Info su conto ARANCIO AUSTRALIANO (2 lettori)

helloworld

Nuovo forumer
Re: Chi garantisce?

mrstbri ha scritto:
helloworld ha scritto:
I depositi fatti su Conto Arancio Italiano sono "protetti" dal Fondo Interbancario Italiano fino ad un massimo di 1 milione di euro...
QUindi se non si supera questa cifra, si può stare tranguilli...
Anche se la ING fallisce non si perde nulla...

Cosa succede invece per quello francese?

Mi dispiace contraddirti ma il Fondo Interbancario Italiano non copre fino a un max di 1 milione di euro. Ti allego qui di seguito quanto estratto dal sito web del Fondo stesso:
L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.

La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Ai sensi dell?art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:

i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.




:love: ciao Mary

Ti ringrazio per l'errata corrige!
Ciao!
 

mrstbri

Nuovo forumer
Re: Chi garantisce?

La ING Italia aderisce al fondo interbancario dei depositi ma non la ing francia...australia..etc... bisognerebbe vedere nei singoli stati quali forme di garantismo per i risparmiatori ci siano. Sicuramente se la vendita è TUB e del TUF (non chidedetemi gli articoli che a suo tempo ho studiato....) ogni banca che apra sportelli in italia o effettui vendita in italia deve aderire c/o il prorpio paese ad un fondo di garanzia. Sapevo che in Olanda (patria della Ing) copriva 20.000 euro. Non so dirvi gli altri ...comunque io rimango dell idea che i prezzi fuori mercato non così come sono quelli del conto arancio non pososno essere che fonte di "dubbio". Parmalat...Cirio..Argentina...Cerruti..insegnano..a maggior tasso maggior rischio, anche se sinceramente finora non ho scoperto l inghippo..... ma prima o poi ci riuscirò. Una cosa è certa nessuno ha mai visto una dichiarazione della Ing che dica in cosa investe...baci Mary :love:



permessa in italia a norma del
helloworld ha scritto:
mrstbri ha scritto:
helloworld ha scritto:
I depositi fatti su Conto Arancio Italiano sono "protetti" dal Fondo Interbancario Italiano fino ad un massimo di 1 milione di euro...
QUindi se non si supera questa cifra, si può stare tranguilli...
Anche se la ING fallisce non si perde nulla...

Cosa succede invece per quello francese?

Mi dispiace contraddirti ma il Fondo Interbancario Italiano non copre fino a un max di 1 milione di euro. Ti allego qui di seguito quanto estratto dal sito web del Fondo stesso:
L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.

La Direttiva n. 94/19 CE, prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 EURO per singolo depositante.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con il D.L. del 4 Dic 1996 n° 659, in cui si prevede che il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del FITD, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante.

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Ai sensi dell?art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:

i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.




:love: ciao Mary

Ti ringrazio per l'errata corrige!
Ciao!
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
mrstbri ha scritto:
Una cosa è certa nessuno ha mai visto una dichiarazione della Ing che dica in cosa investe

Errore: http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=11797

Quanto al fondo interbancario, si tratta comunque di discorsi teorici in quanto non ci sarebbero fondi a sufficienza. Il discorso vale per tutte le grandi e medie banche ma nessun cliente di altri istituti si è mai posto il problema.

Per questo la Banca d'Italia sorveglia i ratios patrimoniali e reddituali, arrivando anche ad imporre fusioni o concentrazioni alle banche che iniziano a dare segnali di squilibrio nei conti.
 

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