il problema è che questa è una interpretazione
è vero che dicono "per l'ingresso sul posto di lavoro"
ma poi anche
"I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro"
è quel prioritariamente se possibile che lascia margini di sospetto
questa testina di c.zzo le ha detto che se la trova col gp scaduto la butta fuori
volevo sapere se normativamente c'era una parola chiara e inattaccabile
ho trovato solo questo che però non so se risolve il tuo quesito
Si precisa comunque che “La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare” mentre si danno indicazioni sula tempistica dei controlli, che devono avvenire soltanto all’ingresso sul posto di lavoro.
Pertanto risulta incontestabile che il green pass che scade dopo l’ingresso a scuola e durante l’orario di servizio non prevede né allontanamento dalla scuola né tantomeno sanzioni.
Questo il testo della FAQ n. 1 della sezione 2: “Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.”
E’ quindi chiaro che eventuali controlli durante l’orario di servizio e successive sanzioni risultano del tutto illegittimi.