4. Si specifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento UE n. 236/2012, che il divieto non si applica alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell'allegato 1 alla presente delibera, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell'indice."
Basta che negli indici shortati non ci siano azioni italiane a pesare per oltre il 20% e lo short è consentito, quindi, massima libertà sugli indici di altri paesi (DAX, S&P500, ecc...) e sugli indici che contengono azioni italiane che pesano meno del 20% sull'indice (es. EuroStoxx50, le italiane pesano meno del 10%)