97 DEL CONSIGLIO
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marco saba
Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data...
Il 1° gennaio 1999 è stata immessa sui mercati la moneta disciplinata dal reg. 1466/97.Se si accerterà che la disciplina del regolamento è diversa, anzi opposta rispetto a quella del Tue, bisognerà concludere che l’euro circolante dal 1° gennaio 1999 è un’altra moneta rispetto a quella del Trattato. Questa nuova moneta usa il nome e i simboli di quella voluta dal Trattato. La moneta disciplinata dal Trattato è l’unica “autentica”. Non essendo avvenuto il suo lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’“euro autentico” è una moneta mai nata. Quella che usurpa il suo nome, e che è stata presentata come se fosse quella del Trattato e in quanto tale accettata nei mercati, è una moneta falsa che, nascoste le proprie natura e identità, si appropria di quelle dell’euro autentico. Vedi: IL FOGLIO, inserto UN GOLPE CHIAMATO EURO, 13-14-15 novembre 2013
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REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO
11/14/2013
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original
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►
B REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIOdel 7 luglio 1997per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e delcoordinamento delle politiche economiche
(GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1)Modificato da:Gazzetta ufficialen. pag. data
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Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 L 174 1 7.7.20051997R1466
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27.07.2005
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BREGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIOdel 7 luglio 1997per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilanciononché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche econo-miche
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'arti-colo
►
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◄
, paragrafo 5,vista la proposta della Commissione (
1
),deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (
2
),
(1)
considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiet-tivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e aduna crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
(2)
considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamentodelle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 delConsiglio (
3
), volto ad accelerare e chiarire le modalità di attua-zione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzionedel Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità ecrescita (
4
) nella quale, in conformità dell'articolo D del trattatosull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi aifini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità ecrescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a mediotermine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilanciovicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Statimembri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misuredi bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguiregli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenzaogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino unasignificativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;
(3)
considerando che nella terza fase dell'Unione economica e mone-taria (UEM) gli 'Stati membri sono chiaramente vincolati dal trat-tato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollon. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, para-grafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa allaterza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 dicercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi alRegno Unito;
(4)
considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termineconsistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare lenormali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblicoentro il valore di riferimento del 3 % del PIL;
(5)
considerando che è opportuno integrare la procedura di sorve-glianza multilaterale di cui all'articolo
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, paragrafi 3 e4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consi-1997R1466
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(
1
) GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9.(
2
) Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16.12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GUn. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997).(
3
) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.(
4
) GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.
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B
glio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della neces-sità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;
(6)
considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cuiall'articolo
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, paragrafi 3 e 4 dovrebbe inoltre conti-nuare ad esercitarsi su ogni aspetto dell'evoluzione economica inciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché sullacoerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massimadi cui all'articolo
►
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, paragrafo 2; che, ai fini delcontrollo di tale evoluzione, è opportuno presentare informazionisotto forma di programmi di stabilità e di programmi di conver-genza;
(7)
considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturatacon i programmi di convergenza nelle prime due fasi dell'Unioneeconomica e monetaria;
(8)
considerando che gli Stati membri che adotteranno la monetaunica, denominati nel prosieguo «Stati membri partecipanti»avranno raggiunto, a norma dell'articolo 109 J, un alto grado dìconvergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sosteni- bile della finanza pubblica; che in detti Stati membri è necessariomantenere posizioni di bilancio equilibrate per sostenere la stabi-lità dei prezzi e per rafforzare le condizioni favorevoli di unacrescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che ènecessario che gli Stati membri partecipanti presentino programmia medio termine, denominati nel prosieguo «programmi di stabi-lità»; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi;
(9)
considerando che gli Stati membri che non adotteranno la monetaunica, denominati nel prosieguo «Stati membri non partecipanti»,dovranno perseguire politiche volte a raggiungere un alto gradodi convergenza sostenibile; che è necessario che tali Stati membri presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo«programmi di convergenza»; che è necessario definire i princi- pali contenuti di tali programmi di convergenza;
(10)
considerando che nella risoluzione del 17 giugno 1997 sull'istitu-zione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unioneeconomica e monetaria il Consiglio europeo ha enunciato orienta-menti politici fermi in base ai quali sarà istituito un nuovo mecca-nismo di cambio nella terza fase dell'UEM denominato nel prosieguo «ERMI»; che le valute degli Stati membri non parteci- panti che aderiranno all'ERM2 avranno una parità centralerispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adeguatezza delle loro politiche; cheTERM2 aiuterà a proteggere tali Stati membri e gli Stati membriaderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valu-tari;che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio,gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, poli-tiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso dicambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nomi-nale;
(11)
considerando che la duratura convergenza dei dati economicifondamentali costituisce una condizione indispensabile per lastabilità sostenibile dei cambi;
(12)
considerando che occorre stabilire un calendario per la presenta-zione dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenzae dei relativi aggiornamenti;
(13)
considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è necessario che gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di stabilità e di convergenza;
(14)
considerando che il Consiglio, nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e i programmi di convergenza, in partico-lare il loro obiettivo di bilancio a medio termine o il percorso di1997R1466
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avvicinamento a tale obiettivo, deve tener conto delle pertinenticaratteristiche cicliche strutturali dell'economia di ciascuno Statomembro;
(15)
considerando che in tale contesto occorre rivolgere particolareattenzione alle divergenze significative delle posizioni di bilanciorispetto all'obiettivo di un saldo prossimo al pareggio o attivo;che è opportuno che il Consiglio allerti tempestivamente gli Statimembri al fine di evitare che il disavanzo pubblico dei medesimidiventi eccessivo; che, in caso di persistente scostamento, èopportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione ela renda pubblica; che per gli Stati membri non partecipanti ilConsiglio ha la facoltà di presentare raccomandazioni sulle azionida intraprendere per attuare i rispettivi programmi di conver-genza;
(16)
considerando che tanto i programmi di stabilità quanto i programmi di convergenza rispettano le condizioni di conver-genza economica di cui all'articolo 104 C del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

EZIONE 1
OBIETTIVO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto,alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabi-lità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianzamultilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio per preveniretempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche econo-miche.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intendono per «Stati membri parteci- panti» gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conforme-mente al trattato e per «Stati membri non partecipanti» quelli che nonhanno adottato la moneta unica.
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SEZIONE 1
bis
OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 2
bisCiascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a mediotermine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezzarispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicuranorapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentonomargini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottatol
’
euro e per quelli che fanno parte dell
’
ERM2 gli obiettivi di bilancio amedio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabi-lita tra il
–
1 % del PIL e il pareggio o l
’
attivo, in termini corretti per ilciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.L
’
obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro puòessere riveduto in occasione dell
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attuazione di importanti riforme struttu-rali e, in ogni caso, ogni quattro anni.1997R1466
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SEZIONE 2
PROGRAMMI DI STABILITÀ
Articolo 3
1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e allaCommissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodicodella sorveglianza multilaterale di cui all'articolo
►
M1
99
◄
del trat-tato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una baseessenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sosteni- bile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.
2.
Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:
▼
M1
a) l
’
obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicina-mento a tale obiettivo per l
’
avanzo/il disavanzo delle pubblicheamministrazioni, nonché l
’
andamento previsto del rapportodebito pubblico/PIL;
▼
B
b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia,nonché sulle altre principali variabili economi-che rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione el'inflazione;
▼
M1
c) una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un
’
analisidettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riformestrutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costia lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale dicrescita;
▼
B
d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle princi- pali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;
▼
M1
e) se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorsodi avvicinamento all
’
obiettivo di bilancio a medio termine.
▼
B
3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldodi bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapportotra debito pubblico e PIL nonché delle principali ipotesi economiche dicui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua ed inclu-dono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre annisuccessivi.
Articolo 4
1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1
o
marzo 1999.Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. GliStati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momentosuccessivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalladecisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla monetaunica.2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.
Articolo 5
▼
M1
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato dicui all
’
articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell
’
ambito dellasorveglianza multilaterale di cui all
’
articolo 99 del trattato stesso,l
’
obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro1997R1466
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interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma èfondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all
’
obiettivo di bilancio a medio termine siaadeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l
’
obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all
’
o- biettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Statomembro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altremisure temporanee, richiesto per conseguire l
’
obiettivo di bilancio amedio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. IlConsiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è statocompiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Nel definire il percorso di aggiustamento verso l
’
obiettivo di bilancio amedio termine per gli Stati membri che non l
’
hanno ancora raggiunto enel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Statimembri che l
’
hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto unopportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all
’
obiettivo a medio termineentro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell
’
at-tuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti dicontenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabilesulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.Un
’
attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni cheintroducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbliga-torio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano similiriforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamentoverso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall
’
obiettivo stesso,con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastroa gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea eche sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valoredi riferimento del disavanzo.
▼
B
Il Consiglio esamina inoltre se il programma di stabilità faciliti un piùstretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche econo-miche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi dimassima per le politiche economiche.2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di stabi-lità di cui al paragrafo 1 entro al massimo
►
M1
tre mesi
◄
dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione dellaCommissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo
►
M1
114
◄
, formula un parere sul programma. Se, conformementeall'articolo
►
M1
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◄
, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio invita, nel suo parere,lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato dicui all'articolo
►
M1
114
◄
sulla base della valutazione della Commis-sione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminatianche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 6
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo
►
M1
99
◄
, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Statimembri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comi-tato di cui all'articolo
►
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114
◄
, in particolare allo scopo di indivi-duare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicina-mento a tale obiettivo definito nel programma per il saldo di bilanciodella pubblica amministrazione.1997R1466
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2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamentoa tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente ildeterminarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro inte-ressato una raccomandazione, a norma dell'articolo
►
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◄
, para-grafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che loscostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine odal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, ilConsiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo
►
M1
99
◄
, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti pronta-mente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.
SEZIONE 3
PROGRAMMI DI CONVERGENZA
Articolo 7
1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio ealla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio perio-dico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo
►
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◄
nellaforma di un programma di convergenza, che costituisce una base essen-ziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile efavorevole alla creazione di posti di lavoro.2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:
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a)
l
’
obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamentoa tale obiettivo per l
’
avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministra-zioni, nonché l
’
andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra taliobiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio;
▼
B
b)
le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonchésulle altre principali variabili economi-che rilevanti per la realizza-zione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;
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M1
c)
una stima quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio edelle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un
’
analisi dettagliata delrapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che produ-cano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine,compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;
▼
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d)
l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principaliipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito;
▼
M1
e)
se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso diavvicinamento all
’
obiettivo di bilancio a medio termine.
▼
B
3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldodi bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapportotra debito pubblico e PIL nonché le principali ipotesi economiche di cuial paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono,oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni succes-sivi.
Articolo 8
1. I programmi di convergenza sono presentati prima del 1
o
marzo1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.1997R1466
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2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di convergenza edi programmi aggiornati.
Articolo 9
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1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato dicui all
’
articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell
’
ambito dellasorveglianza multilaterale di cui all
’
articolo 99 del trattato stesso,l
’
obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membrointeressato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma èfondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all
’
obiettivo di bilancio a medio termine siaadeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l
’
obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all
’
o- biettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se unmaggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi dicongiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi dicongiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri che fanno partedell
’
ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per ilciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee,richiesto per conseguire l
’
obiettivo di bilancio a medio termine con lo0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Nel definire il percorso di aggiustamento verso l
’
obiettivo di bilancio amedio termine per gli Stati membri che non l
’
hanno ancora raggiunto enel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Statimembri che l
’
hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto unopportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all
’
obiettivo a medio termineentro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell
’
at-tuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti dicontenimento dei costi a lungo termine, compreso anche il rafforzamentodel potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantifica- bile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.Un
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attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni cheintroducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbliga-torio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano similiriforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamentoverso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall
’
obiettivo stesso,con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastroa gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea eche sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valoredi riferimento del disavanzo.
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B
Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politicheeconomiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indi-rizzi di massima per le politiche economiche.2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi diconvergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo
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dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazionedella Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo
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, formula un parere sul programma. Se, conformementeall'articolo
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, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invitalo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.3. I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comi-tato di cui all'articolo
►
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114
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sulla base della valutazione dellaCommissione; se necessario i programmi aggiornati possono essereesaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.1997R1466
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Articolo 10
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo
►
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, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagliStati membri non partecipanti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2,lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cuiall'articolo
►
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114
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del trattato, in particolare allo scopo di indivi-duare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicina-mento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilanciodella pubblica amministrazione.Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membrinon partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza,al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità edi evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazionieccessive del tasso di cambio nominale.2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamentoa tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente ildeterminarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro inte-ressato una raccomandazione, a norma dell'articolo
►
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, para-grafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che loscostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine odal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, ilConsiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo
►
M1
99
◄
, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti pronta-mente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.
SEZIONE 4
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 11
Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regola-mento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo
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, paragrafo 3.
Articolo 12
Conformemente all'articolo
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, paragrafo 4, secondo comma,nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e laCommissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilate-rale svolta nel quadro del presente regolamento.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1
o
luglio 1998.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.1997R1466
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IT
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27.07.2005
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001.001
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