laser
Banned
ancora mi impestano la casella mail con le loro stupidaggini
cmq visto che è qui diamoci un'occhiata
La informiamo che la Consob, con Delibera 17951 del 28 settembre, ha deciso di estendere sino all’11 novembre 2011 la validità del provvedimento restrittivo in materia di vendite allo scoperto adottato con Delibera 17902 del 12 agosto scorso e successivamente prorogato con Delibera 17911 sino al 30 settembre.
Consob ha deciso inoltre di prorogare al 25 novembre 2011 gli obblighi informativi sulle posizioni ribassiste rilevanti, introdotti con Delibera 17862 il 10 luglio scorso.
Le ricordiamo, inoltre, che sono disponibili sul sito di CONSOB le risposte della Commissione alle domande in materia di vendita allo scoperto, di cui La invitiamo ad attenta lettura, atte a fornire chiarimenti sul recente divieto (delibera nr. 17902 del 12/08/2011) di assumere posizioni nette corte e/o di incrementare posizioni corte già in essere.
Rimanendo pertanto valido quanto Le avevamo già segnalato, Le rammentiamo che, prima di disporre un ordine, di vendita o di acquisto, è necessario verificare che gli strumenti finanziari che si intende negoziare non creino nè incrementino una posizione netta corta sui titoli indicati dalla richiamata Delibera.
In tal senso, La informiamo che, per quanto attiene la negoziazione su strumenti derivati e/o su indici, IWBank non è in grado di effettuare la verifica preventiva delle posizioni globali a Lei riferibili e pertanto sarà di Sua esclusiva responsabilità ogni comportamento e disposizione non adempiente alle normativa di cui sopra.
questa è la mia idea:
le vendite allo scoperto sono effettuate sui titoli,quindi vendo quello che non ho in ptf e sono short
parla anche di POSIZIONI RILEVANTI
e qui è da discutere...per me 1 fib short o 1 minifib non è UNA POSIZIONE RILEVANTE
quindi se la sim non controlla,la consob non può accedere al mio conto..quindi?????
quindi se faccio scalping e mi limito a chiudere in giornata
NESSUNO MI CONTROLLA
SBAGLIO?![]()
Mi permetto: dal sito della Consob VEDERE PUNTO 4
![ico_tit.gif](http://www.consob.it/resources/ico_tit.gif)
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Con riferimento alle tematiche di seguito elencate, si rimanda alle considerazioni fornite nelle Istruzioni e nelle FAQ inerenti alla Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011 in materia di reporting delle posizioni nette corte, fermo restando che l’obbligo di comunicazione previsto dalla Delibera n. 17862 è stato affiancato dal divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte di cui alla Delibera n. 17902:
a) calcolo della posizione netta corta (Istruzioni in merito alla Delibera n. 17862);
b) tipologie di strumenti finanziari che devono essere ricompresi nel calcolo della posizione netta corta (domanda n. 2 delle FAQ della Delibera n. 17862);
c) operazioni concluse fuori mercato (domanda n. 3 delle FAQ della Delibera n. 17862);
d) operazioni di prestito titoli (domanda n. 4 delle FAQ della Delibera n. 17862);
e) definizione di delta (domanda n. 5 delle FAQ della Delibera n. 17862);
f) esenzione per market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della Delibera n. 17862);
g) livello di consolidamento delle posizioni per i soggetti giuridici (domanda n. 8 delle FAQ della Delibera n. 17862).
h) posizioni presso più intermediari (domanda n. 9 delle FAQ della Delibera n. 17862)
1. A chi si applica il divieto?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 3 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider).
2. Quali sono le azioni per le quali è previsto il divieto di assumere posizioni nette corte?
Il divieto si applica alle azioni incluse nell’elenco disponibile sul sito internet della Consob.
3. Sono consentite operazioni in derivati su indice se l’indice sottostante il derivato include strumenti finanziari oggetto del divieto?
Gli investitori (non esentati) con posizioni lunghe aperte sul mercato azionario o su di un paniere di azioni tra quelle incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902 possono coprire il relativo rischio mediante operatività in derivati o altri strumenti finanziari (ad es. ETF) su indice.
In relazione a ciò, la Consob permette l’assunzione di posizioni nette corte in strumenti finanziari oggetto di divieto, che possono rinvenire dalla negoziazione di derivati o altri strumenti finanziari su indice, purché siano marginali e a patto che la negoziazione dell’indice sia finalizzata a coprire il rischio di mercato complessivo del proprio portafoglio.
Sono, tuttavia, vietate strategie operative che combinano l’operatività in derivati o altri strumenti finanziari su indice con altre transazioni allo scopo di aggirare il divieto.
Un esempio di strategia operativa su derivati su indice che comporta l’assunzione di una posizione netta corta vietata può essere la seguente:
- acquistare contratti future su singoli titoli azionari non oggetto di divieto; e successivamente
- vendere contratti future su un indice che includa fra i suoi costituenti sia titoli azionari non oggetto di divieto – a fine di copertura rispetto alle operazioni di cui al punto precedente – sia titoli azionari oggetto del divieto.
Prima di disporre un ordine, sia esso in vendita che in acquisto, l’investitore (non esentato) deve essere sicuro che gli strumenti finanziari venduti o acquistati non creino né incrementino una posizione netta corta.
Assumere o incrementare una posizione netta corta durante la giornata di negoziazione è vietato, perfino se l’investitore intende chiudere la posizione prima della fine della giornata di negoziazione
A mio avviso mirano a controllare persone giuridiche o grossi GROSSI investitori. Poi per come è fatta la delibera possono stringere o allargare le maglie a piacere.
saluti, Laser
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