La nostra Costituzione, per esempio, all'art. 75 vieta i referendum su trattati internazionali.
Perché?
Occorre tenere presente che i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati.
Il diritto internazionale individua determinati organi competenti a manifestare la volontà dello Stato nell'ordinamento internazionale: tali organi sono i legali rappresentanti dello Stato (Capi di Stato e di governo, ministri plenipotenziari, agenti plenipotenziari).
Il cittadino (e quindi, per estensione, il popolo) non è un soggetto del diritto internazionale.
Inoltre, il diritto internazionale stabilisce l'irrilevanza delle procedure di diritto interno per la validità e l'efficacia delle decisioni di uno Stato: quando il Presidente del Consiglio Prodi si era impegnato a partecipare alla guerra contro la Serbia di Milosevic, la volontà dello Stato italiano - a livello di ordinamento internazionale - era validamente espressa e l'autorizzazione del Parlamento italiano (pur richiesta dalla nostra Costituzione) era, dal punto di vista internazionalistico, totalmente irrilevante.
Ovviamente (almeno in democrazia) il popolo sceglie - direttamente o indirettamente - i Capi di Stato e di governo e tutti gli altri attori dell'ordinamento internazionale.
Proprio perché i trattati internazionali sono stipulati da determinati soggetti che impegnano la volontà dello Stato, la nostra Costituzione sottrae al popolo stesso la possibilità di inficiare, con una decisione sempre manichea qual è quella referendaria, la volontà validamente espressa dello Stato nei confronti di altri Stati.
Il referendum inglese sulla Brexit è irrilevante per l'ordinamento internazionale (così com'era irrilevante il referendum greco indetto da Tzipras, atto che fece infuriare i tedeschi, proprio perché contrario alle regole del diritto internazionale): cioè che rileva, a livello di rapporti UE-Regno Unito, è solo la volontà del premier inglese e quella del Consiglio europeo.
Il referendum inglese sulla Brexit ha imposto al premier inglese (fu Theresa May dopo le dimissioni di Cameron) di attivare la procedura di recesso dall'UE prevista dai trattati.
Però è stata la comunicazione del premier inglese al Consiglio UE ad attivare la procedura a livello europeo.
La procedura di recesso dall'UE è regolata dall'art. 50 TUE
EUR-Lex - 12016M050 - EN - EUR-Lex
Ricapitolando: il referendum sulla Brexit ha imposto al premier inglese di notificare al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'UE, ma il Consiglio europeo "conosce" solo la notificazione del premier inglese, mentre "non conosce" il referendum popolare (che è un atto di diritto interno e non di diritto internazionale e che, quindi, è totalmente irrilevante nell'ordinamento internazionale medesimo).
Il Consiglio europeo può prorogare il termine biennale per la Brexit e può anche porre condizioni nell'atto di proroga (che è un accordo internazionale e che, in quanto negozio giuridico, può comprendere oneri, termini e condizioni): una di queste condizioni può essere benissimo quella di ripetere il referendum interno.
Se il premier inglese accettasse, a questo punto il nuovo referendum diventerebbe un obbligo giuridico dello Stato imposto da un trattato internazionale, cioè da una fonte del diritto internazionale (e, negli ordinamenti di common law, le norme internazionali sono direttamente efficaci negli ordinamenti interni, mentre non vale il viceversa).
La volontà popolare è stata solo l'accensione di una miccia, cioè l'inizio di un procedimento nel quale poi la palla passa dal popolo ai rappresentanti del popolo, che sono gli unici soggetti a cui il diritto internazionale riconosce poteri e competenze effettive.
Il summenzionato art. 50 comma 2 TUE parla espressamente di "accordo volto a definire le modalità del recesso".
Quindi, il premier inglese può sentirsi legittimato, dal referendum popolare del 2016, a trattare una soft Brexit, visto che il deal è espressamente citato dal TUE.
Per un'hard Brexit non sarebbe illegittimo chiedere una nuova consultazione popolare, a questo punto chiarificatrice.
La prima consultazione era tra Brexit o Bremain.
La nuova consultazione sarebbe sull'hard Brexit (ma anche in tal caso vi sarebbero problemi giuridici spinosi).
Per fortuna una tale consultazione popolare in Italia non è costituzionalmente ammissibile.