Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

Facile che sia così.
Me lo auguro.
Comunque scommettendo su questa situazione ho acquistato quote di un fondo obbligazionario in dollari.
Vediamo lunedì se ci ho preso.
Ho letto che la UE concederà un rinvio condizionato del termine per la Brexit.
La Brexit sarà rinviata a condizione che nel Regno Unito si tengano nuove elezioni e un nuovo referendum: cioè si darà al popolo inglese la possibilità di ritornare sui suoi passi.
 
Ho letto che la UE concederà un rinvio condizionato del termine per la Brexit.
La Brexit sarà rinviata a condizione che nel Regno Unito si tengano nuove elezioni e un nuovo referendum: cioè si darà al popolo inglese la possibilità di ritornare sui suoi passi.
Ciao.
Tu che sei un giurista cosa ne pensi?
Solo 3 anni fa il popolo ha deciso per la brexit.
E brexit deve essere se è ancora vero che il popolo può decidere qualcosa.
Lo so!! Non era materia che doveva essere decisa tramite referendum.
Ma ormai le cose stanno così.
 
Ciao.
Tu che sei un giurista cosa ne pensi?
Solo 3 anni fa il popolo ha deciso per la brexit.
E brexit deve essere se è ancora vero che il popolo può decidere qualcosa.
Lo so!! Non era materia che doveva essere decisa tramite referendum.
Ma ormai le cose stanno così.
Il popolo ha deciso per la Brexit, ma per quale Brexit? Per una soft Brexit o per un'hard Brexit?
Proprio perché la decisione referendaria è manichea e non conosce sfumature, occorre che vi sia un consesso più ristretto nel quale tali sfumature vengano discusse e decise.
Il referendum può essere annullato da un actus contrarius, cioè da un altro referendum che abbia esito opposto: non vi sarebbe nulla di pregiudizievole dal punto di vista giuridico se il popolo ritornasse sulla propria decisione con un altro referendum.
Vi sono vari gradi di Brexit e tali gradazioni non possono essere decise dal popolo.
 
La nostra Costituzione, per esempio, all'art. 75 vieta i referendum su trattati internazionali.
Perché?
Occorre tenere presente che i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati.
Il diritto internazionale individua determinati organi competenti a manifestare la volontà dello Stato nell'ordinamento internazionale: tali organi sono i legali rappresentanti dello Stato (Capi di Stato e di governo, ministri plenipotenziari, agenti plenipotenziari).
Il cittadino (e quindi, per estensione, il popolo) non è un soggetto del diritto internazionale.
Inoltre, il diritto internazionale stabilisce l'irrilevanza delle procedure di diritto interno per la validità e l'efficacia delle decisioni di uno Stato: quando il Presidente del Consiglio Prodi si era impegnato a partecipare alla guerra contro la Serbia di Milosevic, la volontà dello Stato italiano - a livello di ordinamento internazionale - era validamente espressa e l'autorizzazione del Parlamento italiano (pur richiesta dalla nostra Costituzione) era, dal punto di vista internazionalistico, totalmente irrilevante.

Ovviamente (almeno in democrazia) il popolo sceglie - direttamente o indirettamente - i Capi di Stato e di governo e tutti gli altri attori dell'ordinamento internazionale.
Proprio perché i trattati internazionali sono stipulati da determinati soggetti che impegnano la volontà dello Stato, la nostra Costituzione sottrae al popolo stesso la possibilità di inficiare, con una decisione sempre manichea qual è quella referendaria, la volontà validamente espressa dello Stato nei confronti di altri Stati.

Il referendum inglese sulla Brexit è irrilevante per l'ordinamento internazionale (così com'era irrilevante il referendum greco indetto da Tzipras, atto che fece infuriare i tedeschi, proprio perché contrario alle regole del diritto internazionale): cioè che rileva, a livello di rapporti UE-Regno Unito, è solo la volontà del premier inglese e quella del Consiglio europeo.
Il referendum inglese sulla Brexit ha imposto al premier inglese (fu Theresa May dopo le dimissioni di Cameron) di attivare la procedura di recesso dall'UE prevista dai trattati.
Però è stata la comunicazione del premier inglese al Consiglio UE ad attivare la procedura a livello europeo.
La procedura di recesso dall'UE è regolata dall'art. 50 TUE
EUR-Lex - 12016M050 - EN - EUR-Lex

Ricapitolando: il referendum sulla Brexit ha imposto al premier inglese di notificare al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'UE, ma il Consiglio europeo "conosce" solo la notificazione del premier inglese, mentre "non conosce" il referendum popolare (che è un atto di diritto interno e non di diritto internazionale e che, quindi, è totalmente irrilevante nell'ordinamento internazionale medesimo).
Il Consiglio europeo può prorogare il termine biennale per la Brexit e può anche porre condizioni nell'atto di proroga (che è un accordo internazionale e che, in quanto negozio giuridico, può comprendere oneri, termini e condizioni): una di queste condizioni può essere benissimo quella di ripetere il referendum interno.
Se il premier inglese accettasse, a questo punto il nuovo referendum diventerebbe un obbligo giuridico dello Stato imposto da un trattato internazionale, cioè da una fonte del diritto internazionale (e, negli ordinamenti di common law, le norme internazionali sono direttamente efficaci negli ordinamenti interni, mentre non vale il viceversa).

La volontà popolare è stata solo l'accensione di una miccia, cioè l'inizio di un procedimento nel quale poi la palla passa dal popolo ai rappresentanti del popolo, che sono gli unici soggetti a cui il diritto internazionale riconosce poteri e competenze effettive.

Il summenzionato art. 50 comma 2 TUE parla espressamente di "accordo volto a definire le modalità del recesso".
Quindi, il premier inglese può sentirsi legittimato, dal referendum popolare del 2016, a trattare una soft Brexit, visto che il deal è espressamente citato dal TUE.
Per un'hard Brexit non sarebbe illegittimo chiedere una nuova consultazione popolare, a questo punto chiarificatrice.
La prima consultazione era tra Brexit o Bremain.
La nuova consultazione sarebbe sull'hard Brexit (ma anche in tal caso vi sarebbero problemi giuridici spinosi).

Per fortuna una tale consultazione popolare in Italia non è costituzionalmente ammissibile.
 
se è ancora vero che il popolo può decidere qualcosa.
Ma è poi vero che il popolo può decidere qualsiasi cosa? Io spero che ciò non sia vero: il principio del bilanciamento dei poteri implica che tutti i poteri - ivi compreso il potere del popolo - siano limitati.

In realtà, esistono varie nozioni di sovranità.
Le più importanti sono tre:
1) sovranità nazionale;
2) sovranità popolare;
3) sovranità dello Stato.

La sovranità nazionale sorge durante la Rivoluzione francese in contrasto con l'assolutismo monarchico.
Secondo tale concetto sovrana è la nazione, che, come unità indistinta, si contrappone alla sovranità del Re e alla divisione dei rappresentanti del popolo in ceti (nobiltà, clero, borghesia): esiste solo la nazione che è rappresentata da un'unica Assemblea (il monocameralismo è sempre stata una caratteristica dell'ordinamento costituzionale francese, che oggi contempla anche un Senato, il quale però è eletto in via indiretta e non assume la stessa rilevanza dell'Assemblea nazionale).
I membri dell'Assemblea legislativa, infatti, rappresentano la nazione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato (in tal senso si esprime anche l'art. 67 della nostra Costituzione, di evidente derivazione francese).
Il concetto moderno di nazione sostituisce e annulla la costituzione cetuale di stampo feudale.

Sempre in Francia, con Rousseau, si afferma il concetto di sovranità popolare: il popolo esprime la volontà generale della nazione e tale volontà generale può davvero decidere tutto.
Raffinando l'analisi di Rousseau, l'abate Sieyès enuncia la distinzione tra potere costituente e potere costituito: la volontà generale espressa dal popolo è sempre costituente.
Quando la ghigliottina cominciò a lavorare a tempo pieno, si cominciò a riflettere sulla sovranità popolare, in modo tale da porre un argine a un potere che manifestava un nuovo assolutismo (una sorta di assolutismo proveniente dal basso).

Fu la dottrina tedesca che codificò il concetto di sovranità dello Stato, dello Stato inteso come persona giuridica, in modo tale da limitare il "potere selvaggio" proveniente dal popolo (e il periodo del Terrore, in Francia, fu davvero caratterizzato da violenze quasi barbare).

Per sovranità dello Stato s'intende sovranità della Costituzione, nella quale sono stabiliti i limiti di esercizio di tutti i poteri, ivi compreso il potere del popolo.
Io, per quel che può valere, aderisco a quest'ultimo punto di vista.

Che ne è, dunque, della sovranità popolare in regime di sovranità della Costituzione?
Occorre sempre rilevare che l'atto sovrano primo (in Italia il referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica nonché l'elezione dell'Assemblea Costituente) fu un atto di sovranità popolare (una manifestazione del potere costituente del popolo): la sovranità della Costituzione poggia sulla sovranità del popolo, la incorpora e la limita (l'art. 1 comma 2 della nostra Costituzione afferma che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione").
Basta questa notazione per affermare che il popolo non può decidere tutto: il potere del popolo è limitato come tutti gli altri poteri dello Stato.

Inoltre occorre rilevare che Rousseau visse a Ginevra e che le sue riflessioni sulla sovranità popolare riguardavano piccole comunità autonome, comunità di dimensioni molto ristrette.
Applicare il concetto di volontà generale elaborato da Rousseau a grandi organizzazioni come gli Stati è una forma di snaturamento del concetto stesso di sovranità popolare.

Il popolo agisce nei limiti della Costituzione, che, negli Stati costituzionali di diritto, racchiude tutta la sovranità.
Invocare sempre il popolo, lungi dall'essere un atto costituzionale, è azione tipica di tutti i demagoghi (da Salvini a Nigel Farage).
 
Per ora abbiamo solo un T-3 dritto negativo e siamo in chiusura del 2° T-1 dritto.
Per il nuovo T+3 inverso che a cascata si dovrebbe portare dietro anche i suoi cicli superiori aspetterei almeno un T+1 positivo, in ogni caso il tempo scorre.......

Le medie danno tracy dritto finito venerdi, allora ( t-1 + tracy) facciamo un T+1 misto anche sul dritto.
Certo che i 2 Bressert TF 1ora, sono lenti qua ci metteranno 5 giorni a concludere un onda V. Vediamo
 
Sul t.s. daily ciclico il segnale long c'era stato... io l'ho ignorato perchè era arrivato sopra la soglia di minimo dove di solito i segnali sono più affidabili ed anche per questioni di conteggio inverso.
Ora però questa è la situazione generale:
Nuovo massimo segnato al 368° giorno inverso dal top di maggio 2018 in divergenza con l' rsi.
Oscillatori ciclici settimanale e mensile che hanno entrambi già incrociato il loro trigger al ribasso e poi sono risaliti su questa ultima gamba up.
Il prezzo settimana scorsa ha raggiunto la 8x1 discendente della squadratura del range maggio-dicembre 2018.
Gli oscillatori di brevissimo invece avrebbero ancora un pò di spazio al rialzo per la ripartenza del 2° tracy del T+2 dal 08/10.
Stiamo a vedere cosa succede nei prossimi giorni.

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Domanda.... il grafico settimanale con Gann ha preso la trendline , mentre sul mensile è stata sforata la retta...cosa vuol significare?
 
Ok va bene, tanto non conosco bene la logica che ci sta sotto, pensavo fosse uno stop piu importante sul mensile.
Qua però non scrive nessuno alla fine...sul TF=1 ora sembra come fosse il 17 luglio 19... magari ci facesse un 700punti..
 

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