Il contratto di comodato

Senza alcuna polemica. Ciascuno tragga le proprie conclusioni.
A mia specifica domanda l'agenzia delle entrate ha dato la seguente risposta:

Testo richiesta informazioni:
Contratto verbale di comodato di beni immobili.
Il cod. civ. stabilisce che il contratto di comodato e` a forma libera (art. 1350), se verbale, dunque, non vi e` obbligo di registrazione, salvo se necessario enunciarlo in un altro atto. Nella finanziaria 2005 (art. 1, commi 341/344) si afferma che per vincere la presunzione che sia in atto un contratto di locazione serve un comodato con data certa, attribuita solo con la registrazione e che la mancata registrazione comporta la nullita` del contratto e la presunzione della sua esistenza nei quattro anni precedenti. Nel caso in cui dovessi concedere in comodato un mio immobile ad un parente o ad un amico che ne avesse necessita` sarei obbligato a registrare il contratto?



Testo risposta:
Gentile contribuente,
è opportuno sottolineare, prima di stabilire correttamente il trattamento fiscale del "contratto di comodato", che l'imposta di registro colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati in Italia; restano quindi esclusi dal campo di applicazione dell'imposta di registro i contratti verbali (si veda risoluzione ministeriale n. 14/E del 6/02/2001), ad esclusione del caso in cui siano citati in altri atti scritti. Se il contratto di comodato, redatto in forma scritta, ha per oggetto beni immobili, lo stesso va registrato in termine fisso, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 168.00, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
La normativa citata e la prassi collegata, sono consultabili all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it al servizio di documentazione tributaria.
Cordiali saluti
 
appunto bisogna registrare ti sta dicendo.
in realtà non hanno risposto, esercitazione classica in cui sono specializzati: dire e non dire e comunque restare sempre nel vago.
Nel caso specifico dicono che i contratti verbali non aventi contenuto patrimoniale non vanno registrati, ma non dicono se un comodato verbale (quindi inesistente come prova) valga a vincere la presunzione della locazione, con accertamento nei 4 anni precedenti.
Io nei casi pratici mi regolo così:
- se è un comodato vero, tra parenti per intenderci, niente registrazione;
- se è un comodato di comodo, che nasconde una locazione al fine di non pagare le imposte o di pagarne in misura inferiore, registro il comodato.
Creo sia la soluzione migliore
:):)
 
appunto bisogna registrare ti sta dicendo.

No. Non dice così. Se l'italiano non è un opinione dice che il comodato verbale si può fare e non va registrato se non serve per atti pubblici. Conferma la mia tesi, ma non lo dicono apertamente perchè il loro modo di ragionare si sa quello che è. Questo significa che per non avere problemi è meglio registrarlo, ma la legge è chiara a dispetto di quanto da voi detto in precedenza.
Ho chiesto anche ad un mio amico avvocato è mi ha detto la stessa cosa che si può fare verbale senza registrazione, ma è meglio scritto e registrato per stare tranquilli.
Ripeto senza polemica. Poi ognuno faccia un po' quello che vuole e ritiene opportuno.
 
in realtà non hanno risposto, esercitazione classica in cui sono specializzati: dire e non dire e comunque restare sempre nel vago.
Nel caso specifico dicono che i contratti verbali non aventi contenuto patrimoniale non vanno registrati, ma non dicono se un comodato verbale (quindi inesistente come prova) valga a vincere la presunzione della locazione, con accertamento nei 4 anni precedenti.
Io nei casi pratici mi regolo così:
- se è un comodato vero, tra parenti per intenderci, niente registrazione;
- se è un comodato di comodo, che nasconde una locazione al fine di non pagare le imposte o di pagarne in misura inferiore, registro il comodato.
Creo sia la soluzione migliore
:):)

Probabilmente si. Rimangono nel vago per avere spazio di bastonarti. Io visto che sono cocciuto adesso rimando un altro quesito ponendogli proprio quella domanda. O magari potrebbe farlo uno di voi?
Mi hanno telefonato due volte a casa sti fetentoni....
Non ero in casa. Ma che volevano???? Se glielo chiedo un'altra volta mi fanno pure i controlli....
 
Secondo la Corte di cassazione tocca al contribuente provare le valide ragioni economiche. Una sola operazione di risparmio. E si infrange la norma
Per l'elusione fiscale è sufficiente un uso improprio e ingiustificato (non sorretto da idonee valutazioni di carattere economico che prescindano dal profilo fiscale) di uno strumento giuridico legittimo, utilizzato anche alla luce del sole, che consenta però di eludere l'applicazione di un regime fiscale proprio dell'operazione presupposto di imposta. E questa figura può assumere sia la forma di devianza, (intesa come utilizzazione impropria di uno strumento normativo) sia quella dell'abuso di diritto positivo, nel quale vengono posti in essere una molteplicità di atti al solo fine di ottenere un risparmio fiscale. Basta quindi anche un solo atto inteso soltanto ad ottenere un risparmio fiscale. E la prova spetta al contribuente.
Parola della corte di cassazione che con la sentenza n.8487 dell'otto aprile riapre il fronte sulla relazione tra abuso di diritto e normativa fiscale.


fonte: Italia Oggi
 
attualità, come (purtroppo) volevasi dimostrare:


Affitto troppo basso?
A deciderlo è il fisco

Non c'è pace sotto il tetto. E improvvisamente, dopo un lungo sonno, si risveglia la minaccia dell'applicazione della "minimum tax" sugli affitti, stabilita nel meccanismo previsto dai commi dal 341 al 343 dell'articolo unico della Finanziaria 2005. Di fatto, chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del "valore catastale" si mette al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione.

Ma chi invece ha canoni effettivamente minori? Il sistema di base per la determinazione del valore catastale è molto complicato. Nel calcolo dell'imponibile agli effetti dell'imposta di Registro era stata introdotta una modifica (articolo 2, comma 63 della legge 350/2003, poi integrata dall'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 168/2004), che aveva portato da 100 a 120 il moltiplicatore catastale della rendita aggiornata. Per le imposte dirette e l'Ici, invece, nulla è cambiato, per cui nel confronto da fare fra canone di mercato e 10% del valore catastale, per il Registro, il secondo importo risulterà maggiore del 20%, rispetto allo stesso confronto fatto ai fini delle imposte dirette.

Ci sono quindi notevoli incongruenze fra i due dati Irpef e Registro, che probabilmente, nell'intenzione del compilatore dei due commi, sarebbero dovuti risultare identici. Inoltre, in caso di incongruenza, il Fisco (dato che non si tratta di una presunzione legale) dovrebbe riferirsi alle stime elaborate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio e il cui uso è obbligatorio per l'agenzia delle Entrate ai fini dei controlli. E può essere usato dal contribuente per contestare l'accertamento. E quindi entrano in scena altri valori.

Ma, al di là della babele normativa, si può dire che il meccanismo si è spesso (in passato) rivelato un'arma spuntata: in generale il 10% del valore catastale, considerato come importo minimo su cui versare le imposte indirette e dirette, appare eccessivo rispetto agli affitti reali, per cui il contribuente corretto, che dichiara il canone reale, potrebbe vedersi costretto ad aprire il contenzioso. Quindi niente recupero di evasione ma molto contenzioso. E forse questo ha sinora trattenuto le Entrate da azioni massicce.

Ma Assoedilizia segnala che nel Milanese le cose si stanno mettendo male. Secondo il presidente Achille Colombo Clerici i funzionari locali delle Entrate stanno cominciando le verifiche, che inesorabilmente porteranno a rilevare la mancata congruità dei canoni: «Questo procedimento è una vera e propria tagliola soprattutto alla luce di quanto sta accadendo a proposito della revisione dei valori catastali in atto da parte della agenzia del Territorio di Milano in tema di riclassamento per microzone. I proprietari locatori, anche se si ritengono in regola, a seguito degli intervenuti accertamenti catastali verranno frequentemente (le rendite vengono anche raddoppiate) a trovarsi di punto in bianco in situazione di irregolarità ai fini della prova di congruità. Con tutte le conseguenze del caso».

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...bero&correlato

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...6-8ddc8e1e5554
 

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