lungo termine, compreso anche il rafforzamentodel potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantifica- bile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.Un

attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni cheintroducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbliga-torio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano similiriforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamentoverso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall

obiettivo stesso,con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastroa gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea eche sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valoredi riferimento del disavanzo.

B
Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politicheeconomiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indi-rizzi di massima per le politiche economiche.2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi diconvergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo

M1
tre mesi

dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazionedella Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo

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114

, formula un parere sul programma. Se, conformementeall'articolo

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, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invitalo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.3. I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comi-tato di cui all'articolo

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sulla base della valutazione dellaCommissione; se necessario i programmi aggiornati possono essereesaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.1997R1466

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Articolo 10
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo

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, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagliStati membri non partecipanti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2,lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cuiall'articolo

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del trattato, in particolare allo scopo di indivi-duare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicina-mento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilanciodella pubblica amministrazione.Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membrinon partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza,al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità edi evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazionieccessive del tasso di cambio nominale.2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamentoa tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente ildeterminarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro inte-ressato una raccomandazione, a norma dell'articolo

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99

, para-grafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che loscostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine odal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, ilConsiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo

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99

, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti pronta-mente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 11
Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regola-mento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo

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, paragrafo 3.
Articolo 12
Conformemente all'articolo

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, paragrafo 4, secondo comma,nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e laCommissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilate-rale svolta nel quadro del presente regolamento.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1
o
luglio 1998.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.1997R1466

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EURO-GOLPE: IL REGOLAMENTO N.1466/97



Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto UN GOLPE CHIAMATO EURO, 13-14-15 novembre 2013,
 
mercoledì 13 novembre 2013

IL FOGLIO, GUARINO: dal 1997, tutti gli EURO sono FALSI



IL FOGLIO, 13 novembre 2013 - ore 13:00
Un golpe di nome euro

Se la moneta unica fosse tecnicamente un “colpo di stato” contro paesi membri e cittadini? Per non cadere dal pero, saggio (a puntate) del giurista Guarino


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Da oggi, e per i prossimi due giorni, pubblicheremo a puntate un saggio di Giuseppe Guarino, già ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma, già ministro delle Finanze (1987) e dell’Industria (1992-’93). La tesi del professore è che all’origine della moneta unica si sia realizzato un “colpo di stato”, attraverso un preciso regolamento comunitario, il numero 1466/97. Approfittando della fortissima volontà dei governi del tempo di superare a tutti i costi “l’esame” – sul fronte dei conti pubblici, per esempio – necessario a entrare nella nuova area valutaria, la Commissione fece approvare infatti un regolamento che avrebbe vincolato in maniera decisa le leve della politica economica fino ad allora in mano agli stati membri.


Il ragionamento di Guarino è lungo ma non oscuro, narrato con stile piano, a disposizione – per volontà dello stesso autore – di chi lo volesse confutare. Qualcuno potrebbe sostenere, forse non a torto, che non di soli formalismi giuridici è costituito il processo d’integrazione europea. Ciò detto, è un fatto che pezzi d’establishment guardino con ansia crescente alle prossime elezioni europee, ritenute facile terreno di caccia per “populisti” anti moneta unica. Ieri pure l’agenzia di rating Moody’s ha parlato di rischi “non trascurabili” che in Italia “i partiti anti-euro prendano il potere con un programma di uscita dall'euro”. Guarino obbliga a confrontarsi con una lettura critica ma acuta, nient’affatto dozzinale, del tipo di mentalità dominante nella storia dell’integrazione europea. A meno di non accontentarsi di vivere in un’èra in cui tutte le vacche sono populiste, buona lettura. (mvlp)

Una espressione usata anche in atti formali, compreso il molto recente cosiddetto Fiscal compact (art. 1, comma 1) è quella di “Unione economica e monetaria” (Uem).L’Unione monetaria non è stata realizzata. L’Unione economica non è stata creata. Le monete circolanti con “valore legale” nell’Unione erano tredici al 1° gennaio 1999, data del lancio. Una, l’euro, moneta comune di undici stati. La sterlina e la peseta, “monete nazionali”. Oggi le monete sono dodici, di cui una, l’euro, moneta comune, undici, monete nazionali.
L’Unione economica non è stata creata. L’Atto unico europeo (Aue) e il Trattato dell’Unione europea (Tue), che sono i due Trattati ai quali ne viene attribuito il merito, si sono limitati a creare un “mercato unico”. E’ un grande spazio economico nel quale si applicano, come dominanti, i principi della libera iniziativa privata (libertà di impresa) e della più ampia apertura. Oggi la maggior parte dei rapporti economici del globo sono retti da discipline ispirate ai medesimi principi della libera iniziativa privata, quindi della libertà di impresa, in un mercato aperto. Si è costruito a livello quasi mondiale un mercato “unico”. Nessuno lo definirebbe “Unione economica”.
Il “mercato comune” formò oggetto precipuo dell’Aue, integrato successivamente dal Tue. Il Tue ha disciplinato oggetti nuovi, in modo particolare ha dettato una disciplina generale sull’attività economica e sui bilanci degli stati, quindi implicitamente sulla moneta comune.
Alle norme che avrebbero influito sulla concretizzazione della “moneta comune” si pose mano negli ultimi mesi di discussione sul Tue. A quel punto molti capisaldi della disciplina della moneta erano stati già fissati. La moneta sarebbe stata comune non a tutti gli stati dell’Unione, ma solo a quelli che si sarebbero assoggettati alla sua specifica disciplina. La decisione scaturì dalla indisponibilità del Regno Unito a rinunciare alla sua storica moneta, la sterlina. L’Unione, senza il Regno Unito, sarebbe nata monca. Fu concessa al Regno Unito la clausola dell’“opting out”. Avrebbe potuto aderire all’euro, dimostrando di averne i requisiti, in qualsiasi momento successivo. Concessa al Regno Unito, la clausola non poté essere negata alla Danimarca. Fu concessa di fatto, in assenza di deroga formale, alla Svezia, il primo paese ad aderire all’Ue, dopo la stipula del Trattato. L’art. 109 k) ha finito per contemplare due distinte categorie di paesi membri, quelli ammessi all’euro, denominati senza deroga, e quelli che continuano ad avvalersi della propria moneta, denominati “paesi con deroga”. L’art. 109 k) indica gli articoli del Tue che si applicano ai soli paesi senza deroga.

Come il Regno Unito aveva dichiarato che non avrebbe rinunciato alla sterlina, così la Germania precisò che avrebbe aderito all’Unione e alla moneta unica solo se questa fosse risultata simile al marco. Il marco era la moneta storica della Germania. In attuazione di un indirizzo politico assunto sin dall’inizio, il governo federale coadiuvato dalla Bundesbank si attenne con rigore a criteri antinflazionistici per garantire duratura stabilità al valore della moneta, e conseguentemente uno sviluppo armonioso, equilibrato, continuo della economia. L’obiettivo della stabilità della moneta comportava, nelle valutazioni di Otto Pöhl, presidente della Bundesbank, condivise da Jacques Delors, presidente della Commissione, e poi dai rappresentanti di tutti gli altri paesi, che venissero fissati limiti all’indebitamento di ciascuno stato membro nelle percentuali, rispetto al pil, del 3 per cento nell’indebitamento annuale, del 60 per cento nel debito totale. Al dibattito finale presero parte attiva le delegazioni italiana e britannica.
Prima che ci si accordasse sulle caratteristiche della moneta, erano state concordate misure che avrebbero condizionato l’intera architettura del sistema. Gli stati avrebbero partecipato all’Unione conservando il loro carattere sovrano. Avrebbero ceduto non la sovranità, ma l’esercizio della stessa, in ambiti vasti, che sarebbero stati predeterminati. Le competenze dell’Unione sarebbero state solo quelle specificamente contemplate dal Trattato. Le risorse dell’Unione sarebbero state, oltre i ricavi dei dazi esterni e di poche altre entrate, quelle trasferite all’Unione dagli stati (definite “proprie”). Il bilancio dell’Unione sarebbe dovuto risultare ogni anno in pareggio. Ne discendeva che l’Unione non avrebbe potuto indebitarsi. Nelle materie di sua competenza, l’Unione avrebbe emesso regolamenti e direttive, con efficacia vincolante diretta negli stati membri. Norme del Tue, integrative dell’Aue, avrebbero vietato aiuti di stato ed evitato la formazione di posizioni dominanti nel mercato.
L’Aue aveva consacrato la libertà di movimento, oltre che delle merci, delle persone, del diritto di stabilimento e anche dei capitali, compresi quelli a breve. L’Unione avrebbe promosso la liberalizzazione del commercio internazionale con abbattimento generalizzato dei dazi doganali. La direttiva Ue, avente ad oggetto la libera circolazione dei capitali a breve, era stata adottata dalla Commissione e recepita dai paesi membri ancora prima del completamento del disegno dell’Unione.

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Questo è il quadro, contenente un numero elevato di punti fermi, nel quale le delegazioni si accinsero a inserire le norme che in modo diretto o indiretto avrebbero caratterizzato la nuova moneta.
La disciplina avrebbe dovuto conformarsi a quella del marco in tre aspetti fondamentali.
a) Avrebbe dovuto essere diretta all’obiettivo di promuovere una crescita rispondente alle caratteristiche fissate nell’art. 2 Tue. Una crescita cioè “sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra stati membri”.
b) Il compito di provvedere allo sviluppo sarebbe spettato distintamente a ciascuno stato, il quale vi avrebbe provveduto nell’interesse proprio e dell’Unione, con la propria politica economica (artt. 102 A, 103 Tue).
c) Agli stati avrebbero dovuto essere attribuiti mezzi e/o strumenti necessari per il perseguimento dell’obiettivo della crescita. Qui i progettisti (gli “architetti del sistema”) dovettero constatare che la generalità dei mezzi adoperati dagli stati esterni all’Unione europea, cioè dalla generalità dei futuri competitori, era di fatto preclusa da punti fermi non più modificabili. I quali peraltro, in dipendenza delle preclusioni introdotte, indicavano l’unica strada rimasta libera, che sarebbe stato quindi necessario percorrere, quella dell’indebitamento. Se esistono fattori valorizzabili e non si dispone di risorse da investire, il ricorso all’indebitamento è indispensabile per cogliere le occasioni favorevoli. Potrebbero non più ripetersi.

Qualora il sistema, nel suo funzionare in modo fisiologico non produca risorse, se ci si preclude ogni possibilità di cogliere occasioni produttive, è la crescita a essere ostacolata. All’indebitamento va fatto ricorso nel rispetto della “golden rule”. L’investimento frutto dell’indebitamento deve, secondo una previsione ragionevole, produrre profitti in misura superiore al suo costo. Diversamente si avrebbe crescita del debito e del suo costo complessivo. I valori del 3 per cento per l’indebitamento e del 60 per cento per il debito totale, riferiti al pil, potevano basarsi, al tempo in cui furono adottati, sulla esperienza pluridecennale di grandi economie (quella tedesca e anche quella degli Stati Uniti). Furono approvati: 3 e 60 per cento costituivano il limite che avrebbe garantito la “stabilità” della moneta e della economia.
Qui si inserì la proposta della delegazione italiana, appoggiata dagli inglesi. Guido Carli, ministro del Tesoro e capo della delegazione, la attribuisce nelle sue memorie (“Cinquant’anni di vita italiana”, edizioni Laterza) alla propria “caparbietà”. Non si potevano far dipendere le sorti di una economia dalle condizioni che sarebbero state accertate in date prefissate. Avrebbero potuto essere sconfessate dalla notte al mattino, potevano dipendere da cause eccezionali, avrebbero potuto in ipotesi costituire il frutto di dati inesatti. Furono così approvati tre emendamenti, due dei quali hanno formato oggetto degli alinea della lett. a) del n. 2, l’altro della lett. b) dell’art. 104 c). Nella sua redazione definitiva, l’art. 104 c), n. 2, ha stabilito che l’esame della conformità alla disciplina di bilancio dovesse avvenire “sulla base” di due criteri, di cui uno alle lett. a) e b) dello stesso n. 2. Ai due criteri bisogna dunque attenersi nella interpretazione e applicazione dei valori di riferimento. Negli emendamenti accolti si fa obbligo di tenere conto della tendenza ad avvicinarsi al valore di riferimento e di eventuali cause eccezionali o temporanee che potessero avere provocato il superamento.
Agli architetti del sistema era stato attribuito il compito di realizzare a mezzo di norme astratte una moneta corrispondente al marco, che garantisse ai paesi membri e quindi all’Unione uno sviluppo duraturo, armonioso, sostenibile, corrispondente a quello realizzatosi in Germania negli antecedenti quaranta anni. Gli architetti si attennero al modello. Hanno assolto il compito assegnato in modo puntuale. Disegnarono un progetto la cui attuazione avrebbe potuto e dovuto garantire una crescita duratura e sostenibile. Protagonisti ne sarebbero stati gli stati membri, vincolati all’obiettivo della crescita. Gli stati avrebbero prodotto crescita nell’esercizio della più tipica espressione della attività politica, la politica “economica”. Gli architetti erano consapevoli che a favore della crescita, avrebbero concorso gli effetti benefici di due fattori produttivi: l’abolizione fisica delle dogane, cui gli studi preparatori avevano accreditato una influenza sulla crescita nella misura dal 2 al 6 per cento a seconda della collocazione dello stato, e l’eliminazione dei costi di transazione tra i paesi aderenti alla moneta comune, che a sua volta avrebbe dovuto produrre un più 0,7 per cento ad anno nella crescita.
Si aggiungeva ora il potere politico di indebitarsi sino ai limiti di cui al prot. n. 6, da interpretarsi e applicarsi secondo i criteri vincolanti di cui all’art. 104 c) Tue. Avrebbe dovuto essere sufficiente.
Fin qui la disciplina formale della moneta. Il passo successivo consistette nel prevedere una fase transitoria diretta a creare condizioni di sufficiente omogeneità tra i paesi membri ammessi all’euro ed evitare che, avvenuto il passaggio alla terza fase, quella “a regime”, i più forti prevalessero sui più deboli. La disciplina della fase transitoria della omogeneizzazione è contenuta nel protocollo n. 6. Furono assunte a riferimento le medie attinenti ai due aspetti più rilevanti (tassi di inflazione, tassi dei titoli a lungo termine) dei tre stati migliori. Sarebbero stati consentiti divari dal modello entro margini prestabiliti (1,5 punti per il tasso di inflazione; 2 punti nel tasso di interesse a lungo termine). Anteriormente al 1° luglio 1998 si sarebbe tenuto uno scrutinio con il quale, nel rispetto di un’apposita procedura, si sarebbero valutati i risultati raggiunti e sarebbero stati ammessi all’“euro” i paesi che avessero soddisfatto le condizioni prescritte. Lo scrutinio si tenne il 3 maggio 1998. Undici stati superarono lo scrutinio. Il dodicesimo (la Spagna) fu inquadrato tra gli stati con deroga. Sarebbe stato ammesso tra quelli senza deroga l’anno successivo.

L’espressione “colpo di stato” viene usata quando si modifica in aspetti fondamentali il sistema costituzionale di uno stato, con violazione delle norme costituzionali vigenti. Il colpo di stato viene attuato con maggiore frequenza con la forza. Nei tempi più antichi uccidendo, anche con il veleno, il sovrano. Il 1° gennaio 1999 un colpo di stato è stato effettuato in danno degli stati membri, dei loro cittadini, e dell’Unione. Il “golpe” è stato realizzato non con la forza, ma con fraudolenta astuzia. L’affermazione può apparire “stupefacente”. Obiettivamente lo è. La assoluta incredulità è una reazione del tutto naturale e comprensibile.
Per la dimostrazione occorre indicare:
a) quali sono i poteri costituzionali degli stati membri e quali gli aspetti fondamentali del diritto dell’Unione che hanno formato oggetto del “golpe”; b) con quali atti il “golpe” è stato realizzato e quali ne sono stati gli autori; c) in cosa sono consistite le astuzie fraudolente, alle quali si è fatto riferimento.

a1) Si risponde separatamente per gli stati membri e per l’Unione. Il Tue non contempla alcuna procedura specifica per le sue variazioni. In quanto Trattato multilaterale di diritto internazionale, sarebbe stato un dovere dell’Unione che i suoi organi competenti lo rispettassero e lo facessero rispettare. Non avrebbero dovuto consentire che modifiche di aspetti fondamentali del sistema si producessero in assenza di un nuovo Trattato. La disciplina introdotta con fraudolenza formò invece oggetto di un regolamento previsto dal Trattato in funzione di un unico e specifico compito. Adottare indirizzi di massima al fine del coordinamento delle “politiche economiche” degli stati membri (artt. 102 A, 103, Tue). Il diritto costituzionale degli stati membri è stato violato perché non sono state osservate le norme costituzionali interne da osservarsi nella ratifica dei Trattati. La sovranità degli stati membri è stata vulnerata perché è stata loro sottratta la funzione “esclusiva” da esercitarsi, singolarmente e come gruppo, di promuovere lo sviluppo dell’Ue e della zona euro con le proprie “politiche economiche”. La costituzione degli stati è stata violata perché sono stati imposti ai loro organi interni obblighi e condotte che i rispettivi ordinamenti costituzionali non contemplano.
b1) Il golpe è stato attuato a mezzo del regolamento 1466/97. Per la formazione del regolamento, come si è detto, si è fatto ricorso alla procedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) Tue che, nello stesso momento in cui è stata utilizzata, è stata anche violata perché ce se ne è avvalsi per uno scopo diverso dall’unico previsto. La procedura di cui agli artt. 103, n. 5 e 189 c) Tue in nessun modo avrebbe potuto essere impiegata per modificare norme fondamentali del Trattato. L’essersene avvalsi configura una ipotesi non di semplice illegittimità, bensì di incompetenza assoluta. Gli atti adottati sono di conseguenza non illegittimi, ma nulli/inesistenti.
b2) Le persone fisiche, alle quali far risalire l’attuazione del golpe e dei mezzi fraudolenti per realizzarlo sono ignote. Non si conosce né chi ne sia stato l’ideatore, né il nome dell’estensore materiale del testo del regolamento. Una inchiesta del Parlamento europeo potrebbe ancora identificarli. La responsabilità formale del “golpe” è dei membri della Commissione e dei titolari degli organi dell’Unione e dei governi dei paesi membri che parteciparono in ciascuna delle fasi alla procedura di formazione del regolamento 1466/97.
c1) Gli assetti fondamentali, modificati illegalmente dal reg. 1466/97, sono diversi per l’Unione e per gli stati membri. Quanto all’Unione è stato modificato, in modo radicale e irreversibile, l’obiettivo principale, consistente (artt. 2 e 3 Tue) nel conseguimento di uno sviluppo dalle caratteristiche e secondo le modalità previste nei suddetti articoli e nell’aver abrogato, per avere regolato in modo diverso la intera materia, l’art. 104 c) Tue, contenente la disciplina dei mezzi di cui gli stati si sarebbero potuti avvalere per l’adempimento all’obbligo di promuovere sviluppo.
Quanto agli stati, l’illecita variazione consiste nell’averli privati, con l’abrogazione degli artt. 102 A, 103, 104 c) Tue, nonché di altri connessi, a mezzo di norme (quelle del reg. 1466/97) regolanti in modo diverso l’intera materia, degli unici poteri politici ad essa attribuiti in funzione alla conduzione economica dell’Unione.
c2) Il reg. 1466/97 malgrado la sua apparente innocenza, oltre a modificare la disciplina di vertice dell’Unione e degli stati, ha inciso sul carattere fondamentale dell’Unione, in assenza del quale gli stati non sarebbero stati legittimati a parteciparvi, quello della “democraticità”. E’ l’affermazione che tra tutte genera la massima incredulità.

Tutto ha origine dal sospetto di alcuni degli stati più forti che qualcuno dei più deboli, per superare lo scrutinio, si sarebbe avvalso di dati non veritieri. E’ ipotizzabile che a ciò si debba l’origine del reg. 1466/97. Sarebbe stato il rimedio ove effettivamente qualcuno degli stati membri fosse riuscito a superare lo scrutinio senza averne il diritto. Il rimedio non avrebbe condotto alla guarigione. Avrebbe prodotto danni gravi. Dimostratisi poi irreversibili. Va aggiunto che a fine 1996 gli andamenti delle economie degli stati membri suscitavano preoccupazioni. Il rapporto debito/pil negli stati principali era cresciuto a un livello e con rapidità non previsti. Il debito francese dall’iniziale 35 per cento in rapporto al pil era passato al 58,7 per cento, quello tedesco dal 40 al 59,8 per cento, quello italiano dal 100,8 al 116.8 per cento. Era stato preventivato che nella fase transitoria vi sarebbe stato un rallentamento del pil. Ma si registrava un deterioramento superiore alle previsioni. Si dubitò della effettiva capacità delle norme a realizzare gli obiettivi assegnati, in particolare sulla effettiva corrispondenza della nuova moneta al vecchio marco. Si pensò di superare ogni incertezza, rafforzando la “stabilità”, assumendola a oggetto di un vincolo di carattere generale. A maggior ragione la dimostrazione della soppressione del regime democratico dovrà essere analitica e precisa nei dettagli. Riceverà conferma dagli effetti concretamente prodottisi.
In cosa è consistito il disegno “fraudolento” che ha portato alla approvazione del reg. 1466/97? La procedura utilizzata non era stata mai impiegata e non avrebbe mai più potuto esserlo nella sua portata originaria in quanto con il reg. 1466/97 sono state cancellate le “politiche economiche” degli stati che della disciplina degli artt. 102 A e 103 del Tue costituivano il presupposto.
La procedura del regolamento era iniziata nel novembre 1996. Il primo atto pubblicato è apparso sulla Gazzetta ufficiale del 6 dicembre di quell’anno. A quel tempo l’attenzione degli stati membri era concentrata sullo scrutinio di ammissione all’euro, che avrebbe dovuto tenersi entro il 31 dicembre 1996 (art. 109 J). Era stato poi rinviato al 1998. La nuova moneta suscitava grandi speranze. Non si prestò attenzione al reg. 1466/97. Era un atto che non incideva sullo scrutinio. Riguardava il periodo successivo. Il testo ne prevedeva l’entrata in vigore al 1° luglio 1998. Ce se ne sarebbe occupati quando fosse venuto il suo tempo, sempre che si fosse superato lo scrutinio. Il testo del regolamento era scritto in modo rassicurante. Prometteva (art. 3, n. 1) una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro. A voler essere pignoli, il vigore era qualcosa di più e di diverso di quanto l’art. 2 Tue esigeva e prometteva.

La procedura del reg. 1466/97 si è chiusa con la deliberazione del Consiglio del 7 luglio 1997. Gli stati partecipavano al Consiglio con un rappresentante a livello ministeriale abilitato a impegnare il rispettivo governo (art. 146 Tue). Gli stati se potevano essere giustificati per non avere prestato sufficiente attenzione al testo del regolamento alla data, anteriore al novembre 1996, della prima delibera del Consiglio, nel 1997 non avrebbero potuto disinteressarsi della sorte che li attendeva una volta superato lo scrutinio. Non è avvenuto. E’ lecito il sospetto che vi abbia influito la sapiente scelta delle date.
L’adozione del regolamento avvenne il 7 luglio 1997. Era il tempo in cui la Commissione avrebbe cominciato a esaminare la documentazione presentata dagli stati ai fini dello scrutinio. Il 25 marzo 1998 la Commissione formulò la proposta per l’ammissione di undici stati sui dodici aspiranti. La Spagna sarebbe stata rinviata all’anno successivo. Il Consiglio, nella composizione di capi di stato o di governo, fece sua la proposta della Commissione. Il reg. 1466/97 fissava (art. 13) esso stesso la data della sua entrata in vigore al 1° luglio 1998. Per quale ragione se ne era richiesta l’adozione da parte degli stati prima che venisse effettuato lo scrutinio e se ne conoscesse l’esito se il regolamento avrebbe dovuto e potuto applicarsi solo agli stati ammessi?
“Caro stato membro – sembra sentire che la richiesta di adesione quasi sussurrasse – se non firmi subito, il consenso all’ingresso nell’euro potrebbe essere problematico”. Un ricatto frutto della casualità delle date o intenzionale?

Alla base di ogni moneta vi è sempre una disciplina giuridica. Può essere quella propria di un regime di mercato, quella di un regime di stampo collettivista, o quella di una economia mista. Queste tipologie, diverse tra loro, hanno un elemento in comune. Alla gestione della moneta è sempre preposta una autorità politica facente parte dell’organismo di vertice. Nei regimi di mercato l’autorità politica è coadiuvata dal responsabile della Banca centrale. L’euro costituisce il primo esempio di una moneta in cui, secondo la disciplina del Trattato, vertici politici, pur partecipando alla gestione della moneta, non ne avrebbero avuto la responsabilità esclusiva. Avrebbe avuto parte nella gestione e vi avrebbe esercitato un ruolo dominante, una disciplina astratta. La specificità della nuova moneta, l’euro, sarebbe stata desumibile dalla disciplina alla quale il Tue l’assoggettava.
Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. (continua domani)
di Giuseppe Guarino
Pilati La hybris di Bruxelles
 

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